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TITOLO III * RICORSO PER CASSAZIONE * Artt.Artt. 606-628 * CAPO I Disposizioni generali * 606 Casi di ricorso * 607 Ricorso dell`imputato * 608 Ricorso del pubblico ministero * 609 Cognizione della Corte di Cassazione * CAPO II Procedimento * 610 Atti preliminari * 611 Procedimento in Camera di consiglio * 612 Sospensione dell`esecuzione della condanna civile * 613 Difensori * 614 Dibattimento * CAPO III Sentenza * 615 Deliberazione e pubblicazione * 616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilitý del ricorso * 617 Motivazione e deposito * 618 Decisioni delle sezioni unite * 619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento * 620 Annullamento senza rinvio * 621 Effetti dell`annullamento senza rinvio * 622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili * 623 Annullamento con rinvio * 624 Annullamento parziale * 625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza * 626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale * 627 Giudizio di rinvio dopo annullamento * 628 Impugnabilitý della sentenza del giudice di rinvio *
1. Il ricorso per cassazione puÚ essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestý riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell`applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitý (177 sg.), di inutilizzabilitý (191), di inammissibilitý o di decadenza (173); d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell`art. 495 comma 2; e) mancanza o manifesta illogicitý della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puÚ essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593). 3. Il ricorso Ë inammissibile se Ë proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
1. L`imputato puÚ ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593). 2. PuÚ, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (535, 592).
608 Ricorso del pubblico ministero 1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello puÚ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593). 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puÚ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall`art. 569 e da altre disposizioni di legge.
609 Cognizione della Corte di Cassazione 1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La Corte decide altresÏ le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
1. Il presidente della Corte di Cassazione provvede all`assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (legge sull'ord. giud 7 ter.). 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (disp. di att 170.) quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresÏ la riunione dei giudizi nei casi previsti dall`art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi ana speditezza della decisione. 4. La cancelleria dý immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilitý del ricorso. 5. Almeno trenta giorni prima della data dell`udienza (disp. di att 169), la Cancelleria ne dý avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarý deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio. In quest`ultimo caso, l`avviso deve inoltre precisare se vi Ë la richiesta di dichiarazione di inammissibilitý, enunciando la causa dedotta.
611 Procedimento in Camera di consiglio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41, 48, 428), la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell`art. 442. Se non Ë diversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall`art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell`udienza (169 att ), tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. 2. Nello stesso modo la Corte procede quando Ë stata richiesta la dichiarazione di inammissibilitý del ricorso. Se non dichiara l`inammissibilitý la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.
612 Sospensione dell`esecuzione della condanna civile 1. A richiesta dell`imputato o del responsabile civile (83 sg.), la Corte di Cassazione puÚ sospendere, in pendenza del ricorso, l`esecuzione della condanna civile, quando puÚ derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile Ë adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l`atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilitý, da difensori iscritti nell`Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti Ë presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore Ë nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore Ë quello che ha assistito la parte nell`ultimo giudizio, purchÈ abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l`imputato Ë privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio provvede a norma dell`art. 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all`imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
1. Le norme concernenti la pubblicitý, la polizia e la disciplina delle udienze (470 s.) e la direzione della discussione (523-524) nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di Cassazione, in quanto siano applicabili. 2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. 3. Nell`udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolaritý degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. 4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell`imputato espongono nell`ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (171 att.).
615 Deliberazione e pubblicazione 1. La Corte di Cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicitý o per l`importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546. 2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. La sentenza Ë pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato. 4. Prima della lettura, il dispositivo Ë sottoscritto dal presidente.
616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilitý del ricorso 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto Ë condannata al pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso Ë dichiarato inammissibile, la parte privata Ë inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si puÚ provvedere quando il ricorso Ë rigettato.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.). 2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall`estensore, Ë depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. 3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l`approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalitý (disp. di att 174.).
618 Decisioni delle sezioni unite 1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o puÚ dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, puÚ con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (disp. di att.172).
619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l`annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (130). 2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantitý della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. 3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge pi˜ favorevole all`imputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: a) se il fatto non Ë previsto dalla legge come reato, se il reato Ë estinto o se l`azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (20); c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; e) se la sentenza Ë nulla a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un reato concorrente; f) se la sentenza Ë nulla a norma e nei limiti dell`art. 522 in relazione a un fatto nuovo; g) se la condanna Ë stata pronunciata per errore di persona (68); h) se vi Ë contraddizione fra la sentenza o l`ordinanza impugnata e un`altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non Ë ammesso l`appello; 1) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puÚ essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
621 Effetti dell`annullamento senza rinvio 1. Nel caso previsto dall`art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all`autoritý competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l`esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l`esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell`art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando l`impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione della pena o dý i provvedimenti che occorrono.
622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l`azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell`imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l`annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622: a) se Ë annullata un`ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l`ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp. di att 173.); b) se Ë annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se Ë annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio Ë rinviato rispettivamente a un`altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale pi˜ vicini (disp. di att 175.); d) ) se Ë annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
1. Se l`annullamento non Ë pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autoritý di cosa giudicata (648) nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 2. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L`omissione di tale dichiarazione Ë riparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L`ordinanza puÚ essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalitý. 3. La Corte di Cassazione provvede in Camera di consiglio senza l`osservanza delle forme previste dall`art. 127 (130).
625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza 1. In caso di annullamento con rinvio (623), la Cancelleria della Corte di Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio. 2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilitý del ricorso, la Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata. 3. In caso di annullamento senza rinvio (620) o di rettificazione (619), la Cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza. 4. In ogni caso la Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell`originale, della decisione della Corte .
626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria (disp. di coord 217, c.p.p.287-290) o una misura di sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perchÈ dia i provvedimenti occorrenti .
627 Giudizio di rinvio dopo annullamento 1. Nel giudizio di rinvio non Ë ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall`art. 25. 2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza Ë stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se Ë annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell`istruzione dibattimentale (603) per l`assunzione delle prove rilevanti per la decisione. 3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciÚ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (disp. di att.173). 4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullitý, anche assolute, o inammissibilitý, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l`annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell`annullamento sia esclusivamente personale. L`imputato che puÚ giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve essere citato e ha facoltý di intervenire nel giudizio di rinvio.
628 Impugnabilitý della sentenza del giudice di rinvio 1. La sentenza del giudice di rinvio puÚ essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. 2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puÚ essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti giý decisi dalla Corte dl Cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell`art. 627 comma 3. TORNA ALL'INDICE |
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