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Fonte: Dott. Vito Maggi, Procura della Repubblica, Napoli
libro I| libro III

LIBRO SECONDO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE

Titolo I

Dei reati contro la fedeltà
e la difesa militare

Capo I
Del tradimento.

 


77. Alto tradimento. (1) ó Il militare [7], che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione [313 c.p.].
È punito con líergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.
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(1) Così sostituito dallíart. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario era il seguente:
"Il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dellíergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.
È punito con la morte con degradazione il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato a una insurrezione armata".
Líart. 3 d.l. 9 dicembre 1941, n. 1383 dispone:
"Per i delitti preveduti dallíart. 77 del codice penale militare di pace in relazione agli artt. 277, 281 e 288 del codice penale, nonché dallíart. 81 quando il fatto è commesso contro [la Corona], il Governo [del Re Imperatore] o le forze armate dello Stato e dagli artt. 79 e 80 dello stesso codice penale militare e dagli artt. 76, 77 e 87 del codice penale militare di guerra, non si può procedere senza líautorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia a norma dellíart. 313 del codice penale. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per il delitto preveduto dallíart. 81 del predetto codice penale militare di pace e dagli artt. 51 e 54 del codice penale militare di guerra, quando il fatto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra con lo Stato italiano".


78. Istigazione allíalto tradimento; cospirazione; banda armata. ó È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:
1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nellíarticolo precedente;
2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nellíarticolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa [7, 75, 100 e 102; 302, 304, 305, 306 e 308 c.p.].


79. Offesa allíonore ed al prestigio del Presidente della Repubblica. (1) ó Il militare che offende líonore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
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(1) Così sostituito dallíart. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende líonore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
Se il fatto è commesso contro la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare è da tre a dodici anni.
Se il fatto è commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole è punito con la reclusione militare da due a dieci anni".
V. anche nota sub art. 77.


80. Offesa al Capo del Governo. ó (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dallíart. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende líonore o il prestigio del Capo del Governo, è punito con la reclusione militare da tre a dodici anni".


81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato. ó Il militare, che pubblicamente [2664, c.p.] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o líordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni [75, 100, 102; 290, 292 c.p.].
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione (1).
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(1) Così sostituito dallíart. 2, l. 30 luglio 1957, n. 655; era stato in precedenza sostituito dallíart. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario così disponeva:
"Il militare, che pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse".
V. anche nota sub art. 77.


82. Vilipendio alla nazione italiana. ó Il militare, che pubblicamente [2664 c.p.] vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni [75, 100, 102; 291 e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
 
 

83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato. ó Il militare, che vilipende la bandiera nazionale [12 Cost.; 292 c.p.] o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni [75, 100, 102; 292, 292bis e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali [75, 100, 102; 292 c.p.; 12 Cost.] raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
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(1) V. art. 1, d.lgs. 5 maggio 1948, n. 535.


84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi. ó Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 97, 102; 255 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 77.


85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. ó Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) con degradazione [75, 97, 98, 99, 100, 101, 102; 255 c.p.].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate (2).
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(1) V. nota sub art. 22.
(2) Comma aggiunto con líart. 6, l. 23 marzo 1956, n. 167. V. anche art. 12, l. 24 ottobre 1977, n. 801. Il testo originario così disponeva:
"Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".


Capo II
Dello spionaggio militare e
della rivelazione di segreti militari.


86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. ó Il militare, che rivela, nellíinteresse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (1), è punito con la morte con degradazione [75, 87, 91, 96-102; 66 c.p.m.g. e 261 c.p.] (2).
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 e l. 24 ottobre 1977, n. 801.
(2) V. nota sub art. 22.


87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. ó Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dallíarticolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.
Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni [75, 96-102].


88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione [75, 89, 93, 96-102; 59 c.p.m.g. e 256 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 22.


89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti dallíarticolo precedente, si procura, senza líautorizzazione dellíAutorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni [7, 75, 93, 96-102; 67 c.p.m.g. e 256 c.p.].


89bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio. (1) ó È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato líaccesso nellíinteresse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [7, 75, 93, 96, 98, 100-102].
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(1) Disposizione inserita dallíart. 7, l. 23 marzo 1956, n. 167.


90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi díinteresse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. ó È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:
1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime (1);
2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato líaccesso nellíinteresse militare dello Stato (1);
3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1° (1);
4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [260 n. 3 c.p.] (2).
Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni (3).
Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato líaccesso nellíinteresse militare dello Stato [75, 93, 96-102; 260 c.p.].
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: 1) líillegittimità costituzionale dellíart. 90, comma 1, n. 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; 2) in applicazione dellíart. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 - líillegittimità costituzionale dellíart. 90, comma 1, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1989, n. 49, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni. La declaratoria díillegittimità dellíart. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nellíattesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui allíart. 260 n. 3 c.p..
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 aprile 1998, n. 97, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíarticolo 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni.


91. Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. ó Fuori del caso indicato nellíart. 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma [75, 92, 93, 96-102; 67 e 68 c.p.m.g.; 261 c.p.].


92. Circostanze aggravanti. ó Se il colpevole del reato preveduto dallíarticolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata [50] (1).
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.


93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato. ó Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dallíAutorità competente, [alla pena di morte con degradazione] (1) è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà [75, 96, 97, 100-102; 72, 73 c.p.m.g.; 258 e 262 c.p.].
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(1) La pena di morte è stata sostituita con quella dellíergastolo. V. nota sub art. 22.


94. Comunicazione allíestero di notizie non segrete né riservate. (1) ó Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni [14, 75, 96, 100-102, 260].
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.


95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti. ó Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.


96. Fine di favorire lo Stato italiano. ó Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita [7 e 51].


Capo III
Disposizioni comuni
ai capi precedenti.

97. Agevolazione colposa. ó Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi díinteresse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma 1, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni [75, 100-102; 71 c.p.m.g.].


98. Istigazione od offerta. ó Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se líistigazione o líofferta non è accolta, ovvero se líistigazione o líofferta è accolta, ma il reato non è commesso:
1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi [7, 75, 100-102; 70 c.p.m.g. e 302 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 22.


99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare. ó Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 100-102].


100. Omesso rapporto. ó Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni [75, 101, 102; 83 c.p.m.g. e 364 c.p.].


101. Parificazione degli Stati alleati. ó Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [7 e 268 c.p.].


102. Circostanza attenuante. ó Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dellíazione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [7 e 311 c.p.].


Titolo II
Dei reati contro il servizio militare

Capo I
Dei reati in servizio.

Sezione I
Della violazione di doveri generali inerenti al comando.


103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero. ó Il comandante, che, senza líautorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [172 c.p.m.g.; 244, 260 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 22.


104. Eccesso colposo. ó Nei casi indicati nellíarticolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dellíautorizzazione o della necessità, [alla pena di morte] (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione [45, 260; 173 c.p.m.g.].
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(1) V. nota sub art. 22.


105. Perdita o cattura di nave o aeromobile. ó Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili (1) dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (2).
La stessa pena si applica:
1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dellíaeromobile stesso;
2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dellíaeromobile, su cui è imbarcato.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni [109, 167, 260, 275; 242, 261 c.p.m.g.].
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(1) Per la più ampia nozione di aeromobile di Stato v. líart. 1 della l. 17 ottobre 1986, n. 732 che ha sostituito líart. 744 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
Líarticolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). ó Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Per líinapplicabilità delle norme del codice della navigazione agli aeromobili militari v. líart. 2 della citata l. 732/1986 che ha sostituito líart. 748 dello stesso codice:
"Art. 748 (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). ó Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".
(2) V. nota sub art. 22.


106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente [167, 260, 275; 242 e 261 c.p.m.g.].


107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile. ó Il comandante di una nave, il quale ne cagiona líinvestimento, líincaglio o uníavaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona líinvestimento o uníavaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dellíaeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o allíaeromobile su cui è imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni [167 e 260].


108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente [167 e 260].


109. Agevolazione colposa. ó Quando líesecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni [260].


110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso díincendio o di altro sinistro. ó Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso díincendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [260].


111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. ó Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.
La condanna importa la rimozione [260 e 275; 94 c.p.m.g.].


112. Violazione del dovere del comandante di essere líultimo ad abbandonare la nave, líaeromobile o il posto, in caso di pericolo. ó Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dellíaeromobile o del posto affidato al suo comando, non è líultimo ad abbandonare la nave, líaeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.
Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o líaeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [260, 275].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo. ó Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, líassistenza o la protezione, che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].


114. Usurpazione di comando. ó Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro líordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà [287 c.p.].
Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.
In ogni caso, se il fatto ha compromesso líesito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


115. Movimento arbitrario di forze militari. ó Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.


116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso. ó Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.


117. Omessa esecuzione di un incarico. ó Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue líincarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La condanna importa la rimozione.
Se líincarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno [100 c.p.m.g.].


Sezione II
Dellíabbandono di posto e
della violazione di consegna.


118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni (1).
La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
______________________________
(1) V. art. 26, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, regolamento di disciplina militare.


119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta. ó Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dellíarticolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno [124 c.p.m.g.].
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.


120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio. ó Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata [125 c.p.m.g.].


121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso. ó Il comandante della scolta di un convoglio, che líabbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni [122 c.p.m.g.].


[122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata. ó Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno 1992, n. 299, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 122 c.p.m.p.
Con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 122, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 26 luglio 1988, n. 901, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 122 c.p.m.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. non essendo stati adombrati nuovi profili per permettere alla Corte di discostarsi dal precedente giudizio.


123. Omessa presentazione in servizio. ó Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).
La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [260; 126 c.p.m.g.].
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(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice, in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992, n. 293, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..


124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso. ó Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati [121 c.p.m.g.].


Sezione III
Della violazione di doveri
inerenti a speciali servizi.

125. Inosservanza di istruzioni ricevute. ó Líufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato líesito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni [29, 260; 101 c.p.m.g.].
La condanna importa la rimozione.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.


126. Militare custode che cagiona per colpa líevasione di persona arrestata o detenuta. ó Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, líevasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni [387 c.p.].
Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dallíevasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa allíAutorità.


127. Divulgazione di notizie segrete o riservate. ó Salvo che il fatto costituisca un più grave reato [91-93], il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dallíAutorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno [73 e 74 c.p.m.g.].


128. Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni. ó Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.
Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, líordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno [131; 129 e 131 c.p.m.g.].


129. Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. ó Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza síintende quella epistolare, telegrafica o telefonica [131; 619 c.p.].


130. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. ó Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [131; 620 c.p.].


131. Circostanza aggravante. ó Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata [50].


132. Inadempienza nelle somministrazioni militari. ó Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere allíapprovvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni [162 c.p.m.g.; 251 e 355 c.p.].
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.


133. Requisizione arbitraria. ó Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni [224 c.p.m.g.].


134. Abuso nelle requisizioni. ó Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove líabuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto allíalloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni [224 e 226 c.p.m.g.].


135. Abuso nellíimbarco di merci o passeggeri. ó Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che síimbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.


136. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari. ó Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni [14].


Sezione IV
Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare.

137. Manifestazioni di codardia. ó Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
La condanna importa la rimozione [29].


138. Omesso impedimento di reati militari. ó Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dellíarticolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare [77-102], o di rivolta [174] o di ammutinamento [175], che si commette in sua presenza, è punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena [di morte con degradazione] (1) o quella dellíergastolo;
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena [51].
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione [44; 105 e 230 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


Sezione IV
Della ubriachezza in servizio.

139. Nozione del reato e circostanze aggravanti. ó Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dallíazione di sostanze stupefacenti [260; 134-137 c.p.m.g.; 588 c.p.].


Capo II
Dei reati contro militari in servizio.

140. Forzata consegna. ó Il militare [14], che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dellíarticolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.
Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata [50; 138 e 141 c.p.m.g.].


141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che non ottempera allíingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [14; 139 e 141 c.p.m.g.].


142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che usa violenza [43, 144] a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni [14; 140 e 141 c.p.m.g.].


143. Resistenza alla forza armata. ó Il militare, che usa violenza [43, 144] o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.
Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni [14; 141 c.p.m.g.].


144. Circostanze aggravanti. ó Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nellíomicidio [575 c.p.], ancorché tentato o preterintenzionale [56, 584 c.p.], o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [50].


145. Impedimento a portatori di ordini militari. ó Il militare [14], che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.


146. Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. ó Il superiore, che minaccia líinferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.


Capo III
Dei reati di assenza
dal servizio alle armi.

Sezione I
Dellíallontanamento illecito.

147. Nozione del reato; sanzione penale. ó Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso [260, 274; 14 c.p.].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione [148; 146 c.p.m.g.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 dicembre 1991, n. 495, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 c.p.m.p., in riferimento allíart. 260 dello stesso codice, sollevata, in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice, in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992, n. 295, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 del c.p.m.p., in riferimento allíart. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 13 novembre 1992, n. 448, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 147, comma 2, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 8 aprile 1993, n. 160, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 147, comma 2, c.p.m.p., sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost.


Sezione II
Della diserzione.

148. Nozione del reato; sanzione penale. ó Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni (1)(2):
1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;
2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso [68, 150, 154, 156, 274, 377; 143-150 c.p.m.g.; 14 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 8, comma 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con líart. 148, nella parte in cui non prevede líesonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nellíart. 1 l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

 

149. Casi di diserzione immediata. ó È considerato immediatamente disertore:
1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente allíequipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dellíaeromobile;
2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
3° il militare, che evade mentre è in stato di [detenzione preventiva] (1) in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire [155].
Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.
Nei casi indicati nei numeri 2° e 3°, non si applicano le disposizioni dellíarticolo 385 del codice penale [68, 150, 154-156, 274, 377; 150 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 3.


150. Circostanze aggravanti: passaggio allíestero; previo accordo. ó Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi allíobbligo del servizio militare, si reca allíestero, la pena è aumentata [50].
Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.
Nel caso preveduto dal comma precedente, líaumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori [148 e 149 c.p.m.g.].


Sezione III
Della mancanza alla chiamata.

151. Nozione del reato; sanzione penale. ó Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni [68, 152, 154, 156, 274, 377; 14 c.p.] (1).
La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.
Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 151 c.p.m.g.; 14 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 gennaio 1990, n. 27, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 26 febbraio 1990, n. 94, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 15 febbraio 1991, n. 83, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 16 febbraio 1991, n. 90, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 2 maggio 1991, n. 195, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi 5 e 7 dellíart. 8 l. n. 772 del 1972, come sostituito dallíart. 2 l. n. 695 del 1974).
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato "inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con líart. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma 3, e 52 della Costituzione".
La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito, nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.


152. Circostanza aggravante: passaggio allíestero. ó Nei casi preveduti dai primi due commi dellíarticolo precedente, se il militare, per sottrarsi allíobbligo del servizio militare, si reca allíestero, la pena è aumentata [50; 152 c.p.m.g.].


153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire. ó Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nellíarticolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dallíarticolo stesso, aumentate da un terzo alla metà [68, 154-156, 274, 377; 153 c.p.m.g.].


Sezione IV
Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.

154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dellíassenza. ó Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:
1° se la durata dellíassenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2° se la durata dellíassenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.


155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata. ó Nei casi preveduti dal numero 5° dellíarticolo 149 e dallíarticolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita [51; 154 c.p.m.g.].


156. Rimozione. ó La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dallíultimo comma dellíarticolo 151, importa la rimozione [29].


Capo IV
Della mutilazione e
della simulazione díinfermità.

157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente allíobbligo del servizio militare. ó Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente allíobbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.].
Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dellíarticolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare (1).



(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 112 del 23 aprile 1986, ha dichiarato, per contrasto con líart. 103, comma 3, secondo periodo della Costituzione, líillegittimità costituzionale dellíart. 134, comma 2, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, "nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dellíautorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva".


158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente allíobbligo del servizio militare. ó Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente allíobbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di uníarma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di uníarma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.


159. Simulazione díinfermità. ó Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi allíobbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di uníarma o di una specialità [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.


160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo. ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:
1° agli iscritti di leva;
2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione [115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.


161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi allíadempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare. ó Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi allíadempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260].
Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dellíarticolo 158 [115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.


162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato. ó Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata [50] per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
Il pubblico ufficiale [357 c.p.], il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. Líaumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale [115 c.p.m.g.].


163. Pena militare accessoria. ó Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29; 115 c.p.m.g.].


Capo V
Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione
di effetti militari.

164. Distruzione o alienazione di oggetti díarmamento militare. ó Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dallíamministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.


165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare. ó Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dallíamministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 47 c.p.m.g.].


166. Acquisto o ritenzione di effetti militari. ó Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti [712 c.p.].


Capo VI
Distruzione o danneggiamento
di opere, di edifici o
di cose mobili militari.

167. Distruzione o sabotaggio di opere militari. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (1).
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni [158 c.p.m.g.; 253 c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


168. Danneggiamento di edifici militari. ó Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dellíarticolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 170.


169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente allíamministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dellíaeromobile, o se líuna o líaltro non sia più atto al servizio cui era destinato [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 170.


170. Fatti colposi. ó Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 1987, n. 280, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 170, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 2 febbraio 1988, n. 143, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 19 maggio 1988, n. 585, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 170 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, e 52, comma 3, Cost. in quanto nellíordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati.
La Corte Costituzionale con ordinanza del 22 febbraio 1989, n. 106, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 170 del codice penale militare di pace, in relazione allíart. 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 10 marzo 1994, n. 82, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.


171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno. ó Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.


172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato. ó Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni [160 c.p.m.g. e 638 c.p.].


Titolo III
Dei reati contro
la disciplina militare

Capo I
Della disobbedienza.

173. Nozione del reato e circostanza aggravante. ó Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione díincendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [40, 174, 175; 328, 329 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. art. 4, l. 11 luglio 1978, n. 382.


Capo II
Della rivolta, dellíammutinamento
e della sedizione militare.

174. Rivolta. ó Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire allíordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nellíordine, fatta da un loro superiore (1).
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni [138, 175-178].
La condanna importa la rimozione [29].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 gennaio 1995, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 174, comma 1, n. 3, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, della Costituzione.


175. Ammutinamento. ó Fuori dei casi indicati nellíarticolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo (1).
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto líammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi [138, 176-178, 260].
La condanna importa la rimozione [29].
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto líammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.
______________________________
(1) Con sentenza n. 126/1985 (vedila sub art. 180) la Corte Costituzionale ha ritenuto che non formava oggetto di sindacato, sia pure conseguenziale, la fattispecie legale di cui allíart. 175, comma 1, n. 2, che prevede Ö "una condotta diversa ó per il solo fatto di essere reiterativa ó tanto da quella prevista dallíart. 180, comma 1 Ö, tanto da quella prevista dallíart. 180, comma 2, che non forma oggetto di sindacato".


176. Provocazione del superiore. ó Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato díira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza [43] o altra grave offesa verso líinferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.


177. Omesso rapporto. ó Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni [138].


178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento. ó Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano allíaccordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà [181].


179. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o líautorità del comandante. ó Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dellíaeromobile, del forte o del posto, o di impedire líesercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni [181].


180. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo. ó [Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno] (1).
Se la domanda, líesposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni [175, 181] (2).
______________________________
(1) Con sentenza 2 maggio 1985, n. 126, la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 180, comma 1, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con la stessa sentenza ha escluso che il giudice a quo "abbia sollevato analoga questione di legittimità relativamente allíart. 180, secondo comma, che prevede come distinto reato, e punisce con pena più severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di uníistanza, esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica".
(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 22 maggio 1987, n. 186, ha dichiarato manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dellíart. 180, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione.
V. artt. 7 e 8, l. 11 luglio 1978, n. 382.


181. Casi di non punibilità. ó Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dallíaccordo prima che sia commesso il reato per cui líaccordo è intervenuto, e anteriormente allíarresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta líesecuzione del reato per cui líaccordo è intervenuto.


182. Attività sediziosa. ó Il militare [14], che svolge uníattività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per líadempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni [265 c.p.] (1) (2).
______________________________
(1) V. nota sub art. 14.
(2) Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 31, la Corte Costituzionale ha ritenuto "non fondata la questione di legittimità costituzionale Ö dellíart. 182, in riferimento allíart. 21, comma 1, Cost..


183. Manifestazioni e grida sediziose. ó Il militare, che pubblicamente [266 c.p.] compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno [654 c.p.] (1).
______________________________
(1) Con ordinanza 7 marzo 1984, n. 57, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 183, in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost..


184. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari. ó Il militare [14], che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove uníadunanza di militari, o vi partecipa [260] (1).
______________________________
(1) Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 31, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 184, comma 2, ultima parte, in riferimento agli artt. 17 e 21 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 1989, n. 24 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellíart. 184, comma 2, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ult. comma, Cost.


185. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni. ó Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).
______________________________
(1) V. art. 9, l. 11 luglio 1978, n. 382.


Capo III
Della insubordinazione.

186. Insubordinazione con violenza. ó Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [336 c.p.].
Se la violenza consiste nellíomicidio volontario, consumato o tentato, nellíomicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata [575, 56, 584, 582 e 583 c.p.] (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 1, l. 26 novembre 1985, n. 689. Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale.
Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.
Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non è un ufficiale".
Dellíultimo comma di questa precedente disposizione, con sentenza 27 maggio 1982, n. 103, la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto con líart. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale". Ha, inoltre, dichiarato in applicazione dellíart. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, líillegittimità costituzionale del comma 2, limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni se il superiore non è un ufficiale" e quindi "una volta sostituita relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione la pena originariamente prevista dal codice penale militare di pace con quelle stabilite dal codice penale comune, non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina, se non quella di eliminare, mediante la pronuncia di incostituzionalità, le pene estremamente più severe previste dal c.p.m.p. divenute logicamente incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune" per effetto della sentenza 25 maggio 1979, n. 26.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 10 luglio 1991, n. 327, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 186, comma 2, c.p.m.p., in riferimento allíart. 3 Cost.


187. Circostanze aggravanti. ó Nella ipotesi di cui allíarticolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 2, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Per i reati preveduti dallíarticolo precedente:
1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;
2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata".


188. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Quando alcuno dei fatti enunciati nellíarticolo 186 è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte".


189. Insubordinazione con minaccia o ingiuria. ó Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [336 c.p.].
Il militare, che offende il prestigio, líonore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].
Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 3, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende líonore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale.
Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore".
Del primo comma di questa precedente disposizione, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio 1982, n. 103, aveva dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto con líart. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale e da uno a cinque anni, se il superiore, non è un ufficiale". La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, comma 1, della Costituzione.


190. Circostanze aggravanti. ó Le pene stabilite dallíarticolo precedente sono aumentate [50]:
1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Le pene stabilite dallíarticolo precedente sono aumentate:
1° se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2° se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3° se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale".


191. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale".


192. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena è diminuita".


193. Funzioni esercitate dal superiore. ó (Abrogato) (1).

(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore".


194. Provocazione del superiore. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato díira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che líinferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà".


Capo IV
Dellíabuso di autorità.

195. Violenza contro un inferiore. ó Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nellíomicidio volontario, consumato o tentato [575, 56, 584 c.p.], nellíomicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima [582 e 583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata [50, 198, 209, 238-241] (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 5, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata".
Con sentenza 20 giugno 1984, n. 173, la Corte Costituzionale aveva dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto con líart. 3 Cost. del comma 1, limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", poiché, a seguito della sentenza n. 103 del 1982 della stessa Corte, "líinferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore è sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale comune Ö". Si è venuta così a determinare uníirrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dallíinferiore oppure dal superiore, sicché la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dellíinferiore, risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.
La Corte Costituzionale con sentenza 13 maggio 1991, n. 203, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellíart. 195, comma 2 ultima parte c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, comma 1, Cost.


196. Minaccia o ingiuria a un inferiore. ó Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [336 c.p.].
Il militare, che offende il prestigio, líonore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti allíinferiore [3412].
La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni [198, 199, 238-241] (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 6, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende líonore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti allíinferiore.
Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nellíarticolo 339 del codice penale".
La Corte Costituzionale con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, ne aveva dichiarato líillegittimità costituzionale per contrasto con líart. 3 Cost. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", poiché a seguito della sentenza n. 103/1982 (vedila sub art. 189), la minaccia ad un inferiore veniva ad essere punita più severamente rispetto a quella contro il superiore, nonostante líintrinseca maggiore gravità.


197. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi indicati nel primo comma dellíarticolo 195 e nellíarticolo 196, se la violenza, la minaccia o líingiuria è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà".


198. Provocazione. ó Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato díira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dellíinferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, alla pena dellíergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 8, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato díira determinato da un fatto ingiusto dellíinferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; allíergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi".
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198 codice penale militare, sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma della Costituzione, in quanto non comportano una scriminante anche per il reato di cui allíart. 189, comma 2, c.p.m.p.


Capo V
Disposizione comune
ai capi terzo e quarto.

199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare. ó Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare [o in luoghi militari] (1) (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio 1991, n. 22, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p., limitatamente alle parole: "o in luoghi militari".
La Corte Costituzionale, con ordinanza 29 marzo 1991, n. 138, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p. ó già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o in luoghi militari" ó sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 5 febbraio 1992, n. 45, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p., nella parte in cui dispone líapplicabilità del reato speciale di insubordinazione ai fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, per la sola circostanza della presenza dei militari riuniti per servizio in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre 1994, n. 405, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 199 del codice penale militare di pace sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
(2) Articolo così sostituito dallíart. 9 della l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto è commesso a causa díonore, nelle circostanze indicate nellíarticolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione".


Capo VI
Del reato militare di duello.

Sezione I
Disposizione generale.


200. Disposizioni penali applicabili. (1) ó In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale [394 ss. c.p.] relative ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.


Sezione II
Del duello fra superiore e inferiore.


201. Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Il superiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.
Se il duello avviene [44 c.p.], si applica la reclusione militare da uno a sette anni per líinferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.


202. Superiore che sfida líinferiore; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.
Líinferiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.
Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per líinferiore.


203. Promozione dellíinferiore. ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che líinferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.


Sezione III
Del duello fra eguali.

204. Sfida; accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.
La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga [260].
Il duellante è punito con la reclusione militare fino a tre anni.


Sezione IV
Disposizioni comuni
alle sezioni seconda e terza.

205. Casi di non punibilità. ó Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti [208 e 209].


206. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. ó Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:
1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio;
2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giurì díonore e da questo decisa, ovvero dopo che il giurì díonore ha deciso che non víera ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.
Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.


207. Esclusione della rimozione. ó La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.


208. Omesso deferimento della vertenza al giurì díonore. ó Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giurì díonore, è punito con la reclusione militare fino a un anno [205].


209. Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, líabuso di autorità, líomicidio e la lesione personale. ó Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dellíarticolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
1) quelle contenute nei capi terzo [186 ss.] e quarto [195 ss.] di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
2) quelle relative ai reati contro la vita e líincolumità individuale, preveduti da questo codice [222 ss.] e dal codice penale [575 ss.], nel caso di scontro fra militari di pari grado.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è líautore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con líintento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, líapplicazione delle disposizioni dellíarticolo 629 del codice penale.


210. Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna. ó Nei casi preveduti dallíart. 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio [345], e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna [372-388].
Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.


211. Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Fuori dei casi in cui ricorrono le circostanze prevedute dagli articoli 238 a 241, si applicano le disposizioni relative al duello fra eguali nel caso di sfida, accettazione di sfida o duello:
1° fra militari in servizio o considerati tali e militari in congedo;
2° fra militari in servizio o considerati tali e persone estranee alle forze armate dello Stato".


Capo VII
Della istigazione a delinquere.

212. Istigazione a commettere reati militari. ó Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare [37], è punito, se líistigazione non è accolta [115 c.p.], ovvero se líistigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce líistigazione (1).
La stessa pena si applica se líistigato è un militare in congedo illimitato, e líistigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo líart. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare [78, 98, 214; 414 c.p.].
Se il colpevole è superiore dellíistigato, la condanna importa la rimozione [29] (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 266 c.p., nella parte in cui non prevede che per líistigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce líistigazione".
(2) Articolo così sostituito dallíart. 3 l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi o in congedo a commettere un reato militare, è punito, se líistigazione non è accolta, ovvero se líistigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.
Se il colpevole è superiore dellíistigato, la condanna importa la rimozione".


213. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. ó Il militare, che commette alcuno dei fatti díistigazione o di apologia indicati nellíarticolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.
Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.
La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo 1989, n. 139 ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 266 c.p. nella parte in cui non prevede che per líistigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce líistigazione.


214. Militari in congedo. ó Le disposizioni dellíart. 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché líistigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dellíart. 7 del Codice penale militare di pace, líapplicabilità della legge penale militare ai militari in congedo (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo".


Titolo IV

Reati speciali contro líamministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio
 
 

Capo I
Del peculato e della
malversazione militare.

215. Peculato militare. ó Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente allíamministrazione militare, se líappropria, [ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri] (1), è punito con la reclusione da due a dieci anni [219; 314, 357 c.p.] (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1991, n. 448, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 215 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri".
La Corte Costituzionale con ordinanza 12 maggio 1988, n. 539, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383, sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 473, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 215 c.p.m.p., sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 19 dicembre 1990, n. 553, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 215 c.p.m.p., sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, e successiva sentenza di correzione di errore materiale del 12 aprile 1990, n. 214, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 219 c.p.m.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
(2) Líart. 3 della l. 9 dicembre 1941, n. 1383 dispone:
"3. Il militare della Guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia líamministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del c.p.m. di pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari".


216. Malversazione a danno di militari. ó Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni [219; 315 c.p.].


217. Peculato e malversazione del portalettere. ó Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette líappropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dellíamministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà [219].


218. Peculato militare mediante profitto dellíerrore altrui. ó Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nellíesercizio di esse, giovandosi dellíerrore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o allíamministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni [28, 29, 219; 316 c.p.].


219. Pena accessoria. ó La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].


Capo II
Reati di falso.

220. Falso in fogli di licenza, di via e simili. ó Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o díingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato [476 c.p.].


221. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari. ó Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 164 c.p.m.g.; 498 c.p.].
[La stessa disposizione si applica al militare in congedo, che commette il fatto suindicato, quando indossa, ancorché indebitamente, líuniforme militare] (1).
______________________________
(1) Comma abrogato dallíart. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167.


Capo III
Reati contro la persona.

222. Percosse. ó Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).
Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [133, 134, 142-145, 186, 195, 209, 238-241 e 260; 581 c.p.] (2).
__________________________________________________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 3 luglio 1997, n. 224, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 222 del codice penale militare di pace in relazione allíart. 260, secondo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.

  223. Lesione personale. ó Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [225, 260; 582 c.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 25 febbraio 1988, n. 229, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 14 aprile 1988, n. 467, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., in quanto ripropone ó senza ulteriori motivazioni ó identica questione già dichiarata manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.


224. Lesione personale grave o gravissima. ó Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni [583 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice, in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.


225. Circostanza aggravante e circostanza attenuante. ó Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nellíarticolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nellíarticolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa díonore, nelle circostanze indicate nellíarticolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.


226. Ingiuria. ó Il militare, che offende líonore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.
Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se líoffesa consiste nellíattribuzione di un fatto determinato [141, 189, 196, 228, 260; 594 c.p.].


227. Diffamazione. ó Il militare, che, fuori dei casi indicati nellíarticolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se líoffesa consiste nellíattribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se líoffesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate [191, 228, 260; 595 c.p.].


228. Ritorsione. Provocazione. ó Nei casi preveduti dallíarticolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato díira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso [599 c.p.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice penale militare di pace, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 52, comma ultimo e 27, comma 1, della Costituzione.


229. Minaccia. ó Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.
Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nellíarticolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno [141, 146, 189, 196, 260; 612 c.p.].


Capo IV
Reati contro il patrimonio.

230. Furto militare. ó Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.
Se il fatto è commesso a danno dellíamministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni [231-233; 624 c.p.].
La condanna importa la rimozione [29] (1).
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.
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(1) Con sentenza 10 marzo 1983, n. 49 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 230, comma 3, in riferimento allíart. 3 della Costituzione per difetto di rilevanza.
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 1989, n. 490, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 230, comma 3, c.p.m.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 230, comma 3, c.p.m.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost.; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellíart. 166 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost. in relazione allíestensione alle pene accessorie degli effetti della sospensione condizionale.


231. Circostanze aggravanti. ó La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dellíarticolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dellíarticolo stesso:
1° se il colpevole usa violenza sulle cose [392 c.p.] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
2° se il colpevole porta in dosso armi [585 c.p.] o narcotici, senza farne uso;
3° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
4° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.
Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nellíarticolo 61 del codice penale o nellíarticolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dellíarticolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dellíarticolo stesso [232, 233; 625 c.p.].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].


232. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nellíabitazione dello stesso superiore. ó Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, síimpossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nellíabitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nellíarticolo 61 del codice penale o nellíarticolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni [233].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].


233. Furto díuso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento. ó Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo líuso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1);
2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo [260; 626 c.p.].
Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dellíart. 231.
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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1991, n. 2, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 233, comma 1, n. 1, del c.p.m.p., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità dellíart. 626, comma 1, n. 1, del codice penale, per contrasto con líart. 27, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile 1991, n. 179, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27, commi 1e 3 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la illegittimità costituzionale in parte qua della norma suddetta con sent. n. 2 del 1991. Ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p., sollevata in relazione agli artt. 27, commi 1 e 3, e 3 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.


234. Truffa. ó Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [640 c.p.].
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1° se il fatto è commesso a danno dellíamministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare (1);
2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o líerroneo convincimento di dover eseguire un ordine dellíAutorità.
La condanna importa la rimozione [29] (2) (3).
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(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 luglio 1996, n. 298, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellíart. 1, comma primo, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (concessione di amnistia), sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza 5 dicembre 1997, n. 379, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dellíart. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevate, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 1997, n. 272, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede líapplicazione dellíamnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dallíart. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dallíart. 61, n. 7, del codice penale; e ai sensi dellíart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, líillegittimità costituzionale dellíart. 1, comma 1, lettera c, numero 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dellíamnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dallíart. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dallíart. 61, numero 7, del codice penale.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 2 marzo 1990, n. 105, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, comma ult., e 235, comma ult., c.p.m.p., e dellíart. 166 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 11 dicembre 1997, n. 383, ha dichiarato:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono líautomatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
b) manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29 e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore allíultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.


235. Appropriazione indebita. ó Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni [646 c.p.].
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti allíamministrazione militare, la pena è aumentata.
Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260].
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione [29] (1).
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(1) V. nota sub art. 234.


236. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito. ó È punito con la reclusione militare fino a sei mesi:
1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare [230], denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o allíamministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito [260].
Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni [647 c.p.].


237. Ricettazione. ó Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare [37], o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni [648 c.p.].
Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando líautore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85 c.p.] o non è punibile [46, 384 e 649].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].


Titolo V
Disposizioni relative ai militari
in congedo, ai mobilitati civili
e alle persone estranee
alle forze armate dello Stato
 

Capo I
Disposizioni
per i militari in congedo.


238. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato. (1) ó È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo [7] che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio [3, 5] o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi [186-198, 200-211, 241].
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.


239. Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato. ó È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi [3] o considerato tale [5], che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro [186-198, 200-211, 241].


240. Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, líuniforme militare. (1) ó Il militare in servizio alle armi [3], o considerato tale [5], che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, líuniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice [186-198, 200-211, 241].
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.


241. Militari in congedo assoluto. (1) ó Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.
______________________________
(1) Articolo così sostituito dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.


Capo II
Disposizioni per i mobilitati civili.

242. Mutilazione o infermità procurata o simulazione díinfermità. ó Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi allíobbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita [51, 160; 115 c.p.m.g.].

243. Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile. (1) ó Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica al militare dispensato, allíammesso a ritardo o allíesonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.
Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se la durata dellíassenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà [148; 146 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. artt. 26, 28, 35, 36, r.d. 31 ottobre 1942, n. 1611, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.


244. Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo precedente, usa violenza [43] contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta líAutorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dellíAutorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
Se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [186, 249].


245. Minaccia o ingiuria a superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta líAutorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, líonore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica, se líingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dellíAutorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà [189].


246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta líAutorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata [173].


247. Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, usa violenza [43] contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato da un fatto ingiusto dellíinferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.
Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta líAutorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.
Se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [50, 195, 249].


248. Minaccia o ingiuria a un inferiore. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, líonore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nellíarticolo 339 del codice penale.
Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Si applica la disposizione del secondo comma dellíarticolo precedente [196].


249. Violenza a causa díonore. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa díonore nelle circostanze indicate nellíarticolo 587 del codice penale (1), si applicano le disposizioni di detto codice.
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(1) Líart. 587 c.p. è stato abrogato dallíart. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.


250. Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni (1).
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(1) V. nota sub art. 243.


251. Violazione di disposizioni dellíAutorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra. ó Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dallíAutorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:
1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi allíattività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;
2° presenta allíAutorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;
3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;
5° procede, senza autorizzazione dellíAutorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari (1).
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(1) V. art. 35, r.d. 31 ottobre 1942, n. 1611.


Capo III
Disposizioni per i piloti non militari di navi militari
o aeromobili militari,
per i capitani di navi mercantili
e per i comandanti
di aeromobili civili.

252. Pilota che cagiona la perdita, ovvero líinvestimento, líincaglio o líavaria della nave. ó Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena (1).
Il pilota, che cagiona líinvestimento di una nave militare [112] da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [105-109, 258, 275].
Se il fatto è commesso per colpa, si applica:
1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
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(1) V. nota sub art. 22.


253. Pilota che abbandona la nave. ó Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [111, 112, 258].
Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.


254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio. ó Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [173].


255. Pilota che induce in errore il comandante. ó Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Se líerrore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.


256. Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile. ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.


257. Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili. ó Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dellíaeromobile, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena (1).
Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni [275].
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.


258. Circostanze attenuanti. ó Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dellíarticolo 252 e dal primo comma dellíarticolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabiltà del colpevole, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

(1) V. nota sub art. 22.


259. Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare. ó Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare líassistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.


Titolo VI
Disposizioni comuni
ai titoli precedenti

260. Richiesta di procedimento. ó I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano [8-12, 127 e 313 c.p.; 342 c.p.p.].
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dellíart. 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo (1) o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano (2).
Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti allíesercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.
Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui líAutorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:
1° se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dellíunità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dellíunità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;
2° se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1991, n. 449, ha dichiarato líillegittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.
(2) La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p.
Così, Corte Cost., sent. 6 marzo 1975, n. 42, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., una questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p.
Ed ancora, Corte Cost., ord. 14 luglio 1967, n. 177, che ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento allíart. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale della stessa norma.
V., pure, Corte Cost., sent. 22 luglio 1976, n. 189, che ha dichiarato infondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52 Cost., una questione di legittimità costituzionale della citata disposizione di legge.
La Corte Cost. con ordinanza 10 maggio 1978, n. 60, ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo.
V. anche la sentenza 26 luglio 1979, n. 84, con la quale la Corte Cost. ha dichiarato "líillegittimità costituzionale dellíart. 378, comma terzo, l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F" (in base alla quale líingegnere capo del Genio civile promoveva líazione penale per le contravvenzioni previste dalla stessa legge), in quanto "contrasta con líart. 112 Cost., che attribuisce al P.M. (salve le eccezioni costituzionalmente previste) líesercizio dellíazione penale, senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nellíadempimento di tale doveroso ufficio".
Con ordinanza 25 giugno 1981, n. 112 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..
Con sentenza 18 giugno 1982, n. 114, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, in riferimento allíart. 112 Cost..
Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2, in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 12 novembre 1987, n. 397, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 16 dicembre 1996, n. 396, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza 3 luglio 1997, n. 224, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellíart. 222 del codice penale militare di pace in relazione allíart. 260, secondo comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione.


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