Home » Internet & Tecnologia

E’ Vero Che La Cassazione Ha Inferto Un Duro Colpo Alla Privacy Delle Cartelle Cliniche?

14 Ottobre 2002 Commenta

ROMA. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3050 del 2settembre 2002) ha affermato che la cartella clinica rientra tra gli atti”riservati” e non piu’ tra quelli coperti da segreto d’ufficio, tutelati dalcodice penale (art. 326). Nel caso di specie un impiegato di una Direzionesanitaria aveva rilasciato una copia di una cartella clinica al marito diuna donna senza il consenso dell’interessata. Poiche’ l’uomo successivamentesi era servito della stessa cartella nella causa di separazione, l’impiegatoera stato accusato del reato di violazione di segreto d’ufficio eprocessato. La Corte di Cassazione ha, quindi, deciso per l’assoluzione dell’impiegato in quanto la cartella clinica contiene sicuramente dei datiriservati, ma non certo coperti dal segreto d’ufficio.La sentenza in argomento, indubbiamente di notevole rilevanza, e’ statainterpretata da molti addetti ai lavori come una sentenza antiprivacy. Inrealta’ la sua portata ha un carattere piu’ limitato che non incide sulleproblematiche attinenti alla riservatezza personale. In effetti, la SupremaCorte chiarisce che dal punto di vista penalistico una cartella clinica nonpuo’ essere trattata alla pari di quei documenti che contengono notizie cheper ragioni di ufficio devono rimanere segrete e non devono essere divulgateper ordine dell’Autorita’ o per propria natura. La stessa sentenza, pero’,riconosce che la cartella clinica contiene dati riservati e se vogliamo e’perfettamente coerente con quanto previsto dalla legge n. 675/96 che tutelaproprio la riservatezza dei dati personali.Riguardo, poi, il trattamento dei dati contenuti nella cartella da partedelle strutture sanitarie e’ opportuno precisare che con l’avvento deld.lgs. n. 135/99 e del d.lgs. n. 282/99 qualcosa e’ cambiato.Difatti, mentre prima i soggetti pubblici, e fra questi le aziende od unita’sanitarie locali, potevano proseguire il trattamento dei dati personalisensibili, anche in assenza dei precisi parametri normativi di cui all’art.22, comma 3 della legge n. 675, in forza della disposizione contenutanell’art. 41, comma 5, della stessa legge, ora con il d.lgs. n. 135/99 e’stata prevista una nuova disciplina per il trattamento dei dati predetti daparte dei soggetti pubblici che ha reso ammissibile il trattamento deglistessi nell’ambito delle attivita’ rientranti nei compiti del serviziosanitario nazionale e degli altri organismi pubblici e che dovra’ essereintegrata ed attuata attraverso apposite disposizioni adottate dagli stessiorganismi e dalle altre amministrazioni competenti.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>