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LAVORI SOCIALMENTE UTILI: Legge, giustizia, politica e dintorni

11 Giugno 2002 Commenta

Lavori socialmente utili: legge, giustizia, politica e dintorni
(nota a T. Taranto 07/02/02 e T. Lecce 12/02/02, in salentolavoro.it, Sezione Sentenze Salentine).
Di Luigi Renna
Le due decisioni in epigrafe sono particolarmente interessanti sotto diversi profili; innanzi tutto perche’ trattano un tema solitamente trascurato, inoltre evidenziano un modo concreto, distorto, di utilizzazione degli ausilii pubblici per l’occupazione da parte di una classe politica in evoluzione come facciata ed identita’ ma sempre se’ stessa nella tradizionale e collaudata capacita’ di autofinanziamento. Infine sono espressione di due modi diversi con il quale la magistratura affronta le questioni nuove, soprattutto quando si tratta di prendere posizione, in una realta’ come quella salentina, sui temi scottanti dell’intreccio tra affari e politica. Per la verita’, la questione affrontata dalla sentenza del Tribunale di Lecce non ha sul piano della rilevanza sociale lo stesso spessore della vicenda tarantina, ma le questioni giuridiche sono identiche ed il percorso seguito dai due decidenti sono espressione, appunto, di due ben precise mentalita’ e metodo di approccio a questioni nuove.Chi scrive ha avuto modo di annotare di recente (a proposito di una curiosa vicenda decisa dal Tribunale di Pisa, in cui una lavoratrice veniva accusata dal proprio datore di lavoro di pensare a fare figli, per sfruttare le leggi dello stato in materia di maternita’, piuttosto che pensare a lavorare –vedere il testo della sentenza e la noterella sempre in salentolavoro.it, sezione Sentenze- http://www.salentolavoro.it/sentenze.asp) che il giudice non lo si vuole schierato, ma solo giudice; che non lo si vuole stressato e supplente di altri organi dello stato, ma in grado, all’occorrenza, di andare oltre i veli e, soprattutto, in grado di percepire il “contesto”, anche umano, in cui certe vicende maturano; anche questo sarebbe stato, si sosteneva, attivita’ di prevenzione oltre che messaggio di speranza per chi ancora “ci crede”; nella giustizia sociale tout court, ben s’intende, senza aggettivazioni e senza distorsioni di natura ideologica.E’ singolare come vi sia molta affinita’ tra l’oggetto della controversia decisa dal Tribunale di Pisa e l’oggetto delle controversie che si annotano adesso; in quella vicenda e’ il datore di lavoro che accusa il proprio dipendente di sfruttare lo stato sociale; qui, ma in particolare nella vicenda di Taranto, sono i disoccupati a lamentare lo sfruttamento degli incentivi per la stabilizzazione dei lsu e dei lpu senza creare occupazione. Il Giudice del Lavoro di Pisa non si e’ sottratto al dovere di informare la Procura della Repubblica della esistenza di possibili profili penali nella vicenda sottoposta al proprio esame; in quella di Taranto il decidente, in un quadro fortemente contrappuntato di minacce, abusi, ed altro, il tutto circostanziato anche documentalmente, ha girato la testa dall’altra parte ed ha rigettato il ricorso (ma questo fa parte delle regole del gioco, non si vuole contestare il fatto in se’ e per se’ del rigetto) per assenza del cd periculum in mora. E basta. La questione sara’ a breve delibata dal Collegio del Tribunale di Taranto in sede di reclamo, ma niente impedisce di annotare il profondo disagio di muoversi nell’ovatta e vedere vanificato ogni impennata di orgoglio civile contro una burocrazia che, in controtendenza rispetto alla riforma del pubblico impiego, e’ ancora schiava della politica e di fronte ad una classe politica che non perde occasione per calpestare i diritti dei piu’ deboli; nella maniera piu’ indecorosa ammissibile: alimentando la lotta tra poveri, dando la prevalenza a quelli, tra i poveri, che la votano e contribuiscono a decretarne il successo.La questione giuridica e’ la possibilita’ o meno di accordare tutela urgente alla posizione di chi e’ iscritto nella lista dei lsu e lpu e ne venga o cancellato per fatto asseritamente imputabile al lavoratore (come nel caso deciso dal Tribunale di Lecce) o per manovre elusive poste in essere dalla pubblica ammanistrazione insieme a privati (nel caso, invece, deciso dal Tribunale di Taranto). Tutela di chance occupazionale, quindi; ora tale chance e’ stata vista, correttamente, dal Tribunale di Lecce come chance di futura stabilizzazione, cioe’ per quello che e’ nella realta’; mentre dal Tribunale di Taranto e’ stata vista come si vede la chance di occupazione a seguito di partecipazione a selezione e/o concorso; inevitabili le diverse conseguenze dalla premessa: il Tribunale di Lecce accorda la tutela urgente mentre il Tribunale di Taranto la nega.La motivazione dei due provvedimenti si puo’ leggere per esteso nel sito e sezione sopra specificati; il fatto che ha dato origine alla vicenda di Taranto e’ bene che sia riassunto; il lettore potra’ farsi una propria idea e non condividere quella che se ne e’ fatta chi scrive; ma questo fa parte delle regole del gioco e partire dai casi concreti per tentare di sviluppare piu’ ed articolati ragionamenti e’, in fondo, il presuntuoso scopo della rivista che pubblica queste osservazioni.Ma veniamo al fatto.
1) I ricorrenti sono disoccupati di lunga durata;2) il 20/4/98 vengono selezionati, a seguito di partecipazione a bando di concorso per titoli, dall’Ufficio di Collocamento di Taranto e Castellaneta e avviati a partecipare al SECONDO PROGETTO NAZIONALE LSU- SUB PROGETTO N.3-INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO (aggiornamento banche dati delle aziende e dei lavoratori) gestito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.Il progetto era originariamente della durata di 12 mesi a partire dal 20/4/98 sino al 19/4/99; pertanto gli istanti sono rimasti senza occupazione sino all’1/8.3) Il 2/8/99 il medesimo progetto di cui sub 2) veniva prorogato per 6 mesi sino al 31/1/00;4) Dal 2/2/00 al 30/4/00 si ha un’ulteriore proroga di 3 mesi;5) In virtu’ della Legge 81/2000 i lavoratori vengono presi in carico dalla Provincia di Taranto. Da tenere presente (per quanto sara’ detto in seguito) che al momento in cui l’Amministrazione Prov.le si fa carico dei LSU essa e’ a conoscenza sia del loro numero e della loro qualifica professionale, sia della esistenza di vincitori di concorsi precedentemente svolti e quindi della necessita’ di dover attingere a quelle graduatorie per coprire il proprio organico. Inoltre era oggettiva la presenza di numerosi LPU/LSU gia’ in suo carico;6) Con la Delibera n. 140 del 2000 la Provincia di Taranto formalizza la volonta’ espressa nella precedente nota 246/AL;7) Alla scadenza dei 6 mesi il progetto provinciale viene rinnovato sino al 30/4/01;8) Verso la fine di marzo 2001 gli LSU in carico alla Provincia di Taranto entrano in sciopero; questo sciopero dura 23 giorni ed era finalizzato alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro.Nel corso dello sciopero i lavoratori sono stati a volte blanditi a volte minacciati con lo spauracchio della revoca del progetto e quindi della cancellazione dalle liste;9) Alla fine si raggiunge un’intesa con l’Amministrazione Provinciale e i LSU ottengono una integrazione delle ore lavorative; di conseguenza i lavoratori desistono dallo sciopero;10) L’atto formale per l’integrazione dell’orario viene adottato solo dopo il recupero delle ore di sciopero imposto dai dirigenti della provincia. Va infatti chiarito che i ricorrenti avevano ricevuto regolarmente il sussidio assistenziale per il periodo di sciopero; tale circostanza era ritenuta dai responsabili della Provincia come illegittima per cui hanno preteso che i lavoratori che avevano scioperato recuperassero le ore non lavorate. Quindi in un lasso di tempo molto breve i ricorrenti hanno dovuto svolgere il lavoro, chiamiamolo cosi’, di base (quello proprio di 4 ore al giorno), il lavoro di recupero e le ore lavorative integrative;11) La prestazione lavorativa dei ricorrenti, sebbene, come si e’ visto, particolarmente intensa e’ stata pero’ lodevole e proficua, tanto da meritarsi un pubblico attestato di gratitudine;12) L’ultima proroga del progetto doveva coprire l’arco temporale 1/5/01-31/12/01; e’ avvenuto invece che il 29/10/01 con Delibera n.394 la Provincia di Taranto (con riferimento agli adempimenti in materia di controllo degli impianti termici, di sua esclusiva pertinenza) (1):a) approva il piano d’impresa esecutivo predisposto dall’ATI, un consorzio temporaneo di imprese;b) individua nell’ATI il soggetto terzo privato al quale affidare le attivita’ progettate;c) approva lo schema di convenzione;d) affida all’ATI l’esecuzione delle attivita’ previste nel progetto per le verifiche biennali obbligatorie degli impianti termici di cui alla L.10/91;e) nella parte motiva sono individuati 52 lavoratori, di cui 48 da reperirsi tra LSU; 13) sempre il 29/10/01 la Provincia di Taranto con la Delibera n.393:a) approva progetto esecutivo predisposto dal Consorzio General Services di Nocib) individua nel Consorzio General Services il terzo privatoc) approva lo schema di convenzioned) affida al Consorzio l’esecuzione delle attivita’ previste nel progetto per l’istituzione del protocollo informatico e l’archiviazione documentale;e) nella parte motiva individua le unita’ lavorative occorrenti in numero di 20 di cui 18 LSU;14) Da tenere presente che con riferimento all’ultimo periodo nel quale i ricorrenti sono stati in carico alla Provincia di Taranto si e’ avuto che una prima proroga e’ stata approvata per i mesi di maggio e giugno; per ottenere la proroga sino al 31/12/01 la Provincia ha dovuto predisporre un programma triennale di stabilizzazione LSU. Nella realta’ si tratta di una previsione puramente formale e generica adottata solo per esigenze burocratiche;15) Il 30/10/01 ai lavoratori ricorrenti viene recapitato un telegramma, con cui la Provincia li convoca per lo stesso giorno, nel pomeriggio; quindi pochissime ore di preavviso;16) I lavoratori si recano all’appuntamento ad eccezione del sig. Cristella, impedito per malattia (che manda un certificato medico; riceve un secondo telegramma di avviamento al lavoro “coatto” ed infine un terzo telegramma con invito a firmare il contratto di lavoro (2) 17) Il 30/10/01 pomeriggio i ricorrenti rifiutano di firmare per accettazione la lettera di assunzione della Cooperativa Europa (una delle societa’ collegate all’ATI) perche’ ritengono che la loro posizione non e’ sufficientemente chiara e tutelata. Avviene in particolare che la sig.na Losacco si rende promotrice di una generale rivolta da parte dei LSU invitati in Provincia per la firma del contratto. E’ in questo contesto che il Rag. Luigi Festinante, Direttore Generale della Provincia, la minaccia in pubblico di cancellazione dalle liste dei LSU in caso di rifiuto a firmare; nel prosieguo della discussione la minaccia, sempre del Rag. Luigi Festinante, viene estesa a tutti i presenti in termini abbastanza categorici: “o firmate o siete fuori” (dalle liste LSU);18) Il 31 mattina i ricorrenti si presentano a firmare, presso la Provincia; per accettazione, una specie di lettera di assunzione da parte della Cooperativa Europa, piu’ volte corretta. L’assunzione avveniva alle seguenti condizioni:durata contratto: a tempo indeterminato dal 31/10/01;contratto full time/part time: part time;norme contrattuali: ccnl del settore imprese esercenti servizi integrati/multiservizi e servizi di pulizia, di poi corretto manualmente con la dicitura “metalmeccanico”;qualifica e mansioni: Impiegato Tecnico Qualificato;livello: III livello funzionale;retribuzione: secondo ccnl;orario di lavoro: 104 ore medie mensili;luogo di lavoro: presso Provincia di Taranto, con facolta’ per il datore di lavoro di variare a suo piacimento il luogo della prestazione lavorativa; (3)periodo di prova: 30 giorni lavorativi.Particolare di grande interesse: il modulo che viene consegnato ai lavoratori, e che essi firmano, non reca la denominazione della societa’ che li sta assumendo ne’, dalla sigla posta in calce in corrispondenza dell’espressione “cordiali saluti”, e’ possibile desumere la titolarita’ del rapporto di lavoro.D’altra parte neppure con il telegramma inviato dalla Provincia e’ possibile desumere la denominazione del datore di lavoro; in essi si parla genericamente di imprese del gruppo ATI, senza ulteriore specificazione;19) Sino al 5/11/01 i ricorrenti non svolgono alcuna attivita’; infatti rimangono nel proprio domicilio a disposizione; il 5/11 mattina vengono convocati telefonicamente presso la sede legale della Coop.va Europa dove firmano per accettazione una seconda lettera di assunzione. Questa volta le condizioni sono cambiate e sono le seguenti:durata contratto: a tempo indeterminato dal 31/10/01;contratto full time/part time: part time;norme contrattuali: ccnl del settore metalmeccanico;qualifica e mansioni: Tecnico Qualificato;livello: III livello funzionale;retribuzione: secondo ccnl;orario di lavoro: 24 ore settimanali pari a 104 ore medie mensili;luogo di lavoro: presso Provincia di Taranto, con facolta’ per il datore di lavoro di variare a suo piacimento il luogo della prestazione lavorativa; (solita doppia firma per accettazione della clausola vessatoria);periodo di prova: 12 giorni di effettivo lavoro;20) Sino al 12/11/01 i ricorrenti continuano a rimanere inattivi presso il proprio domicilio;21) Dal 13/11/01 sino al 16/11 i ricorrenti sono sottoposti a dei “colloqui formativi” presso un istituto di formazione della Provincia;22) Dal 19/11 e’ in atto un corso illustrativo della L.626/94.23) continuando l’esposizione in fatto va messo in evidenza che tanto il progetto impianti termici (da parte del Consorzio ATI) quanto il progetto informatico (da parte della societa’ GENERAL SERVICES) sono stati presentati alla Provincia il 29/10/01;24) e’ pure avvenuto quanto segue: venerdi’ 16/11/01 nel corso della prova al PC dei ricorrenti, il sig. Geom. Bruno Ferri della Coop.va La Fiorita, in rappresentanza dell’ATI, nel corso di una vivace discussione intervenuta tra il predetto geometra, i ricorrenti ed altri lavoratori, affermava piu’ o meno testualmente: <>.A riprova di cio’, manovrava sul PC, entrava nell’agenda dello stesso PC (sul quale stava provando la sig.ra Pagano) ed evidenziava il contatto telefonico del 27/10/01.24) conclusivamente va messo nel dovuto rilievo che non esiste alcun atto formale che consenta di individuare i criteri usati dalla Provincia di Taranto per la scelta dei lavoratori da avviare ai due progetti, quello informatico e quello sui controlli termici. Per quanto consti ai ricorrenti esiste solo il telegramma di avviamento; prima di questo vi e’ solo la richiesta della Provincia della posizione professionale di tutti gli LSU in carico;25) con lettera del 12/11/01 gli istanti, diffidavano la Provincia e la Cooperativa Europa ad attivarsi per revocare tutti gli atti illegittimi posti in essere; ma inutilmente.Questi sono i fatti. E queste sono le considerazioni che, ad avviso dello scrivente, se ne possono ricavare.I ricorrenti, inoccupati e componenti della platea cosiddetta “storica” dei lavoratori socialmente utili, hanno frequentato un corso di formazione bandito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; a seguito di questo corso hanno acquisito una specifica professionalita’ nel campo informatico; ad un certo punto la Provincia di Taranto, per lo svolgimento di compiti d’istituto in materia di impiego, sceglie di prendersi in carico questi lavoratori e li destina ai propri Centri Territoriali per l’Impiego di Castellaneta, Taranto e Manduria.La qualita’, quantita’ del lavoro prestato risulta in maniera piu’ che evidente dalla nota scritta di gratitudine loro rivolta.Ad un certo punto, alla vigilia della scadenza del termine posto dalla Regione Puglia per godere di agevolazioni ed incentivi, finalizzati alla stabilizzazione dei lsu, avviene una frenetica attivita’ che coinvolge l’ente pubblico, imprese private ed i lavoratori in questione.
I – LA PROVINCIA IL 27/10/01 INVITA PER LA PRIMA VOLTA LE IMPRESE PRIVATE A PREDISPORRE DEI PIANI D’IMPRESA II – LE IMPRESE PRIVATE IL 29/10/01 PRESENTANO I PIANI (4) III – LA PROVINCIA IL 29/10/01 LI ESAMINA E LI APPROVA IV – LA PROVINCIA IL 30/10/01 ALLE ORE 12,00 CONVOCA I LAVORATORI PER IL POMERIGGIO PER L’ASSUNZIONE V – IL 31/10/01 I LAVORATORI SOTTOSCRIVONO PER ACCETTAZIONE UNA LETTERA DI ASSUNZIONE DA PARTE DI UN DATORE DI LAVORO NON IDENTIFICABILE E NON IDENTIFICATO VI – IL 5/11/01 I LAVORATORI SOTTOSCRIVONO UN’ALTRA LETTERA DI ASSUNZIONE. QUESTA VOLTA COMPARE PER LA PRIMA VOLTA LA SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPA. Questa e’ la tempistica; la ragione della frenesia sta nel fatto che la regione Puglia con propria nota del 31/7/01 aveva fissato il termine del 31 ottobre per fruire delle agevolazioni connesse ad iniziative di stabilizzazione dei lsu.La tempistica in se’ non sarebbe rilevante (ed al massimo potrebbe essere intesa come espressione di un male endemico della burocrazia della nostra pubblica amministrazione) se accanto ad essa non ci fosse anche una evidente mutazione genetica (come e’ in voga dire oggi) del dna professionale dei ricorrenti: essi da impiegati amministrativi esperti nel campo dell’office automation vengono modificati in tecnici qualificati e destinati al controllo degli impianti termici.Il cerchio si chiude: la forma e’ salva, i termini pure, gli incentivi ai privati sono assicurati, i lsu sono “stabilizzati” (nel senso che cambiano status: da lsu diventano tecnici a part time a tempo indeterminato). La salvaguardia della loro professionalita’ e’ solo un optional. Non ha importanza che la collettivita’ abbia investito denaro pubblico per garantire loro una professionalita’ che li aiuti a trovare un’occupazione stabile (secondo i piu’ moderni principi del workfare). Quello che conta e’ che qualche solerte funzionario addetto alla statistica possa eliminare dalla casella lsu un tot numero di disoccupati o inoccupati ed invece venga impinguata la casella dei lavoratori “stabilizzati”. Questo consentira’ poi a qualche uomo politico di presentare l’operazione come frutto di diligente cura dell’interesse pubblico.I lavoratori ricorrenti erano e sono titolari di un diritto soggettivo al rispetto della loro dignita’ (o professionalita’, il che’ e’ lo stesso); in questo senso erano e sono sono destinatari di azioni autorganizzative della pubblica amministrazione (Regione e Provincia) che agisce non gia’ in virtu’ di principi astratti ma secondo principi che vengono fissati dalla classe politica dominante di volta in volta, secondo i vari rapporti di forza che si instaurano nel tempo tra i soggetti sociali antagonisti. Essi tuttavia sono anche cittadini in senso lato, come tali sono portatori di interessi piu’ generali, sono interpreti del bisogno collettivo del rafforzamento di un circolo virtuoso che veda la pubblica amministrazione promotrice della res pubblica.E’ di questi giorni la notizia, cui la stampa locale e nazionale ha dato ampio risalto, della iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha sequestrato a “Palazzo” tutti i documenti concernenti la verifica degli impianti termici in quella Provincia. Segno che la materia….scotta, e non solo in senso figurato, data la natura degli impianti. (Come pure e’ ancora viva la sensazione provocata dai recenti arresti avvenuti nell’ambito della sanita’ tarantina su iniziativa di quella Procura della Repubblica).I lavoratori ricorrenti hanno subito un grave pregiudizio dalla illegittima condotta dell’Amministrazione Provinciale e del privato che li ha assunti; questi danni sono destinati nel tempo ad aggravarsi e sono gia’ adesso irreparabili; ecco perche’ si imponeva un rimedio urgente.In virtu’ delle considerazioni innanzi svolte, e’ possibile sviluppare l’indagine su un doppio binario, nel senso che si valutera’ la condotta della pubblica amministrazione in se’, nel momento dell’autorganiz zazione, e la condotta della stessa come gestore di atti di natura privata: Nel primo caso per sollecitare, ove del caso, la disapplicazione di atti illegittimi; nel secondo caso per incidere direttamente con provvedimenti positivi. I due punti di vista spesso si intrecceranno, ma saranno sempre ben distinguibili.Punto ineludibile di partenza e’ la professionalita’ dei ricorrenti, acquisita al termine di corsi formativi ad hoc, e praticata nei lunghi mesi di adibizione agli sportelli degli uffici territoriali del lavoro di Taranto e Provincia. Secondo le certificazioni della stessa pubblica amministrazione tutti i ricorrenti hanno fatto lo stesso percorso formativo, come risulta da quanto segue:A) essi vengono inseriti nel sub progetto n. 3 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO;B) essi vengono acquisiti dalla Provincia ed avviati al sub progetto 2, avente ad oggetto SERVIZI PER L’IMPIEGO, AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI DEI LAVORATORI E DELLE AZIENDE, con la qualifica di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;C) alla data del 31/10/01, quando la Provincia decide di avviarli alla Cooperativa Europa, gli istanti sono inquadrati come Impiegati di Categoria C, livello economico 1, con varie mansioni comunque connesse alla manipolazione di dati relativi ad imprese e/o lavoratori.Altrettanto ineludibile e’ il dato di fatto che e’ principio acquisito del nostro ordinamento giuridico la necessita’ di una tutela effettiva del lavoro e della professionalita’. Si tratta di uno dei principi portanti della nostra costituzione democratica e ad esso si e’ sempre ispirato il legislatore ordinario, anche quello dell’emergenza, che nella individuazione degli strumenti idonei a creare occasioni di occupazione stabile ha sempre ruotato intorno alla salvaguardia del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore disoccupato, patrimonio per il cui conseguimento sono state aperte molte poste passive della spesa pubblica.Non sembra inutile un breve e schematico excursus storico della normativa in argomento, intrecciando norme costituzionali e norme ordinarie.Ora il quadro di riferimento normativo risulta essere il seguente:CostituzioneArt. 3, comma secondoE’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.Art. 35, comma primo e secondoLa repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Codice CivileArt. 2103 comma primoIl prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. omissis D.M. 31 maggio 2001Certificazione nel sistema della formazione professionale 1. Finalita’.1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, e’ finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonche’ per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 2. Oggetto della certificazione.Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell’art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilita’,di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi. D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144 5. Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione.1. Al fine di proseguire le attivita’, secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deliberano:a) l’elenco nominativo dei soggetti impegnati;b) le attivita’ espletate dall’ente utilizzatore nell’a’mbito di quelle indicate nell’articolo 3;c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attivita’ da svolgere;omissis8. Costituiscono condizioni per l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attivita’ socialmente utili, nonche’ la regolarita’ dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
9. Disciplina sanzionatoria.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all’articolo 3, comma 1, decadono dai benefi’ci previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attivita’ socialmente utili qualora:a) rifiutino l’assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all’articolo 7, comma 12, lettera a);c) rifiutino l’avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro. (5)2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell’attivita’ di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S. e al servizio per l’impiego territorialmentecompetente i nominativi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l’offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attivita’ formative. A seguito di detta comunicazione l’I.N.P.S. sospende cautelativamente l’erogazione dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.4. Avverso gli atti relativi ai benefi’ci e all’assegno di cui al presente decreto legislativo e’ ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e’ comunicata al competente servizio per l’impiego e all’I.N.P.S. L. 17 maggio 1999, n. 144.Capo II – Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza45. Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche’ norme in materia di lavori socialmente utili.1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l’inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e’ delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu’ decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell’Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all’occupazione ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialita’ e all’autoimpiego, con particolare riguardo all’esigenza di migliorarne l’efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti princi’pi e criteri direttivi (95):a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell’inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;2) alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu’ adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione (95/a);3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 9;4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;5) alla finalita’ di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;6) alla maggiore intensita’ della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (96) e successive modificazioni, nonche’ per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l’efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita’ con le direttive dell’Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (97), e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 6. Procedure per l’assegnazione dei lavoratori ai progetti.[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attivita’ socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l’attuazione del progetto e del principio delle pari opportunita’.
L. 24 giugno 1997, n. 196Norme in materia di promozione dell’occupazione17. Riordino della formazione professionale.1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita’ di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu’ razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princi’pi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu’ generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita’ dell’offerta di lavoro, elevare le capacita’ competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso attivita’ di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta’ produttive locali nonche’ di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita’ adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze.Ove ve ne fosse bisogno, va detto che gli organi di governo sul piano dell’azione amministrativa si sono uniformati ai precetti del legislatore; infatti la Commissione Centrale dell’Impiego deliberava il 17/2/99 i criteri da seguire per l’avviamento a selezione dei lavoratori impegnati in LSU; questi criteri sono:1) professionalita’;2) carico familiare;3) eta’ anagrafica.
Cio’ posto, si puo’ dedurre la illegittimita’ del comportamento della pubblica amministrazione e dei soggetti privati sotto diversi profili: INESISTENZA E/O VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA – VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CORRETTEZZA E DELLA BUONA FEDE.Come si e’ detto, agli atti esisteva solo il telegramma con cui gli istanti sono stati avviati alla Cooperativa Europa; la Provincia di Taranto ha violato palesemente tutte le norme che disciplinano la materia, ivi comprese le disposizioni della Commissione Centrale per l’Impiego.E’ notorio che in periodi di crisi v’e’ bisogno di sacrifici; essi pero’ devono essere distribuiti equamente fra tutti; per perseguire tale obiettivo il legislatore ha imposto dei limiti all’esercizio dei poteri datoriali privati ed ora anche degli enti pubblici in materia di gestione del personale.Solo un’accorta ed oculata osservanza dei criteri prefissati garantisce l’equita’ delle scelte; i criteri di scelta, che sono quelli della Commissione Centrale ma che sono patrimonio acquisito del nostro ordinamento giuridico fin dai tempi dei primi accordi interconfederali sui licenziamenti nell’industria del 1955, sono obiettivi e predeterminati.Ora la Provincia non puo’ fare nulla per modificare la situazione venutasi a creare a seguito dell’indiscriminato avvio dei lsu a questo o a quel progetto; era necessario preliminarmente individuare i soggetti da avviare, nominativamente; verificarne la professionalita’, la situazione familiare e l’eta’ anagrafica; disporre una graduatoria e poi operare l’avviamento. Non senza aver prima dato conto delle ragioni obiettive per le quali si sceglieva di avviare impiegati amministrativi di catg. C1 al progetto relativo al controllo degli impianti termici e non all’altro progetto informatico, che sembrava ed e’ piu’ consono alla professionalita’ dei ricorrenti.Non bisogna dimenticare che, pur dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rimane sempre la funzionalizzazione dell’azione della p.a. al raggiungimento di un fine pubblico (art. 97 Cost.).Nessuna valutazione ex post puo’ essere fatta dalla Provincia e nessuna giustificazione puo’ essere data; non e’ come nel caso del trasferimento, nel quale il datore e’ libero di non comunicare i motivi del trasferimento, limitandosi al richiamo della formula sacramentale della ricorrenza delle esigenze tecniche e produttive, salvo poi, nel caso sia chiamato in giudizio, a dare conto della scelta organizzativa adottata.Nel caso di specie il soggetto agente non e’ un soggetto qualsiasi; e’ un ente pubblico utilizzatore di lavoratori disoccupati e a carico dell’erario, destinatario di precise norme che lo vincolano al rispetto della legge e dei regolamenti.L’atto finale che conclude il procedimento e’ o puo’ essere il telegramma di avviamento a questa o a quell’altra ditta; ma a monte vi deve essere stata tutta una attivita’ istruttoria improntata a criteri di massima trasparenza nel pieno e rigoroso rispetto delle regole del gioco.Ora, da tutti gli atti che sono stati sottoposti all’attenzione del Tribunale di Taranto risultava evidente che la Provincia di Taranto non si e’ comportata in conformita’ ai doveri della obiettivita’, imparzialita’ e trasparenza; se questi sono concetti e nozioni di diritto pubblico, ben possono essere ricompresi nella categoria piu’ generale, propria dell’agire di tutti, siano essi soggetti pubblici o privati, o, come nel caso di specie, pubblici nell’esercizio di poteri privati datoriali, dell’obbligo della correttezza e della buona fede nell’adempimento.Quanto innanzi risultera’ evidente se si tiene presente quanto segue:1) partiamo dalla nota della Regione Puglia 31/7/01.Essa e’ stata emanata in esecuzione di quanto disposto dalla Delibera della G.R. n.838 del 20/06/01 e riguarda specificatamente i lsu in esubero rispetto ai piani in atto presso le Provincie; sono funzionali a tale oggetto le disposizioni che si impartiscono ai destinatari.La Regione dispone che per ottenere il contributo straordinario di £.20.000.000 per ciascun lavoratore stabilizzato e’ necessario produrre, tra l’altro, una dichiarazione di responsabilita’ che dovra’ contenere l’attestazione:a) per gli enti pubblici utilizzatori, che i lavoratori interessati non risultano inseriti in piani di impresa predisposti ex d.leglvo 468/97, e che, quindi, costituiscono “esuberi” rispetto all’attivita’ per le quali l’ente realizza l’esternalizzazione;b) per i datori di lavoro privati che detti lavoratori sono assunti per specifiche esigenze di organico aziendale e, quindi non connessi ad esternalizzazione di servizi da parte degli enti utilizzatori; che gli stessi sono assunti a tempo pieno ed indeterminato nel rispetto del ccnl di categoria;c) omissis.Dalla lettura del punto b) e’ possibile trarre qualche utile argomentazione a sostegno della tesi che qui si va sostenendo.Per quanto riguarda questo, che si riferisce ai privati datori di lavoro, per godere dei vantaggi devono ricorrere queste condizioni:I – i lavoratori per i quali si richiede il contributo sono necessari a coprire vuoti di organico aziendale in essere;II – questi lavoratori non devono essere connessi ad esternalizzazione di servizi da parte degli enti utilizzatori;III -. infine questi lavoratori devono essere assunti full time e a tempo indeterminato.Nessuna di queste condizioni e’ presente nel caso di specie.La condizione sub I- implica che l’azienda che assume sia operante nel settore per cui assume ed abbia necessita’ di personale essendo la consistenza attuale sottodimensionata. Ma questo nel caso di specie non e’, dato che la Cooperativa Europa e’ impresa che opera nel campo dei servizi di pulizia alla casa e/o alla persona (ved. Annotazione a macchina sulla prima stesura della lettera di assunzione –all. 28/32) e non e’ impresa metalmeccanica.Padronissima la cooperativa Europa di cimentarsi anche nel campo metalmeccanico del controllo degli impianti termici, ma questa attivita’ e’ nuova ed abbisogna di regolari modifiche dello Statuto sociale. (6) Quel che conta e’ che alla data del 31/10/01 tecnicamente non svolge un’attivita’ per la quale ha bisogno di aumentare il personale gia’ in forza.Non ricorre neppure la condizione di cui sub II – . Infatti i ricorrenti sono connessi alla esternalizzazione del servizio di controllo degli impianti termici che la Provincia di Taranto era tenuta per legge a svolgere e che ha preferito affidare a terzi.Infine non ricorre la condizione di cui sub III -. I ricorrenti sono stati assunti con contratto part time e non a tempo indeterminato, va precisato a questo ultimo riguardo che e’ fissata in 60 mesi la durata dell’affidamento del servizio di controllo alla Cooperativa Europa; la fissazione di una durata al contratto determina che esso sia a tempo determinato.L’eventuale opinione avversa, secondo cui si tratterebbe di presupposti per ricevere il contributo pubblico e quindi non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti dei lavoratori, attenendo al rapporto interno tra il privato datore e la pubblica amministrazione, non avrebbe alcun pregio giuridico, risolvendosi in un’inammissibile rovesciamento della prospettiva:lo scopo della legge e’ quello di stabilizzare i lsu non di far conseguire vantaggi ed ausilii pubblici !2) Esaminiamo ancora le ragioni che hanno indotto la Provincia di Taranto a scegliere la strada della esternalizzazione del servizio di che trattasi.Nella premessa al Piano di Impresa, Capitolo 1, si legge testualmente:<<…omissisIl progetto prevede un piano di formazione dei lavoratori socialmente utili….della durata non superiore a 6 mesi che, attraverso corsi teorici e pratici, qualifichi gli operatori al fine di ottenere il miglior rendimento degli stessi sia in termini qualitativi che in termini professionali per la migliore attuazione dei controlli da effettuarsi.Motivo di convincimento da parte dell'Amministrazione Provinciale di affidare ad impresa esterna l'attivita’ in argomento, e’ costituito principalmente dal fatto che durante il periodo estivo, ovvero giugno-settembre, le verifiche si rendono pressocche’ impossibili per fattori climatici, per assenza dell'utenza per ferie, per mancanza di utilizzo dell'impianto di riscaldamento; si evince che se l'amministrazione dovesse affrontare con proprio personale il servizio avrebbe nei mesi sopra citati un vuoto di attivita’ con aggravio di costi per personale inutilizzato; altresi’ l'impresa privata nei mesi di inattivita’ del servizio in oggetto puo’ impegnare il personale, nel rispetto della propria autonomia gestionale, in altre attivita’, senza sospensione alcuna, nel rispetto della stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato prevista dal D.Lgs 468/97>>.Desta una certa sorpresa l’idea che gli amministratori jonici si sono fatti della popolazione tarantina, per ben quattro lunghi mesi in giro per il mondo in vacanza (quando e’ a tutti nota la grave situazione occupazionale in cui versa quel territorio); come pure non pertinente sembra il riferimento all’autonomia gestionale del privato datore rispetto all’ente, come se, in caso di gestione diretta del servizio ed in caso di fabbisogno ridotto del personale occupato nel controllo degli impianti termici la Provincia non potrebbe ugualmente ed altrimenti utilizzare il personale momentaneamente esuberante. A parte questi dettagli, cio’ che preme mettere in evidenza e’ la irragionevolezza ed assurdita’, oltre che l’infondatezza e l’incongruita’ del quadro di riferimento economico che la Provincia presenta. Si dice che per un certo periodo potrebbe trovarsi ad avere qualche unita’ lavorativa in esubero rispetto al controllo termico; e a fronte di tali, modesti, diciamo noi, ed eventuali costi rinuncia a gestire direttamente il servizio privilegiando i privati terzi.La questione merita un approfondimento.La gestione diretta intanto consentirebbe di utilizzare il personale lsu; la stabilizzazione in questo caso sarebbe effettiva e non transeunte. La Provincia in tal modo raggiungerebbe due obiettivi: il rispetto della legge (7) ed il raggiungimento di un importante traguardo inserito nel proprio progetto politico, alla base del patto con gli elettori.Per quanto riguarda invece l’aspetto economico, dai prospetti che elabora la stessa Provincia nel Piano di impresa la situazione non si presenta cosi’ deficitaria come si vuole far credere. Punto primo.Punto secondo. C’e’ pero’ un dettaglio che potrebbe offrire lo spunto per valutazioni su un altro piano; si tratta della delibera n. 394 nella quale si legge testualmente:nell’ultimo cpvs. della relazione dell’Ufficio:<>.Al punto 6 della parte dispositiva:<<….omissis, prevedendo che il finanziamento di £. 20.000.000 previsto per ciascun lavoratore stabilizzato sara’ versato dalla Provincia all'ATI, senza alcun onere economico a carico della Provincia di Taranto, come piu’ specificatamente indicato nella convenzione di cui sopra.>>al punto 8 della parte dispositiva:si ribadisce quanto deliberato al precedente punto 6, con l’aggiunta della motivazione: il notevole rischio di impresa del privato.Conclusione:prima si evidenzia il finanziamento di £.20.000.000 come una acquisizione al patrimonio dell’ente, per motivare la vantaggiosita’ dell’appalto; poi si gira il finanziamento al privato.!3) subito dopo aver esternalizzato il servizio di verifica degli impianti termici ed aver, per cosi’ dire, stabilizzato i ricorrenti, la Provincia si avvia ad assumere nuovo personale.Attenzione: il dato in se’ e’ positivo e chi scrive non tollera alcuna strumentalizzazione di quanto si va dicendo; e questo proprio perche’ non si vuole cadere nella trappola della guerra tra poveri.Al riguardo chi scrive pensa di avere le idee un poco chiare: il problema e’ del rigoroso rispetto delle regole del gioco, offrendo a tutti i cittadini in cerca di lavoro chances uguali. Lo si e’ detto prima, quando c’e’ crisi manca il lavoro e tutti hanno il diritto di cercare un’occupazione. Quello che non e’ tollerabile e’ che la disoccupazione diventi un pretesto e/o un’occasione per fare clientelismo e favorire alcuni al posto di altri o favorirne alcuni danneggiando altri.Il dato obiettivo e’ questo: subito dopo aver sfoltito il campo dei lsu si vuole assumere. Per la Provincia sarebbe stato indifferente, avendo bisogno di personale, attingere ai lsu; se avesse operato in tal modo la sua condotta sarebbe stata ineccepibile. Conforme a legge innanzi tutto.Operando cosi’ come ha operato, e soprattutto tenendo conto di tutte le altre osservazioni innanzi svolte, non si sottrae a legittime critiche e censure.NULLITA’ DELL’AVVIAMENTO AL LAVORO E/O DELL’ASSUNZIONE E/O DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI LEGGE.Tale nullita’ rileva sotto molteplici aspetti.A) l’atto formale di avviamento al lavoro, rappresentato dal telegramma, quale che sia la qualificazione giuridica che di esso si voglia dare, dopo aver accertato che abbia rilevanza tale da integrare la nozione di “atto esistente” e’ nullo a) perche’ si pone come atto gestorio conclusivo di un procedimento istruttorio nullo per violazione di legge (per tutti i motivi innanzi visti; in special modo per violazione delle norme in materia di criteri di scelta e tutela della dignita’/professionalita’ dei lavoratori interessati);b) perche’, visto in se’ e per se’, e’ stato adottato con violazione delle norme in materia di criteri di scelta e tutela della dignita’/professionalita’ dei lavoratori interessati e con violazione di tutte le norme che disciplinano la materia. Si richiama al riguardo tutto quanto ha formato oggetto di deduzione innanzi. Per comodita’ espositiva si rinvia, quanto alla singolarita’ del caso Cristella (avviato d’ufficio) a quanto dedotto sub 16) della narrativa in fatto.B) l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto e’ nullo perche’ posto in essere sotto minaccia di un male ingiusto, cioe’ della cancellazione dalle liste lsu con conseguente decadenza da ogni emolumento assistenziale, come prescritto dall’art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.La minaccia, che ha impedito ai ricorrenti la libera autodeterminazione della propria volonta’, in quanto contraenti deboli sottoposti al potere spropositato ed inammissibile di un ente pubblico, che ha inteso godere dei vantaggi della propria posizione dominante, e’ stata attuata, in un contesto temporale ristretto e notevolmente stressante, tale da togliere ogni possibilita’ della benche’ minima opzione alternativa, quasi in un crescendo parossistico, per iscritto con il telegramma e reiterata nei modi e termini precisati al punto 17) della narrativa che precede.I lavoratori, se solo avessero avuto la possibilita’ ed il tempo di valutare senza condizionamenti la situazione, avrebbero potuto rifiutare legittimamente l’avviamento ad un lavoro non congruo rispetto alle proprie professionalita’; ma l’incalzare delle pressioni, il tempo ristrettissimo, la paura di perdere anche il precario di per se’ status di cittadini di serie B, assistiti dal pubblico erario; il timore di doversi imbarcare in un contenzioso da posizione ancora piu’ debole di quella che oggi occupano, ha impedito una serena e ponderata valutazione della situazione.L’obiettivo della Provincia, e del privato, era quello di poter dimostrare che entro il 31/10/01 si era fatta un’assunzione; gli interessi dei lavoratori e dei cittadini “altri” dal privato scelto dalla P.A. come terzo erano assolutamente irrilevanti! Tanto e’ vero che non si esita a buttare giu’ una specie di lettera di assunzione senza neanche l’indicazione di uno dei soggetti del rapporto negoziale.C) l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto 31/10/01 e’ nullo per assenza e/o genericita’ e/o indeterminatezza di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro: la specificazione delle parti.D) eliminato dal mondo degli atti giuridici l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto 31/10/01 rimane l’atto del 5/11/01 che non ha alcun potere di sanare il vizio radicale del precedente; vale quindi per se’ e con decorrenza dal 5/11/01.Visto in questo modo anche l’atto 5/11/01 e’ nullo perche’ si pone nettamente fuori dalle previsioni della delibera della G.R. n.838 del 26/06/01 e delle prescrizioni di cui alla nota 31/7/01, il tutto in relazione ai fini pubblici perseguiti con la legislazione nazionale in materia di lsu.La normativa in materia, deve intendersi come norma imperativa, posta a tutela dell’interesse collettivo alla creazione di occasioni di lavoro e dei singoli cittadini in cerca di lavoro; da questo punto di vista tale normativa crea diritti soggettivi in testa ai singoli che ne possono denunciare la violazione innanzi al giudice ordinario.E) l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto e’ nullo perche’ attuato in violazione delle disposizioni di legge che dispongono che l’assunzione deve avvenire con rapporto full time e a tempo indeterminato; nel caso di specie l’assunzione e’ avvenuta con rapporto part time e per 5 anni.F) l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto e’ nullo perche’ non sono state specificate le mansioni alle quali i chiamati dovranno essere adibiti; la dizione “Tecnico qualificato” e’ troppo generica per consentire di individuare nel concreto le mansioni.G) l’avviamento e/o l’assunzione e/o il contratto e’ nullo anche sotto altro e non ultimo profilo, precisamente per impossibilita’ della prestazione, sia con riferimento al soggetto datore creditore della prestazione lavorativa sia con riferimento al lavoratore debitore della prestazione.Il tutto in virtu’ della normativa speciale in materia di sicurezza degli impianti e di verifica e controllo degli stessi. Quanto innanzi risultera’ chiaro se si tiene presente quanto segue:la materia e’ regolata dalle seguenti norme:D.P.R. 21/12/1999 n.551ART. 13Il comma 18 dell’art.11 del D.P.R. del Presidente della Repubblica 26/8/1993 n. 412 e’ sostituito dal seguente:”18. Ai sensi dell’art.31, comma 3 della L. 9/1/91 n.10, i Comuni con piu’ di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l’Ente Locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico”.
ART.141. Il comma 19 dell’art.11 del D.P.R. 26/8/93 n.412, e’ sostituito dal seguente:”19. Nel caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i Comuni e le Province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita’ prevista, i requisiti minimi di cui all’allegato 1 al presente decreto. L’ENEA, nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di cui all’art.3 della L.9/1/91 n.10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l’accertamento dell’idoneita’ tecnica dei predetti organismi”.
ALL.15. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l’installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e di una pratica sufficiente di tali controlli.c) omissis
L.5/3/90 n.46 (norme per la sicurezza degli impianti)ART. 1 (ambito di applicazione)1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:OmissisC) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie.
ART.2 (soggetti abilitati)1. Sono abilitati all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art.1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20/9/1934 n.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85 n.443.2. L’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 e’ subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali, di cui all’art.3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attivita’ di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
ART.3 (requisiti tecnico professionali)I requisiti tecnico professionali di cui all’art.2, comma 2, sono i seguenti:a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Universita’ Statale o legalmente riconosciuta;b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’art.2, comma 1, presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 1 anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 2 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita’ dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.La chiarezza e l’esaustivita’ della normativa innanzi richiamata non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo; sia le imprese che si accollano il servizio sia gli operatori devono possedere alla data del conferimento dell’incarico specifiche conoscenze tecniche nel settore di attivita’.In ogni caso i ricorrenti, data la natura della propria qualifica professionale acquisita, pur a seguito di corsi di formazione difficilmente potranno acquisire quella competenza tecnica necessaria a svolgere un lavoro cosi’ delicato e rischioso E COMUNQUE NON PRIMA DI TRE ANNI; a parte il fatto che vi e’ l’invalicabile muro fissato dalla norma di cui all’art. 2103 c.c.A conclusione, risulta evidente la illegittimita’ del comportamento posto in essere dalla p.a e dalla cooperativa Europa; risulta altresi’ evidente il vulnus operato sulle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti; essi, per le ragioni innanzi spiegate, non hanno potuto esercitare prima l’azione a tutela della propria professionalita’ e del proprio status di lsu regolarmente iscritti nelle liste e regolarmente percettori del contributo assistenziale di legge. In questo modo da un lato e’ stata mortificata la loro professionalita’, dall’altra, per le evidenti irregolarita’ ed illegittimita’ che hanno costellato la condotta della cooperativa e dell’ente, vi era il ragionevole rischio che tutta l’operazione salti per cui i ricorrenti, per tutto il tempo che sara’ necessario alla celebrazione del giudizio di merito, sono esposti al grave pregiudizio di perdere chances di occupazione.Va ancora detto che la loro posizione, gia’ precaria prima dell’assunzione da parte della cooperativa, e’ divenuta, addirittura, ancora piu’ precaria perche’, anche in virtu’ dei discorsi che i responsabili della cooperativa stanno gia’ facendo, non tutti avranno un reale sbocco lavorativo.Insomma l’unico dato certo, in questa intricata, ma non tanto, matassa e’ che si sono creati i presupposti per godere di agevolazioni pubbliche; lo scopo finale e reale del legislatore, la creazione di occupazione e la stabilizzazione dei precari, risulta solo eventuale.Sulla base di tutto quanto retro esposto, i lavoratori adivano il Tribunale di Taranto lamentando la illegittimita’ della condotta altrui e la sussistenza del periculum, non senza aver ulteriormente precisato che il nostro ordinamento giuridico (artt.3,4,36 e 38 della Costituzione), per altro, e’ teso a garantire al lavoratore non solo l’astratto diritto al lavoro ed alla professionalita’, ma essenzialmente l’effettiva possibilita’ di esercitare tale diritto e che l’irreparabilita’ della lesione, ancora, va fondamentalmente vista nello stato di offesa della situazione giuridica dei ricorrenti, per effetto dell’arbitrario avverso comportamento che porta la societa’ resistente e l’Ente pubblico ad usufruire, per decisione propria, di una ingiustificata condizione di superiorita’ processuale sino all’accertamento definitivo del diritto e nelle more dello stesso.Veniva da ultimo precisato che i ricorrenti si trovavano in una situazione economica di grave precarieta’; e’ di tutta evidenza che l’assegno di assistenza che ricevono dall’Ente, di sole £.800.000, e’ al di sotto della soglia della vivibilita’; pertanto le loro famiglie non possono condurre una vita dignitosa e libera. Come si e’ detto, il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso per assenza del fumus; ora, sul piano strettamente metodologico, non e’ condivisibile l’operazione di “esplosione” ed “atomizzazione” della fattispecie operata dal Tribunale; in questo modo ha perso di valore il filo rosso che lega l’intera operazione, posta in essere dagli autori dei fatti con sagacia e con grande conoscenza dei meandri della burocrazia. In questo modo per il giudice di primo grado e’ stato molto piu’ facile “vivisezionare” una parte del corpo sottoposto alla sua indagine peritale; infatti l’approccio metodologico gli ha consentito di estrapolare, tra i tanti principi elaborati in materia quelli piu’ confacenti alla dimostrazione del proprio assunto, principi in se’ legittimi, ma non piu’ tali se contestualizzati e quindi sottoposti alla verifica del caso concreto.Non si puo’ fare a meno di evidenziare la complessita’ della vicenda e la gravita’ delle affermazioni delle parti; tale complessita’ e tale gravita’ non implicavano, come erroneamente sostenuto dal primo Giudice, alcuna indagine, ne’ breve ne’ lunga, comunque non tale da appesantire il processo, se e’ vero, come e’ vero, che alla prima udienza il Tribunale aveva disposto la comparizione del rag. Festinante (quello della minaccia) e del legale rappresentante della cooperativa citata in giudizio e rimasta volutamente contumace. Si puo’ dire che il Tribunale, monocratico, aveva visto giusto dove indirizzare la propria indagine (la coartazione della volonta’ ed il possesso da parte della Cooperativa dei requisiti tecnici per lo svolgimento dell’attivita’ di verifica degli impianti termici della Provincia di Taranto).Ripetiamo: il Tribunale aveva subito capito il nocciolo del problema ed aveva dato disposizioni in merito: alla udienza il teste Festinante non si presenta, senza giustificato motivo; nel contesto ed in tempo reale, dalla bocca del procuratore della Provincia, che era in collegamento telefonico con il detto Festinante, si apprende che questi non poteva venire perche’ impegnato!Per quanto riguarda la Cooperativa, il Magistrato si rivolge al procuratore dei lavoratori e chiede: “e per quanto riguarda la prova sui requisiti tecnici della cooperativa?”; si risponde: “abbiamo esibito in atti la documentazione da cui risulta che la cooperativa ad ottobre 2001 era classificata come azienda che opera nel campo della pulizia della casa e della persona; comunque e’ stata citata in giudizio, e’ stato convocato per oggi il suo legale rappresentante; sapeva quali erano le accuse che le venivano mosse; se avesse avuto qualcosa da dire a sua discolpa aveva il diritto-dovere di difendersi; e’ un comportamento processuale che va attentamente valutato” (8).Bisogna intendersi: non si vuole affermare che la pregnanza di uno dei presupposti (il fumus) per concedere la tutela urgente possa supplire, quasi come se si facesse una somma algebrica tra elementi positivi e negativi, all’assenza dell’altro presupposto (il periculum); il presupposto del periculum esisteva, ed esiste, ma l’omessa considerazione della fattispecie nella sua unitarieta’ e complessita’ ha fatto sfumare i contorni (infatti il Tribunale usa spesso le espressioni “fumosa”, “sfumata” “timido accenno” nella sua ordinanza) di uno dei due presupposti (il fumus).E allora come non bisogna esaltare un presupposto per sopperire alla mancanza dell’altro, cosi’ pure, a sommesso avviso di chi scrive, non bisogna ignorare un presupposto per depotenziare l’altro.Noi dobbiamo occuparci di diritto e parlare solo di problemi giuridici; saremmo pero’ degli ipocriti se sostenessimo che misurarsi con il diritto positivo non implichi anche misurarsi con tutto quello che nella societa’ civile e nelle istituzioni sta prima della norma positiva; e’ noto il rapporto tra norma ed “organizzazione”; il legislatore traduce in norma positiva quei fenomeni che l’organizzazione gia’ ha accettato e gia’ ha imposto di fatto.Puo’ non essere condivisibile il taglio che si dando a queste riflessioni; ma e’ un fatto che dopo il drenaggio del denaro pubblico della Cassa per il Mezzogiorno con la costruzione di fabbriche fantasma e la cementificazione di spiagge e siti archeologici, ora “l’affare”, mutati tempi, e’ il lavoro ed i lavoratori.Dallo sfruttamento dei beni materiali (piloni, ponti, capannoni) si e’ passati allo sfruttamento del bene “lavoratore” che diventa destinatario di una cospicua legislazione, farraginosa e a volte incomprensibile e contraddittoria; oggetto di scambio tra Stato, Regioni e Provincie; e’ un fatto che si moltiplicano con incredibile velocita’ cooperative piu’ o meno vere che si sono attestate sul terreno dell’assistenza domiciliare agli anziani ed alle categorie piu’ svantaggiate, che occupano (a condizioni non dicibili) altre categorie deboli e svantaggiate come i lsu ed i lpu; e’ un fatto che lo Stato e’ intervenuto con una legge per “tentare” di disciplinare il lavoro subordinato nelle cooperative; e poi, da ultimo, e’ un fatto che presso la Procura di Lecce nella medesima materia oggetto della vicenda tarantina e’ in corso una indagine a tutto campo per vederci chiaro.Per carita’, non vogliamo neppure essere toccati dal sospetto che facciamo confronti tra Magistrati e Magistrati; conosciamo molto bene l’intenso e a volte oscuro lavoro che a Taranto la Magistratura va compiendo per fronteggiare tutte le problematiche che ruotano attorno al “caso ILVA”; il riferimento alla indagine della Procura di Lecce ha lo stesso valore che citare un precedente giurisprudenziale quando si vuole dare forza alla propria tesi; punto e basta.Insomma, la questione avrebbe meritato un piu’ puntuale riscontro della fattispecie nel suo complesso e, in ogni caso, una maggiore considerazione del comportamento processuale delle parti.Ma l’ordinanza del Tribunale di Taranto, Giudice Monocratico, si e’ concentrata sul periculum in mora e sulla sua asserita mancanza dobbiamo misurarci.A differenza del modo in cui il primo Giudice ha affrontato la questione, noi desideriamo parlarne in modo unitario ed organico.Il Primo Giudice ha letto il ricorso introduttivo, dando conto delle questione sollevate, in questo modo ed in questo ordine:1) perdita di chances di lavoro piu’ stabile e sicuro2) depauperamento e stravolgimento della professionalita’ acquisita.Cosi’ atomizzata la fattispecie, il primo Giudice liquida il primo problema accogliendo la tesi secondo cui in tema di perdita di chances si ha sempre risarcibilita’ del danno (si!, ma di quali chances si sta parlando; il pr

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