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TITOLO II * ESTRADIZIONE * CAPO I Estradizione per l`estero * SEZIONE I Procedimento * Artt. 697-722 * 697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia * 698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona * 699 Principio di specialitý * 700 Documenti a sostegno della domanda * 701 Garanzia giurisdizionale * 702 Intervento dello Stato richiedente * 703 Accertamenti del procuratore generale * 704 Procedimento davanti alla Corte di Appello * 705 Condizioni per la decisione * 706 Ricorso per cassazione * 707 Rinnovo della domanda di estradizione * 708 Provvedimento di estradizione. Consegna * 709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all`estero * 710 Estensione dell`estradizione concessa * 711 Riestradizione * 712 Transito * 713 Misure di sicurezza applicate all`estradato * SEZIONE II Misure cautelari * 714 Misure coercitive e sequestro * 715 Applicazione provvisoria di misure cautelari * 716 Arresto da parte della polizia giudiziaria * 717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva * 718 Revoca e sostituzione delle misure * 719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari * CAPO II Estradizione dall`estero * 720 Domanda di estradizione * 721 Principio di specialitý * 722 Custodia cautelare all`estero *
CAPO I Estradizione per l`estero
697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia 1. La consegna a uno stato estero di una persona per l`esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertý personale puÚ aver luogo soltanto mediante estradizione. 2. Nel concorso di pi˜ domande di estradizione, il Ministro di Grazia e Giustizia ne stabilisce l`ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravitý e del luogo di commissione del reato o dei reati della nazionalitý e della residenza della persona richiesta e della possibilitý di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non puÚ essere concessa l`estradizione per un reato politico nÈ quando vi Ë ragione di ritenere che l`imputato o il condannato verrý sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalitý, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 2. Se per il fatto per il quale Ë domandata l`estradizione Ë prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l`estradizione puÚ essere concessa solo se il medesimo Stato dý assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall`autoritý giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e Giustizia, che tale pena non sarý inflitta o, se giý inflitta, non sarý eseguita.
1. La concessione dell`estradizione, l`estensione dell`estradizione giý concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione Ë stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione Ë stata concessa l`estradato non venga sottoposto a restrizione della libertý personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nÈ assoggettato ad altra misura restrittiva della libertý personale nÈ consegnato ad altro Stato. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l`estradato, avendone avuta la possibilitý, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale Ë stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 3. Il ministro puÚ inoltre subordinare la concessione dell`estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune. 4. Il ministro verifica l`osservanza della condizione di specialitý e delle altre condizioni eventualmente apposte.
700 Documenti a sostegno della domanda 1. L`estradizione Ë consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertý personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa (201 att.). 2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale Ë domandata l`estradizione, con l`indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l`indicazione se per il fatto per cui Ë domandata l`estradizione Ë prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarý inflitta o, se giý inflitta, che non sarý eseguita; c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l`identitý e la nazionalitý della persona della quale Ë domandata l`estradizione.
1. L`estradizione di un imputato o di un condannato all`estero non puÚ essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello quando l`imputato o il condannato all`estero acconsente all`estradizione richiesta (disp. di att 202.). L`eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso Ë fatta menzione nel verbale. 3. La decisione favorevole della Corte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l`estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto l`imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinato l`arresto provvisorio previsto dall`art. 715 o ana Corte di Appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell`arresto previsto dall`art. 716. Se la competenza non puÚ essere determinata nei modi cosÏ indicati, Ë competente la Corte di Appello di Roma.
702 Intervento dello Stato richiedente 1. A condizione di reciprocitý, lo Stato richiedente ha la facoltý di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all`autoritý giudiziaria italiana.
703 Accertamenti del procuratore generale 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello competente a norma dell`art. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta. 2. Salvo che si sia giý provveduto a norma dell`art. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sÈ dell`interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l`eventuale consenso all`estradizione (701, disp. di att 202.). L`interessato Ë avvisato che Ë assistito da un difensore di ufficio, ma che puÚ nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all`atto del cui compimento gli Ë dato avviso almeno ventiquattro ore prima. 3. Il procuratore generale richiede alle autoritý straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie. 4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli Ë pervenuta, presenta alla Corte di Appello la requisitoria. 5. La requisitoria Ë depositata nella cancelleria della Corte di Appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell`avviso del deposito alla persona della quale Ë richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltý di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonchÈ di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.
704 Procedimento davanti alla Corte di Appello 1. Scaduto il termine previsto dall`art. 703 comma 5, il presidente della Corte fissa l`udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale Ë richiesta l`estradizione, al suo difensore e all`eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullitý. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell`udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 2. La Corte decide con sentenza in Camera di consiglio sull`esistenza delle condizioni per l`accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale Ë richiesta l`estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente. 3. Quando la decisione Ë favorevole all`estradizione, la Corte, se vi Ë richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere (285) della persona da estradare che si trovi in libertý e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253), stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente. 4. Quando la decisione Ë contraria all`estradizione, la Corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (262, 263).
705 Condizioni per la decisione 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di Appello pronuncia sentenza favorevole all`estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale Ë domandata l`estradizione, non Ë in corso procedimento penale nÈ Ë stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. 2. La Corte di Appello pronuncia comunque sentenza contraria all`estradizione: a) se, per il reato per il quale l`estradizione Ë stata domandata, la persona Ë stata o sarý sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; b) se la sentenza per la cui esecuzione Ë stata domandata l`estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell`ordinamento giuridico dello Stato; c) se vi Ë motivo di ritenere che la persona verrý sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell`art. 698 comma 1.
1. Contro la sentenza della Corte di Appello puÚ essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. 2. Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione si applicano le disposizioni dell`art. 704.
707 Rinnovo della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all`estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un`ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano giý stati valutati dall`autoritý giudiziaria.
708 Provvedimento di estradizione. Consegna 1. Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito all`estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dý atto del consenso all`estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l`impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione (disp. di att 203). 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale Ë stata chiesta l`estradizione, se detenuta, Ë posta in libertý. 3. La persona medesima Ë altresÏ posta in libertý in caso di diniego dell`estradizione. 4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa Ë positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarý possibile procedervi, dando altresÏ precise indicazioni circa le limitazioni alla libertý personale subite dall`estradando ai fini dell`estradizione. 5. Il termine per la consegna Ë di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, puÚ essere prorogato di altri venti giorni. 6. Il provvedimento di concessione dell`estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l`estradando; in tal caso quest`ultimo viene posto in libertý.
709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all`estero 1. L`esecuzione dell`estradizione Ë sospesa se l`estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l`estradizione Ë stata concessa. Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustizia, sentita l`autoritý giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l`esecuzione della pena, puÚ procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalitý. 2. Il ministro puÚ inoltre, osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
710 Estensione dell`estradizione concessa 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell`estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione Ë giý stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell`estradizione. 2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata. 3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se l`estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all`estensione richiesta.
1. Le disposizioni dell`art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona Ë stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato Ë autorizzato, su domanda di quest`ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranitý, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non puÚ essere autorizzato: a) se l`estradizione Ë stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana; b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall`art. 698 comma 1 ovvero l`ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarý inflitta o, se giý inflitta, non sarý eseguita; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa. 3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all`autoritý giudiziaria dello Stato che ha concesso l`estradizione l`autorizzazione non puÚ essere data senza la decisione favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall`art. 704 commi 1 e 2. Si applicano altresÏ le disposizioni previste dall`art. 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma. 4. L`autorizzazione non Ë richiesta quando il transito avviene per via aerea e non Ë previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo.
713 Misure di sicurezza applicate all`estradato 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolositý sociale.
714 Misure coercitive e sequestro 1. In ogni tempo la persona della quale Ë domandata l`estradizione puÚ essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive (281-286). Parimenti, in ogni tempo, puÚ essere disposto, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253) per il quale Ë domandata l`estradizione. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro III. Nell`applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell`esigenza di garantire che la persona della quale Ë domandata l`estradizione non si sottragga all eventuale consegna. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all`estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate se dall`inizio della loro esecuzione Ë trascorso un anno senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all`estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all`autoritý giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche pi˜ volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando Ë necessario procedere ad accertamenti di particolare complessitý . 5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.
715 Applicazione provvisoria di misure cautelari 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia, la Corte di Appello puÚ disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura puÚ essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona Ë stato emesso provvedimento restrittivo della libertý personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l`esatta identificazione della persona; c) vi Ë pericolo di fuga. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell`ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla Corte di Appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puÚ essere determinata nei modi cosÏ indicati, Ë competente la Corte di Appello di Roma. 4. La Corte di Appello puÚ altresÏ disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia dý immediata comunicazione allo Stato estero dell`applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell`eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello di Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall`art. 700.
716 Arresto da parte della polizia giudiziaria 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puÚ procedere all`arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall`art. 715 comma 2. Essa provvede altresÏ al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 2. L`autoritý che ha proceduto all`arresto ne informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia e al pi˜ presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l`arrestato a disposizione del presidente della Corte di Appello nel cui distretto l`arresto Ë avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell`arrestato, il presidente della Corte di Appello, entro novantasei ore dall`arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l`applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia. 4. La misura coercitiva Ë revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le disposizioni dell`art. 715 commi 5 e 6.
717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva 1. Quando Ë stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte di Appello, al pi˜ presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall`art. 716, provvede all`identificazione della persona e ne raccoglie l`eventuale consenso all`estradizione facendone menzione nel verbale (disp. di att 202.). 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di Appello invita l`interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell`art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
718 Revoca e sostituzione delle misure 1. La revoca e la sostituzione delle misure (299) previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, dalla Corte medesima. 2. La revoca Ë sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a norma degli articoli precedenti Ë comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
CAPO II Estradizione dall`estero
l. Il Ministro di Grazia e Giustizia Ë competente a domandare a uno Stato estero l`estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertý personale. A tal fine il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si procede o Ë stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 2. L`estradizione puÚ essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di Grazia e Giustizia. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia puÚ decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all`autoritý giudiziaria richiedente. 4. Il Ministro di Grazia e Giustizia Ë competente a decidere in ordine all`accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l`estradizione, purchÈ non contrastanti con i principi fondamentali dell`ordinamento giuridico italiano. L`autoritý giudiziaria Ë vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia puÚ disporre, al fine di estradizione, le ricerche all`estero dell`imputato o del condannato e domandarne l`arresto provvisorio.
1. La persona estradata non puÚ essere sottoposta a restrizione della libertý personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nÈ assoggettata ad altra misura restrittiva della libertý personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l`estradizione Ë stata concessa, salvo che vi sia l`espresso consenso dello Stato estero o che l`estradato, avendone avuta la possibilitý, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
722 Custodia cautelare all`estero 1. La custodia cautelare all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato Ë computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall`art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall`art. 304 comma 4. TORNA ALL'INDICE |
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