Quale Dominio Per Gli Studi Legali?
NAPOLI. Come e’ noto il 26 ottobre 2002 il Consiglio Nazionale Forense haapprovato il nuovo Codice deontologico, il quale all’art. 17 precisa che “e’consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attivita’professionale, secondo correttezza e verita’, nel rispetto della dignita’ edel decoro della professione e degli obblighi di segretezza e diriservatezza. I – L’informazione puo’ essere data attraverso opuscoli, cartada lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, retitelematiche, anche a diffusione internazionale……” Nonostante la normaappaia piu’ esaustiva della precedente prevedendo ampiamente la possibilita’di dare informazioni sulla propria attivita’ professionale on line,permangono ancora molti dubbi sulla reale portata della disposizione e sumolti aspetti collegati alla presenza in rete degli studi legali.Innanzitutto, alla luce dell’art. 17 del Codice deontologico bisogna tenereben distinti i due concetti di pubblicita’ (non consentita) ed informazioni(consentite) e cio’ che preoccupa non e’ tanto la definizione, piuttostochiara, contenuta nel D.lgs. n. 74 del 25/01/92 in tema di pubblicita’, maquella sicuramente piu’ equivoca elaborata dal Giuri’ della AutodisciplinaPubblicitaria che per pubblicita’ intende ogni forma di relazionecomunicativa intrattenuta dall’impresa con il mercato per cui deveconsiderarsi pubblicita’ anche ogni comunicazione che sia di supporto, inmodo intenzionale ed interessato, allo sviluppo di un’attivita’ economica.La fortuna e’ che almeno da un punto di vista soggettivo si parlaspecificamente di impresa, perche’ altrimenti una definizione cosi’ ampia dipubblicita’ lascerebbe pochi spazi all’informazione.Alcuni, pero’, hanno sollevato anche dubbi sulla legittimita’ della sceltadi un’estensione .com al dominio di uno studio legale in quanto la dottrinatecnica e’ unanime nel ritenere che il gTLD .com serve ad identificare unsito con contenuto prevalentemente commerciale.E’ chiaro che l’esercizio della professione legale non e’ in alcun modoassimilabile a concetti di natura commerciale e d’altro canto la stessalegge professionale forense considera incompatibile con la professione l’esercizio di un’attivita’ commerciale. Molti pero’ ritengono che il ricorsoal dominio .com sia giustificato dalla possibilita’ di ottenere unaprotezione piu’ ampia rispetto a quella ottenibile con il dominio .it equindi con la RA italiana.]]>
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