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L’Albacom contro la Telecom

2 Ottobre 2002 Commenta

NAPOLI. Di recente a seguito di truffe ed utilizzi impropri di connessionitelefoniche legate al codice 899 la Telecom ha imposto agli operatori ditelecomunicazioni assegnatari di numerazioni non geografiche basate sullostesso codice, a far data dal 01 giugno 2002, il blocco della fatturazioneper le chiamate la cui valorizzazione eccede l’importo di euro 10,33 (Ivaesclusa) a conversazione ed in ogni caso ha rinunciato ad incassare dalproprio cliente o comunque a versare all’operatore interconnesso alcunaquota eccedente il suddetto importo per ciascuna chiamata originata dalcliente rilegato in accesso con Telecom Italia e diretta ai codici 899. L’Albacom non ha mai accettato tale imposizione sostenendo la naturaarbitraria ed illegittima della modifica delle condizioni diinterconnessione capace, tra l’altro, di provocare ingenti pregiudizi dinatura economica e patrimoniale. Allo scopo, quindi, di risolvere lacontroversia la stessa Albacom ha presentato all’Autorita’ per le Garanzienelle Comunicazioni una specifica istanza ex art. 3 e 7 della del.148/01/CONS., alla quale si e’ ancora in attesa di una risposta.E’ sicuramente una questione molto delicata la presa di posizione dellaTelecom avuto riferimento a quei servizi considerati ad alto rischio comequelli di accesso a numerazioni non geografiche (899, 892) ed a decade 7(702, 709). Purtroppo, le conseguenze del comportamento della Telecompotrebbero essere particolarmente pesanti nei confronti di molti operatoridi telecomunicazioni titolari di licenza individuale per la fornitura direti e servizi pubblici di TLC. Difatti tali operatori utilizzano lenumerazioni in questione per la fornitura di servizi informativi ovveroservizi di telecomunicazioni a tariffazione specifica a soggetti cherivestono lo status di “centri servizi” e stipulano con tali soggetti unaserie di contratti per la “fornitura di servizi telefonici attraversonumerazioni non geografiche a tariffazione specifica”. Appare evidente,quindi, che il blocco operato dalla Telecom genererebbe una reazione acatena dei “centri servizi” che pretenderebbero l’integrale pagamento degliimporti riportati nelle fatture emesse anche se superiori al limite di euro10, 33.Irremovibile, comunque, rimane la Telecom che giustifica il proprioatteggiamento argomentando dalla decisione delle competenti Autorita’Nazionali di applicare anche per le numerazioni in esame la normativavigente per i servizi Audiotel (D.M. n. 385 del 13/07/95 e seguenti) cheprevede la determinazione di un importo massimo a conversazione daaddebitare al chiamante.

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