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TITOLO II * ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI * Artt.655-664 * 655 Funzioni del pubblico ministero * Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). Artcolo sostituito dalla L.27/5/1998 n. 165 * 657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo * 658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza * 659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza * 660 Esecuzione delle pene pecuniarie * 661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive * 662 Esecuzione delle pene accessorie * 663 Esecuzione di pene concorrenti * 664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie *
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
655 Funzioni del pubblico ministero 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 cura di ufficio l`esecuzione dei provvedimenti (28 reg.). 2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. 3. Quando occorre, il pubblico ministero puÚ chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede. 4. Se per l`esecuzione di un provvedimento Ë necessaria l`autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all`autoritý competente; l`esecuzione Ë sospesa fino a quando l`autorizzazione non Ë concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessitý dell`autorizzazione Ë sorta nel corso dell`esecuzione. 5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali Ë prescritta nel presente Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullitý, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall`interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell`art. 97, senza che ciÚ determini la sospensione o il ritardo dell`esecuzione.
Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). Artcolo sostituito dalla L.27/5/1998 n. 165 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non Ë detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine Ë consegnata all'interessato. 2. Se il condannato Ë giý detenuto, l'ordine di esecuzione Ë comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalitý della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine Ë notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la carcerazione Ë eseguito secondo le modalitý previste dall'articolo 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non Ë superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puÚ presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresÏ che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrý corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puÚ essere disposta pi˜ di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puÚ essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchÈ provveda, senza formalitý, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente Ë considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza . Articolo cosÏ sostituito dall'art. 1, L. 27 maggio 1998, n. 165. 657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia Ë ancora in corso (285-3). Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se questa non Ë stata applicata definitivamente. 2. Il pubblico ministero computa altresÏ il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna Ë stata revocata, quando per il reato Ë stata concessa amnistia o quando Ë stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puÚ chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puÚ altresÏ chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.
658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (c.p 199 sg..), diversa dalla confisca (c.p 240.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall`art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l`applicazione provvisoria a norma dell`art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell`art. 659 comma 2.
659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero che cura l`esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalitý previste dall`art. 656 comma 4 (disp. di att 189.). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento puÚ emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente. 2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (. c.p 199 sg.) diverse dalla confisca (c.p 240.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all`autoritý di pubblica sicurezza e, quando ne Ë il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell`interessato.
660 Esecuzione delle pene pecuniarie 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att.).181 2. Quando Ë accertata la impossibilitý di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell`effettiva insolvibilitý del condannato (disp. di att 182.) e, se ne Ë il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la pena Ë stata rateizzata, Ë convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puÚ disporre la rateizzazione della pena a norma dell`art. 133 ter c.p., se essa non Ë stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puÚ differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, Ë disposto un nuovo differimento, altrimenti Ë ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l`esecuzione Ë stata differita. 4. Con l`ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalitý delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l`ordinanza di conversione ne sospende l`esecuzione.
661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive 1. Per l`esecuzione della semidetenzione e della libertý controllata, il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza delle leggi vigenti. 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, Ë eseguita a norma dell`art. 660.
662 Esecuzione delle pene accessorie 1. Per l`esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l`estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza al giudice civile competente. 2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.
663 Esecuzione di pene concorrenti 1. Quando la stessa persona Ë stata condannata con pi˜ sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (c.p 80.). 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell`art. 665 comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero Ë notificato al condannato e al suo difensore.
664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilitý o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciÚ non sia espressamente stabilito. 2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell`interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 3. I provvedimenti non pi˜ revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691 s.). 4. Per l`esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l`estratto della sentenza esecutiva all`autoritý amministrativa competente. TORNA ALL'INDICE |
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