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Codice Civile

TITOLO I *

GIUDICATO *

Artt.648-654 *

648 Irrevocabilitý delle sentenze e dei decreti penali *

649 Divieto di un secondo giudizio *

650 Esecutivitý delle sentenze e dei decreti penali *

651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno *

652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno *

653 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare *

654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi *

 

TITOLO I

GIUDICATO

Artt.648-654

 

648 Irrevocabilitý delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non Ë ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629).

2. Se l`impugnazione Ë ammessa, la sentenza Ë irrevocabile quando Ë inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi Ë stato ricorso per cassazione (606), la sentenza Ë irrevocabile dal giorno in cui Ë pronunciata l`ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna (460) Ë irrevocabile quando Ë inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l`ordinanza che la dichiara inammissibile.

 

649 Divieto di un secondo giudizio

1. L`imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non puÚ essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.

2. Se ciÚ nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.

 

650 Esecutivitý delle sentenze e dei decreti penali

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648).

2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono pi˜ soggette a impugnazione (428).

 

651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all`accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceitý penale e all`affermazione che l`imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell`art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

 

652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all`accertamento che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto Ë stato compiuto nell`adempimento di un dovere o nell`esercizio di una facoltý legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l`azione in sede civile a norma dell`art. 75 comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell`art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

 

653 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata un seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilitý disciplinare davanti alle pubbliche autoritý quanto all`accertamento che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso.

 

654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell`imputato, della parte civile (76) e del responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall`accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchÈ i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchÈ la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

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