E' In Arrivo Il Testo Unico Sulla Privacy
ROMA. Il Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, su proposta delPresidente del Consiglio, Berlusconi, del Ministro per la Funzione Pubblica,Mazzella, e del Ministro per le Politiche Comunitarie, Buttiglione haapprovato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che dovrebbecostituire il Testo Unico delle disposizioni in materia di protezione deidati personali. Il provvedimento, che verra’ trasmesso alle Commissioniparlamentari competenti previo parere del Consiglio di Stato, accorpa in unTesto Unico le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Iltesto contiene, con le necessarie abrogazioni e gli opportuni coordinamenti,le regole generali per il trattamento dei dati e le disposizioni relative adambiti specifici di disciplina: giudiziario, trattamento dei dati da partedelle forze di polizia, difesa e sicurezza dello Stato, sanitario,trattamento dei dati per scopi storici, statistici o scientifici,lavoristico, del sistema bancario ed assicurativo, delle comunicazionielettroniche, delle libere professioni, del giornalismo, del marketingdiretto.Il Testo Unico comprende anche le disposizioni di tutela dell’interessato ele sanzioni da applicare. In allegato ad esso vengono riuniti i codici dideontologia professionale gia’ pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.E’ stato gia’ annunciato piu’ volte, ma finalmente sembra essere la voltabuona per questa grande opera di coordinamento rappresentata dal Testo Unicodi tutte le disposizioni dettate in materia di protezione di dati personali,anzi il provvedimento non dovrebbe limitarsi al solo coordinamento, maprobabilmente saranno abrogate anche disposizioni ripetitive o comunquesuperate da leggi successive.In effetti a partire dal 1996 data della famigerata legge n. 675 e dellacontestuale delega (legge n. 676/96) si sono succeduti numerosi interventinormativi che hanno integrato e modificato l’originario provvedimentoalterandone, per certi versi, l’originario indirizzo.La legge delega n. 676/96 era stata emanata, in effetti, per offrire alGoverno la possibilita’ di effettuare interventi correttivi in materia. Maal di la’ dell’enunciato di cui al comma 1 dell’art. 1, che riferendosi allaemanazione di “uno o piu’ decreti legislativi” offriva molteplicipossibilita’ di intervento, con il rischio di alimentare ed aumentare laconfusione, era l’art. 2 che forniva un quadro preoccupante dell’incertezzagiuridica che accompagnava tutta la legge 675/96.L’articolo in questione, infatti, conferiva al Governo una delega amplissimatanto generica nei contenuti, da suscitare, nella dottrina, perplessita’sulla sua costituzionalita’.]]>
Scritto da
Commenta!