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TITOLO V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Art. 74 Legittimazione all`azione civile * Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale * Art. 76 Costituzione di parte civile * Art. 77 Capacitý processuale della parte civile * Art. 78 Formalitý della costituzione di parte civile * Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile * Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile * Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile * Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile * Art. 83 Citazione del responsabile civile * Art. 84 Costituzione del responsabile civile * Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile * Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile * Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile * Art. 88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del responsabile civile * Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria * TITOLO VI * PERSONA OFFESA DAL REATO * Art. 90 Diritti e facoltý della persona offesa dal reato * Art. 91 Diritti e facoltý degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato * Art. 92 Consenso della persona offesa * Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni * Art. 94 Termine per l`intervento * Art. 95 Provvedimenti del giudice * Art. 96 Difensore di fiducia * Art. 97 Difensore di ufficio * Art. 98 Patrocinio dei non abbienti * Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato * Art. 100 Difensore delle altre parti private * Art. 101 Difensore della persona offesa * Art. 102 Sostituto del difensore * Art. 103 Garanzie di libertý del difensore * Art. 104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare * Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa * Art. 106 Incompatibilitý della difesa di pi˜ imputati nello stesso procedimento * Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore * Art. 108 Termine per la difesa *
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Art. 74 Legittimazione all`azione civile 1. L`azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all`art. 185 c.p. puÚ essere esercitata nel processo penale (76; 10 min.) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell`imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).
Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale 1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile puÚ essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L`esercizio di tale facoltý comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541). 2. L`azione civile prosegue in sede civile se non Ë trasferita nel processo penale o Ë stata iniziata quando non Ë pi˜ ammessa la costituzione di parte civile (79). 3. Se l`azione Ë proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (76, 822) o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile Ë sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non pi˜ soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441, 444).
Art. 76 Costituzione di parte civile 1. L`azione civile nel processo penale Ë esercitata (74), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile . 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (441-2, 444-2)
Art. 77 Capacitý processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l`esercizio delle azioni civili (75 c.p.c.). 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l`assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi Ë conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puÚ chiedere al giudice di nominare un curatore speciale (338-4). La nomina puÚ essere chiesta altresÏ dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti (307-4 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che Ë comunicato al pubblico ministero affinchÈ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell`incapace. 4. In caso di assoluta urgenza, l`azione civile nell`interesse del danneggiato incapace per infermitý di mente o per etý minore puÚ essere esercitata dal pubblico ministero (83-1 e 4), finchÈ subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l`assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 Formalitý della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile Ë depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilitý: a) le generalitý della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce parte civile e le generalitý del suo legale rappresentante; b) le generalitý dell`imputato nei cui confronti viene esercitata l`azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura d) l`esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Se Ë presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata (152) a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale Ë eseguita la notificazione. 3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100, comma 1 Ë depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puÚ avvenire per l`udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484. 2. n termine previsto dal comma 1 Ë stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, la parte civile non puÚ avvalersi della facoltý di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l`imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l`udienza preliminare (416 s.), la richiesta Ë proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491). 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta Ë proposta oralmente a norma dell`art. 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L`esclusione della parte civile ordinata nell`udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484.
Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza (444-2) 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione Ë stata rigettata nella udienza preliminare (420).
Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile (76, 78) puÚ essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puÚ conoscere delle spese e dei danni che l`intervento della parte civile ha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azione relativa puÚ essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell`azione in sede civile.
Art. 83 Citazione del responsabile civile 1. Il responsabile civile per il fatto dell`imputato puÚ essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L`imputato puÚ essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425). 2. La richiesta deve essere proposta al pi˜ tardi per il dibattimento. 3. La citazione Ë ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalitý o la denominazione della parte civile, con l`indicazione del difensore e le generalitý del responsabile civile, se Ë una persona fisica, ovvero la denominazione dell`associazione o dell`ente chiamato a rispondere e le generalitý del suo legale rappresentante; b) l`indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l`invito a costituirsi nei modi previsti dall`art. 84; d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell`ausiliario (126) che lo assiste. 4. Copia del decreto Ë notificata (152) a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, la copia del decreto Ë notificata al responsabile civile e all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originale dell`atto con la relazione di notificazione Ë depositato nella cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile Ë nulla (178-1 lett. b) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non Ë stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell`udienza preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.) . La nullitý della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile Ë revocata (82) o se Ë ordinata l`esclusione (80, 81) della parte civile.
Art. 84 Costituzione del responsabile civile 1. Chi Ë citato come responsabile civile (83) puÚ costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilitý: a) le generalitý della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce e le generalitý del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura; c) la sottoscrizione (110) del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1 Ë depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (83-6).
Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile 1. Quando vi Ë costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero esercita l`azione civile a norma dell`art. 77 comma 4, il responsabile civile puÚ intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l`udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell`art. 84 commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 Ë stabilito a pena di decadenza. Se l`intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, il responsabile civile non puÚ avvalersi della facoltý di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se Ë presentata fuori udienza, la dichiarazione Ë notificata (152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale Ë eseguita la notificazione. 4. L`intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile Ë revocata (82) o se Ë ordinata l`esclusione (80, 81) della parte civile.
Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile puÚ essere proposta dall`imputato nonchÈ dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. 2. La richiesta puÚ essere proposta altresÏ dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654. 3. La richiesta deve essere motivata ed Ë proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l`intervento del responsabile civile, ne dispone l`esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione Ë stata rigettata nella udienza preliminare. 3. L`esclusione Ë disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).
Art. 88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del responsabile civile 1. L`ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2. L`esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non pregiudica l`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile Ë stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puÚ esercitare l`azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto . 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3.
Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria Ë citata per l`udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell`imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la disposizione dell`art. 87 comma 3.
Art. 90 Diritti e facoltý della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltý ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento puÚ presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.). 2. La persona offesa minore, interdetta per infermitý di mente o inabilitata esercita le facoltý e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltý e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (3074 c.p.).
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalitý di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltý attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .
Art. 92 Consenso della persona offesa 1. L`esercizio dei diritti e delle facoltý spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato Ë subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puÚ essere prestato a non pi˜ di uno degli enti o delle associazioni. 3. Il consenso puÚ essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puÚ prestarlo successivamente nÈ allo stesso nÈ ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni 1. Per l`esercizio dei diritti e delle facoltý previsti dall`art. 91 l`ente o l`associazione presenta all`autoritý procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilitý: a) le indicazioni relative alla denominazione dell`ente o dell`associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalitý di tutela degli interessi lesi, alle generalitý del legale rappresentante; b) l`indicazione del procedimento c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura (100, 101); d) l`esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l`intervento; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Unitamente all`atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa Ë stata conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1. 3. Se Ë presentato fuori udienza, l`atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione. 4. L`intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94 Termine per l`intervento 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 (491).
Art. 95 Provvedimenti del giudice 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente o dell`associazione. L`opposizione Ë notificata al legale rappresentante dell`ente o dell`associazione, il quale puÚ presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l`intervento Ë avvenuto prima dell`esercizio dell`azione penale (405), Sull`opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se Ë avvenuto nell`udienza preliminare, l`opposizione Ë proposta prima dell`apertura della discussione (421); se Ë avvenuto in dibattimento, l`opposizione Ë proposta a norma dell`art. 491 comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l`esercizio dei diritti e delle facoltý previsti dall`art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l`esclusione dell`ente o dell`associazione.
1. L`imputato (60, 61) ha diritto di nominare non pi˜ di due difensori di fiducia (655-2; 24-26, 38 att.) . 2. La nomina Ë fatta con dichiarazione resa all`autoritý procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.). 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finchÈ la stessa non vi ha provveduto, puÚ essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.
1. L`imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne Ë rimasto privo Ë assistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att.) . 2. Il Consiglio dell`Ordine forense, al fine di garantire l`effettivitý della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori (29 att.; 1 min.; 15 att. min.) e, d`intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilitý. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale Ë prevista l`assistenza del difensore e l`imputato ne Ë privo, danno avviso (65 att.) dell`atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2 (26-2, 27-31 att.). 4. Quando Ë richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non Ë stato reperito, non Ë comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (262 30-2 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell`art. 102 (108). 5. Il difensore di ufficio ha l`obbligo di prestare il patrocinio e puÚ essere sostituito solo per giustificato motivo (30-3 att.). 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducÌa.
Art. 98 Patrocinio dei non abbienti 1. L`imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (225-2, 613-5), secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .
Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato 1. Al difensore competono le facoltý e i diritti che la legge riconosce all`imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo (46, 141, 419-5, 438, 446, 571, 589). 2. L`imputato puÚ togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all`atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all`atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle altre parti private 1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.). 2. La procura speciale puÚ essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi l`autografia della sottoscrizione (110) della parte Ë certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell`atto non Ë espressa volontý diversa. 4. Il difensore puÚ compiere e ricevere nell`interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non puÚ compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (154-4; 65 att .) .
Art. 101 Difensore della persona offesa 1. La persona offesa dal reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltý ad essa attribuiti (90), puÚ nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall`art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.). 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell`art. 93 si applicano le disposizioni dell`art. 100.
Art. 102 Sostituto del difensore 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, puÚ designare un sostituto (97-4; 3 att.). 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).
Art. 103 Garanzie di libertý del difensore 1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivitý nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell`accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247). 2. Presso i difensori e i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si puÚ procedere a sequestro (252, 253, 354) di carte o documenti relativi all`oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un difensore, l`autoritý giudiziaria a pena di nullitý avvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perchÈ il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, Ë consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non Ë consentita l`intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nÈ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353) tra l`imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l`autoritý giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191).
Art. 104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare 1. L`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin dall`inizio dell`esecuzione della misura (293; 36 att.). 2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell`art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l`arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puÚ, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l`esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell`ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 Ë esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato Ë posto a disposizione del giudice (390).
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa 1. Il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97). 2. Il procedimento disciplinare Ë autonomo rispetto al procedimento penale in cui Ë avvenuto l`abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell`ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non Ë applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa Ë esclusa dal giudice. 4. L`autoritý giudiziaria riferisce al consiglio dell`ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtý e di probitý. 5. L`abbandono della difesa delle parti private diverse dall`imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 (101) non impedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento e non interrompe l`udienza.
Art. 106 Incompatibilitý della difesa di pi˜ imputati nello stesso procedimento 1. La difesa di pi˜ imputati puÚ essere assunta da un difensore comune, purchÈ le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2. L`autoritý giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilitý, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. 3. Qualora l`incompatibilitý non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell`art. 97. 4. Se l`incompatibilitý Ë rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 1. Il difensore che non accetta l`incarico conferitogli o vi rinuncia ne dý subito comunicazione all`autoritý procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui Ë comunicata all`autoritý procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finchÈ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell`art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 Termine per la difesa 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilitý e nel caso di abbandono (105-107), al nuovo difensore dell`imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta Ë dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. |
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