Libro terzo: DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I: DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Capo I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione III: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE
SPECIE DI REATI
§ 3: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA
FEDE PUBBLICA
Art. 692 Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio
aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti
dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di
legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il
patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica,
l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può
essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 693 Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso
legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a
lire sessantamila.
(1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non
inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna
all'Autorita entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità
o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la
sanzione amministrativa (1) fino a lire quattrocentomila.
(1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.
§ 4: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA
VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
Art. 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello
Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta
per ragioni di commercio o di industria, è punito con l'arresto fino a tre
anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di
armi artistiche, rare o antiche.
Art. 696 Vendita ambulante di armi
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino
a tre anni e con l'ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.
Art. 697 Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia
all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino
a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o
munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila (1).
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 698 Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di
consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute,
è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non
inferiore a lire duecentoquarantamila.
Art. 699 Porto abusivo di armi
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta,
porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è
ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in
luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo
abitato, le pene sono aumentate.
Art. 700 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora
concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
Art. 701 Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli
precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 702 Articolo abrogato dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 703 Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da
fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con
fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con
l'ammenda fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone,
la pena è dell'arresto fino a un mese.
Art. 704 Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti,
e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO
Art. 705 Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni
della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse
operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o
attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
centomila a due milioni.
Art. 706 Commercio clandestino di cose antiche
Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima
fatto dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza
osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire
ventimila a seicentomila.
Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Art. 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di
lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro
il patrimonio, o per mendicità o essendo ammonito o sottoposto a una
misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in
possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di
strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi
l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di
condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza
personale o a cauzione di buona condotta.
Art. 708 Possesso ingiustificato di valori
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo
precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di
altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la
provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di
condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza
personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente la stessa Corte,
con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dello stesso articolo.
Art. 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose
provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo
averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Art. 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona
sconosciuta
Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie su richiesta di persona
diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le
chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il
mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o
vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a
sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
da lire ventimila a duecentomila.
Art. 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un
altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a
difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui
conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come
un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire ventimila a quattrocentomila.
Art. 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista
o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la
condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di
sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima
accertata la legittima provenienza.
Art. 713 Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli
precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
§ 6: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE
DETENUTE
Art. 714 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 715 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 716 Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla
esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio
pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o
della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da
lire ventimila a lire quattrocentomila (1).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento
dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di
vigilanza.
(1) Comma così modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 717 Abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.
Capo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA
SOCIALE
Sezione I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI
Art. 718 Esercizio di giuochi di azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati
di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
quattrocentomila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà
vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Art. 719 Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni
diciotto.
Art. 720 Partecipazione a giuochi di azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati
di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta
dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un
milione.
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono "giuochi di azzardo" quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la
vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono "case da giuoco" i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo,
anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma
dissimulato.
Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli
precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la
confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso
destinati.
Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo,
tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati
dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda
fino a lire centomila.
Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose,
contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello
Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione
oltraggiosa verso i defunti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente
alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello
Stato".
Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi
altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con
l'ammenda da lire ventimila a due milioni.
Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti
contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o
aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Art. 727 Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a
eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non
siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire
ventimila a seicentomila (1).
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o
didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali
vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è
un conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore
abituale o professionale.
(1) L'ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel
massimo a lire 3 milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991,
n. 281.
Sezione II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA
Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà
altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo,
o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà,
è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con
l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un
milione.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo
scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art. 729 Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali,
consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o
stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a
lire un milione.
Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra
tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Titolo II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei
minori
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un
minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire
l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.
Art. 732 Omesso avviamento dei minori a lavoro
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un
minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il
proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro
è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.
Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o
artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra
cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal
fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a
lire quattro milioni.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque
danneggiata.
Art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale
protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a
dodici milioni.
Art. 734 bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di
persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter,
609quater, 609quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi
di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa
senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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