Codice Penale

Libro primo
DEI REATI IN GENERALE
Titolo I: DELLA LEGGE PENALE

Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2 Successione di leggi penali
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.

Art. 3 Obbligatorieta' della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresi' tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, e' "territorio dello Stato" il territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7 Reati commessi all'estero
E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalita' dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.

Art. 8 Delitto politico commesso all'estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 10 Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte (1) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 11 Rinnovamento del giudizio
Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

Art. 13 Estradizione
L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto.
Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 14 Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.

Art. 15 Materia regolata da piu' leggi penali o da piu' disposizioni della medesima legge penale
Quando piu' leggi penali o piu' disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16 Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Titolo II: DELLE PENE
Capo I: DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

Art. 17 Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte (1) ;
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda.
La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della liberta' personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19 Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Articolo cosi' modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Capo II: DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

Art. 21 Pena di morte (1)
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 22 Ergastolo
La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto (1).
La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1) Comma cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

Art. 23 Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24 Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25 Arresto
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26 Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici
L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1) ;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi, o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicate nei numeri precedenti;
7) della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze (2) .
Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.
(1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimita', in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato l'illegittimita' del comma per quanto attiene alle pensioni di guerra.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.

Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30 Interdizione da una professione o da un'arte
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita' e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetta.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Art. 32 Interdizione legale
Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta' dei genitori (1) .
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (1) .
Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita' e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 ter Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine cosi' modificato dell'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 33 Condanna per delitto colposo
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) .
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.
(1) Comma cosi' modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 34 Decadenza della potesta' dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza della potesta' dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori (1) .
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.


Art. 35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni, ne' superiore a due anni .
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.

Art. 35 bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 37 Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

Titolo III: DEL REATO
Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 40 Rapporto di causalita'
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 42 Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva
Nessuno puo' essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:
e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
e' preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;
e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 44 Condizione obiettiva di punibilita'
Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.

Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 46 Costringimento fisico
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 47 Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

Art. 48 Errore determinato dall'altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 50 Consenso dell'avente diritto
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.

Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.

Art. 52 Difesa legittima
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) .
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
(1)Comma cosi' modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 54 Stato di necessita'
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 55 Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 56 Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte (1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo cosi' modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Art. 57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Art. 58 Stampa clandestina
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
L'articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Art. 58 bis Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e' necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Capo II: DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

Art. 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1) .
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (2).
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
(1) Comma cosi' modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(2) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 60 Errore sulla persona dell'offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 61 Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalita'.

Art. 62 Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita' (1);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
(1) Numero cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 62 bis Attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Articolo aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu' circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo (1).
Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave; ma il giudice puo' aumentarla.
Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.
(1) Comma cosi' modificato dalla L. 31 luglio 1984, n. 400.

Art. 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta. (1)

Art. 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte (1) e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti
Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze attenuanti
Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non puo' essere applicata in misura inferiore a un quarto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

Art. 68 Limiti al concorso di circostanze
Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in se' un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in se' un'altra circostanza attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (1).
In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva (2).
(1)Comma cosi' modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Successivamente la Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena base dell'ergastolo.
(2)Comma abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 70 Circostanze oggettive e soggettive
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita' dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.

Capo III: DEL CONCORSO DI REATI

Art. 71 Condanna per piu' reati con unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per piu' reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita' lavorativa.
Articolo cosi' modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

Art. 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo (1) .
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
(1 )La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.

Art. 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se piu' reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto e' eseguita per ultima.

Art. 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Se piu' reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piu' grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 77 Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 78 Limiti degli aumenti delle pene principali
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.
Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di condanna.

Art. 81 Concorso formale. Reato continuato
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Articolo cosi' sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piu' grave, aumentata fino alla meta'.

Art. 83 Evento diverso da quello voluto dall'agente
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 84 Reato complesso
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Capo I: DELLA IMPUTABILITA'

Art. 85 Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
E' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere.

Art. 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'.

Art. 87 Stato preordinato d'incapacita' d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

Art. 88 Vizio totale di mente
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere o di volere.

Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

Art. 90 Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.

Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, la pena e' diminuita.

Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita'.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

Art. 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 94 Ubriachezza abituale
Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.
Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Art. 96 Sordomutismo
Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita' la capacita' d'intendere o di volere.
Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.

Art. 97 Minore degli anni quattordici
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 Minore degli anni diciotto
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale.

Capo II: DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE

Art. 99 Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, puo' essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena puo' essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato e' della stessa indole;
2) se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena puo' essere fino alla meta'.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puo' essere fino alla meta' e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, puo' essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso puo' essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 100 Articolo abrogato dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 101 Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 102 Abitualita' presunta dalla legge
E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103 Abitualita' ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 104 Abitualita' nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 105 Professionalita' nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Art. 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato si applicano anche se, per i vari reati, e' pronunciata condanna con una sola sentenza.

Art. 108 Tendenza a delinquere
E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli artt. 88 e 89.

Art. 109 Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o tendenza a delinquere
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).
(1) L'originario unico comma e' stato cosi' modificato dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (1).
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu' persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puo' applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore puo' essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.


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