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Le Nuove Armi Dell'Industria Musicale

9 Maggio 2003 Commenta

Milano – Il recepimento in Italia della direttiva 2001/29/CE e’ stato l’oggetto del convegno svolto a Milano lo scorso 8 maggio dal titolo: “L’industria musicale e le nuove normative europee in materia di diritti d’autore e diritti connessi”. Quali sono dunque le nuove “armi” dell’industria musicale? Fondamentalmente sono di due tipologie. La prima concerne la nuova disciplina del diritto d’autore che tiene conto delle esigenze di tutti gli operatori del settore, sorte in seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie (vedi Internet); la seconda riguarda in particolare tutto l’impianto sanzionatorio (amministrativo e penale) che e’ stato aggiornato con il nuovo d. lgs. 68/03. Questo e’ cio’ che e’ emerso dal Convegno milanese, voluto e organizzato dalle piu’ importanti organizzazioni di tutela della musica italiana: FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale); SCF (Societa’ Consortile Fonografici per azioni); FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). I lavori della giornata (moderati da Fernanda Roggero, Capo redattore rapporti speciali – Il Sole 24 Ore) hanno visto il susseguirsi dei pregevoli interventi di Olivia Regnier (IFPI – European Regional Counsel) e del prof. Paolo Auteri (ordinario di Diritto Industriale all’Universita’ di Pavia). Sono state illustrate alcune delle piu’ importanti modifiche introdotte dal d. lgs. all’interno della (ormai vetusta) legge 633/41: in particolare, la protezione delle misure tecnologiche, le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione in capo ai titolari dei diritti d’autore, l’introduzione del nuovo diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, ecc. Riguardo a quest’ultima tipologia di diritti esclusivi, si porrebbe un paradossale problema di tutela del diritto d’autore. Infatti, secondo un’interpretazione a contrario data di questo nuovo diritto, sarebbe lecito consentire che, per esempio, un utente possa scambiare file musicali con un proprio parente, senza la minima autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera. Si giunge a questa conclusione, considerando che la comunicazione fra privati non rientra nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e di conseguenza esso non sarebbe vietato dalla normativa. Comunque, e’ opportuno precisare che la riproduzione lecita, consentita secondo queste prime valutazioni, sarebbe solamente quella temporanea (e cioe’ quella tecnicamente necessaria a fruire dell’opera, esentata ai sensi del nuovo art. 68-bis della legge 633/41), essendo vietata (perche’ non autorizzata dal titolare) quella permanente. Fra le nuove problematiche e i nuovi diritti introdotti dalla direttiva 2001/29/CE, si e’ giunti poi al momento piu’ interessante della giornata, con la Tavola Rotonda delle piu’ importanti associazioni del settore: AFI (Associazione dei Fonografi Italiani), rappresentata da Giorgio Campiglio, Direttore degli affari legali; FEM (Federazione Editori Musicali), rappresentata da Antonio Marrapodi, Presidente; FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), rappresentata da Alberto Pojaghi, Presidente; FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale), rappresentata da Enzo Mazza, Presidente; IMAIE (Istituto per i diritti degli Artisti Interpreti Esecutori), rappresentato da Otello Angeli, Vice Presidente; SCF (Societa’ Consortile Fonografici per azioni), rappresentata da Gianluigi Chiodaroli, Presiedente; SIAE, rappresentata da Angelo Della Valle, Vide Direttore Generale. Durante questo incontro sono emerse le paure, le aspettative e le potenzialita’ connesse all’entrata in vigore della nuova disciplina del diritto d’autore. I pirati musicali, dunque, hanno davvero le ore contate?]]>

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