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Internet E Minori: Brevi Note Al Primo Codice Di Autoregolamentazione

24 Novembre 2003 Commenta

ROMA. Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca hapresentato di recente insieme al Ministro delle Comunicazioni MaurizioGasparri il “Codice di Autoregolamentazione Internet e minori” destinato adessere, secondo Stanca, uno strumento importante perche’ previene ipotenziali rischi di “distruzione di valore sociale” che potrebbero derivareda un uso illecito o dannoso delle nuove tecnologie.Il Codice e’ stato preceduto da tutta una serie di iniziative che hannosempre avuto come principale obiettivo la tutela del minore quali lacreazione del Comitato tecnico per l’uso consapevole di Internet;l’iniziativa “Chi ha paura della Rete”; i filtri messi a disposizioneon-line (http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete/filtri.html) dellefamiglie; il piano nazionale antipedofilia “Ciclope” ed il disegno di leggedel Governo contro la pedopornografia anche a mezzo Internet.Il Ministro Stanca ha, difatti, precisato che per contrastare i contenutiillegali e dannosi del Web la legislazione non puo’ essere la sola risposta:occorrono provvedimenti e iniziative articolate, come il Codice diAutoregolamentazione, che tra l’altro impegna chi vi aderisce a specificheregole e comportamenti nell’offerta di servizi e rende riconoscibile chi haaderito al codice con il marchio Internet@minori”.Importante iniziativa del Governo che in un periodo particolarmenteimportante e delicato come quello attuale contraddistinto da una fortediffusione di Internet anche avuto riferimento ai minori (nel terzotrimestre 2003 ben oltre 1,7 milioni di minori in Italia hanno usato laRete, 548 mila erano sotto i 12 anni, il 3% in piu’ rispetto al terzotrimestre 2002) ha ritenuto opportuno varare un codice che ha i seguentiobiettivi e finalita’:a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto econsapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minorevenga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, unaccesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorsedi rete;d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al correttotrattamento dei propri dati personali;e) assicurare una collaborazione piena alle autorita’ competenti nellaprevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalita’informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento dellaprostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori,attuati tramite l’utilizzo della rete telematica.In effetti risulta particolarmente importante in tal senso quanto prescrittodall’art. 4 del codice che distinguendo tra le diverse figure di providers(access provider, housing/hosting provider, content provider, gestoreInternet point) prescrive obblighi e responsabilita’ per ciascuna di essesulla base anche di quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003 agli artt. 14, 15,16, 17, 18. In questo modo vengono anche risolte, almeno in parte, tutte lequestioni sorte sulla configurabilita’ della responsabilita’ penale delprovider sia di carattere omissivo per non aver impedito quell’eventocostituito dall’immissione in rete di materiale pedopornografico sia dicarattere commissivo per aver con la propria condotta addirittura agevolatola realizzazione del reato.Con tale codice, inoltre, viene superato il tradizionale generico concettodi autoregolamentazione, rimasto in passato spesso lettera morta, perintrodurre la co-regolamentazione, in cui l’industria si impegna a darsiregole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico (Comitato diGaranzia) vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di”autoreolamentazione regolata”.]]>

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Internet e minori: Brevi note al primo Codice di Autoregolamentazione.

23 Novembre 2003 Commenta

Come è noto, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca ha presentato, insieme al Ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri, il “Codice di Autoregolamentazione Internet e minori” destinato ad essere, secondo Stanca, uno strumento importante perche’ previene i potenziali rischi di “distruzione di valore sociale” che potrebbero derivare da un uso illecito o dannoso delle nuove tecnologie.
Il Codice e’ stato preceduto da tutta una serie di iniziative che hanno sempre avuto come principale obiettivo la tutela del minore quali la creazione del Comitato tecnico per l’uso consapevole di Internet; l’iniziativa “Chi ha paura della Rete”; i filtri messi a disposizione on-line
delle famiglie; il piano nazionale antipedofilia “Ciclope” ed il disegno di legge del Governo contro la pedopornografia anche a mezzo Internet.
Il Ministro Stanca ha, difatti, precisato che per contrastare i contenuti illegali e dannosi del Web la legislazione non puo’ essere la sola risposta: occorrono provvedimenti e iniziative articolate, come il Codice di Autoregolamentazione, che tra l’altro impegna chi vi aderisce a specifiche regole e comportamenti nell’offerta di servizi e rende riconoscibile chi ha aderito al codice con il marchio
Internet @ minori“.

Importante iniziativa del Governo che in un periodo particolarmente importante e delicato come quello attuale contraddistinto da una forte diffusione di Internet anche avuto riferimento ai minori (nel terzo trimestre 2003 ben oltre 1,7 milioni di minori in Italia hanno usato la Rete,  548 mila erano sotto i 12 anni, il 3% in piu’ rispetto al terzo trimestre 2002) ha ritenuto opportuno varare un codice che ha i seguenti obiettivi e finalita’:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare una collaborazione piena alle autorita’ competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalita’ informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica.

In effetti risulta particolarmente importante in tal senso quanto prescritto dall’art. 4 del codice che distinguendo tra le diverse figure di providers (access provider, housing/hosting provider, content provider, gestore Internet point) prescrive obblighi e responsabilità per ciascuna di esse sulla base anche di quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003 agli artt. 14, 15, 16, 17, 18. In questo modo vengono anche risolte, almeno in parte, tutte le questioni sorte sulla configurabilita’ della responsabilita’ penale del provider sia di carattere omissivo per non aver impedito quell’evento costituito dall’immissione in rete di materiale pedopornografico sia di carattere commissivo per aver con la propria condotta addirittura agevolato la realizzazione del reato.
Con tale codice viene superato il tradizionale generico concetto di autoregolamentazione, rimasto in passato spesso lettera morta, per introdurre la co-regolamentazione, in cui l’industria si impegna a darsi regole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico (Comitato di Garanzia) vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di “autoreolamentazione regolata”.

Molti sostengono che il contenuto in Rete non debba essere sottoposto a nessuna forma di limitazione o controllo. Tuttavia, il pericolo piu’ serio per il mantenimento della liberta’ di espressione sulla Rete e per il libero accesso ai contenuti e’ rappresentato proprio dalla difficolta’ dei Governi di sviluppare nuove forme di regolamentazione adeguate ai nuovi media.
Si vorrebbe rispondere a fenomeni pur deprecabili con soluzioni autoritarie che hanno effetti negativi anche sull’uso legittimo della Rete limitando liberta’ di tutti.
In ambito europeo, invece, sta emergendo una consenso sempre piu’ favorevole nei confronti di questi modelli di co-regolamentazione contraddistinti da una condivisione di responsabilita’ attraverso un accordo tra pubblico e privato; dall’introduzione di meccanismi sanzionatori e di “premialita'” definiti dagli stessi operatori sul mercato; da una limitata partecipazione delle Istituzioni che si limitano al controllo dell’effettivo risultato finale.
La co-regolamentazione e’ cosi’ uno strumento piu’ flessibile, piu’ adattabile e piu’ efficace delle norme soprattutto per quanto riguarda la protezione dei minori, problematica con implicazioni molto delicate che investono anche la morale soggettiva.

Naturalmente l’efficacia del modello regolatorio puo’ e deve essere migliorata da una sempre piu’ ampia diffusione di sistemi di classificazione dei contenuti tra gli ISPs e meccanismi di filtraggio che permettano agli utenti di esercitare un controllo diretto sui contenuti.

Si ricorda, inoltre, che proprio di recente e cioe’ il 7 novembre e’ stato approvato, dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge “in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
Il provvedimento delinea una decisa strategia di contrasto al complesso fenomeno della diffusione della pornografia infantile e del coinvolgimento di minori nel mercato ad essa connesso. Due sono i motivi fondamentali che hanno indotto il Governo ad approvare questo delicato provvedimento e cioe’: integrare l’ordinamento penale vigente, che gia’ dal 1996 era stato dotato di strumenti di lotta al fenomeno (negli anni rivelatisi comunque insufficienti a stroncarlo, anche a causa della crescente diffusione della Rete Internet) nonche’ individuare misure di lotta alla pornografia minorile diffusa in rete.
Con questo disegno di legge l’Italia si conformerà, recependola pienamente, alla decisione quadro presentata dalla Commissione europea al Consiglio dell’Unione e di prossima adozione.
Si auspica quindi che la contemporanea presenza nel nostro ordinamento di provvedimenti legislativi e di co-regolamentazione possano finalmente debellare la piaga sempre scottante dei reati in e per mezzo della Rete contro i minori.

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