Internet E Minori: Brevi Note Al Primo Codice Di Autoregolamentazione
ROMA. Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca hapresentato di recente insieme al Ministro delle Comunicazioni MaurizioGasparri il “Codice di Autoregolamentazione Internet e minori” destinato adessere, secondo Stanca, uno strumento importante perche’ previene ipotenziali rischi di “distruzione di valore sociale” che potrebbero derivareda un uso illecito o dannoso delle nuove tecnologie.Il Codice e’ stato preceduto da tutta una serie di iniziative che hannosempre avuto come principale obiettivo la tutela del minore quali lacreazione del Comitato tecnico per l’uso consapevole di Internet;l’iniziativa “Chi ha paura della Rete”; i filtri messi a disposizioneon-line (http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete/filtri.html) dellefamiglie; il piano nazionale antipedofilia “Ciclope” ed il disegno di leggedel Governo contro la pedopornografia anche a mezzo Internet.Il Ministro Stanca ha, difatti, precisato che per contrastare i contenutiillegali e dannosi del Web la legislazione non puo’ essere la sola risposta:occorrono provvedimenti e iniziative articolate, come il Codice diAutoregolamentazione, che tra l’altro impegna chi vi aderisce a specificheregole e comportamenti nell’offerta di servizi e rende riconoscibile chi haaderito al codice con il marchio Internet@minori”.Importante iniziativa del Governo che in un periodo particolarmenteimportante e delicato come quello attuale contraddistinto da una fortediffusione di Internet anche avuto riferimento ai minori (nel terzotrimestre 2003 ben oltre 1,7 milioni di minori in Italia hanno usato laRete, 548 mila erano sotto i 12 anni, il 3% in piu’ rispetto al terzotrimestre 2002) ha ritenuto opportuno varare un codice che ha i seguentiobiettivi e finalita’:a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto econsapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minorevenga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, unaccesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorsedi rete;d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al correttotrattamento dei propri dati personali;e) assicurare una collaborazione piena alle autorita’ competenti nellaprevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalita’informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento dellaprostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori,attuati tramite l’utilizzo della rete telematica.In effetti risulta particolarmente importante in tal senso quanto prescrittodall’art. 4 del codice che distinguendo tra le diverse figure di providers(access provider, housing/hosting provider, content provider, gestoreInternet point) prescrive obblighi e responsabilita’ per ciascuna di essesulla base anche di quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003 agli artt. 14, 15,16, 17, 18. In questo modo vengono anche risolte, almeno in parte, tutte lequestioni sorte sulla configurabilita’ della responsabilita’ penale delprovider sia di carattere omissivo per non aver impedito quell’eventocostituito dall’immissione in rete di materiale pedopornografico sia dicarattere commissivo per aver con la propria condotta addirittura agevolatola realizzazione del reato.Con tale codice, inoltre, viene superato il tradizionale generico concettodi autoregolamentazione, rimasto in passato spesso lettera morta, perintrodurre la co-regolamentazione, in cui l’industria si impegna a darsiregole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico (Comitato diGaranzia) vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di”autoreolamentazione regolata”.]]>
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