libro
I| libro III
LIBRO SECONDO
DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
Titolo I
Dei reati contro la fedeltà
e la difesa militare
Capo I
Del tradimento.
77. Alto tradimento.
(1) ó Il militare [7], che commette alcuno dei delitti contro la personalità
dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289
e 290bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale
14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è
punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice,
aumentata di un terzo la pena della reclusione [313 c.p.].
È punito con líergastolo il militare che
commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice
penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato
le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione
armata.
______________________________
(1) Così sostituito dallíart.
2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario era il seguente:
"Il militare che commette alcuno dei
delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli
241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è
punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice,
sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dellíergastolo,
e aumentata di un terzo la pena della reclusione.
È punito con la morte con degradazione
il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli
242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi,
o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato
a una insurrezione armata".
Líart. 3 d.l. 9 dicembre 1941, n.
1383 dispone:
"Per i delitti preveduti dallíart.
77 del codice penale militare di pace in relazione agli artt. 277, 281
e 288 del codice penale, nonché dallíart. 81 quando il fatto è
commesso contro [la Corona], il Governo [del Re Imperatore] o le forze
armate dello Stato e dagli artt. 79 e 80 dello stesso codice penale militare
e dagli artt. 76, 77 e 87 del codice penale militare di guerra, non
si può procedere senza líautorizzazione del Ministro per la grazia
e giustizia a norma dellíart. 313 del codice penale. Parimenti non
si può procedere senza tale autorizzazione per il delitto preveduto
dallíart. 81 del predetto codice penale militare di pace e dagli artt.
51 e 54 del codice penale militare di guerra, quando il fatto è
commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra
con lo Stato italiano".
78. Istigazione allíalto tradimento;
cospirazione; banda armata. ó È punito a norma delle
corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della
reclusione da un terzo alla metà:
1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione,
dirette a commettere alcuno dei reati indicati nellíarticolo precedente;
2° il militare, che, per commettere alcuno dei
reati indicati nellíarticolo precedente, promuove, costituisce od organizza
una banda armata, ovvero vi partecipa [7, 75, 100 e 102; 302, 304, 305,
306 e 308 c.p.].
79. Offesa allíonore ed al prestigio
del Presidente della Repubblica. (1)
ó Il militare che offende líonore o il prestigio del Presidente della
Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione
militare da cinque a quindici anni.
______________________________
(1) Così sostituito dallíart.
2, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende líonore
o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la
reclusione militare da cinque a quindici anni.
Se il fatto è commesso contro
la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare
è da tre a dodici anni.
Se il fatto è commesso contro
altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria
di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto
del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole
è punito con la reclusione militare da due a dieci anni".
V. anche nota sub art. 77.
80. Offesa al Capo del Governo.
ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart.
5, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende líonore
o il prestigio del Capo del Governo, è punito con la reclusione
militare da tre a dodici anni".
81. Vilipendio della Repubblica,
delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.
ó Il militare, che pubblicamente [2664, c.p.] vilipende la Repubblica,
le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte
Costituzionale o líordine giudiziario, è punito con la reclusione
militare da due a sette anni [75, 100, 102; 290, 292 c.p.].
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente
vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della
liberazione (1).
______________________________
(1) Così sostituito dallíart.
2, l. 30 luglio 1957, n. 655; era stato in precedenza sostituito dallíart.
2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario così disponeva:
"Il militare, che pubblicamente vilipende
la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo,
o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione
militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare,
che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di
esse".
V. anche nota sub art. 77.
82. Vilipendio alla nazione italiana.
ó Il militare, che pubblicamente [2664 c.p.] vilipende la nazione
italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni
[75, 100, 102; 291 e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero,
si applica la reclusione militare da due a sette anni.
83. Vilipendio alla bandiera nazionale
o ad altro emblema dello Stato. ó Il militare, che vilipende
la bandiera nazionale [12 Cost.; 292 c.p.] o un altro emblema dello Stato,
è punito con la reclusione militare da tre a sette anni [75, 100,
102; 292, 292bis e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero,
la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche al militare, che vilipende i colori nazionali [75, 100, 102; 292
c.p.; 12 Cost.] raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
______________________________
(1) V. art. 1, d.lgs. 5 maggio 1948,
n. 535.
84. Intelligenze con lo straniero
e offerta di servizi. ó Il militare, che tiene intelligenze
con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato
italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito
con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate,
la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 97,
102; 255 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 77.
85. Soppressione, distruzione,
falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la
forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. ó
Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica,
ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti
o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare
dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione
non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la
difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) con degradazione
[75, 97, 98, 99, 100, 101, 102; 255 c.p.].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo,
non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti
o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate
(2).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
(2) Comma aggiunto con líart. 6, l.
23 marzo 1956, n. 167. V. anche art. 12, l. 24 ottobre 1977, n. 801. Il
testo originario così disponeva:
"Il militare, che, in tutto o in parte,
sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche
temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la
preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti,
è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione
o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".
Capo II
Dello spionaggio militare e
della rivelazione di segreti
militari.
86. Rivelazione di segreti militari,
a scopo di spionaggio. ó Il militare, che rivela, nellíinteresse
di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la
difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (1), è
punito con la morte con degradazione [75, 87, 91, 96-102; 66 c.p.m.g.
e 261 c.p.] (2).
______________________________
(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161
e l. 24 ottobre 1977, n. 801.
(2) V. nota sub art. 22.
87. Accordo di militari per commettere
rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. ó Quando
due o più militari si accordano al fine di commettere il reato
preveduto dallíarticolo precedente, ciascuno di essi è punito,
se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici
anni.
Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la
pena è della reclusione non inferiore a quindici anni [75, 96-102].
88. Procacciamento di notizie
segrete, a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, allo scopo
di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti
la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono
rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti
anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la
difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione
[75, 89, 93, 96-102; 59 c.p.m.g. e 256 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
89. Procacciamento di notizie
segrete, non a scopo di spionaggio. ó Il militare, che, fuori
dei casi preveduti dallíarticolo precedente, si procura, senza líautorizzazione
dellíAutorità militare competente, le notizie in esso indicate,
ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione
militare da tre a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la
difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore
a dieci anni [7, 75, 93, 96-102; 67 c.p.m.g. e 256 c.p.].
89bis. Esecuzione di disegni, introduzione in
luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio. (1) ó È
punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo
di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni,
modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione
o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel
n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce
clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o
di aria, nei quali è vietato líaccesso nellíinteresse militare
dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro
prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere
spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte,
schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti
la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [7, 75, 93,
96, 98, 100-102].
______________________________
(1) Disposizione inserita dallíart.
7, l. 23 marzo 1956, n. 167.
90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione
clandestina in luoghi díinteresse militare; possesso ingiustificato di
mezzi di spionaggio. ó È punito con la reclusione da
cinque a dieci anni il militare:
1° che, senza la necessaria autorizzazione,
esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza,
la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione
sulle cose medesime (1);
2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati
nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi,
si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra,
di acqua o di aria, nei quali è vietato líaccesso nellíinteresse
militare dello Stato (1);
3° che è colto in tali luoghi o zone,
o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei
a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1° (1);
4° che è colto in possesso ingiustificato
di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi
altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione
o la difesa militare dello Stato [260 n. 3 c.p.] (2).
Per il solo fatto di introdursi clandestinamente
o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito
con la reclusione militare da uno a cinque anni (3).
Fuori dei casi suindicati, al militare si applica
la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di
introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è
vietato líaccesso nellíinteresse militare dello Stato [75, 93, 96-102;
260 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: 1) líillegittimità costituzionale
dellíart. 90, comma 1, n. 1, del codice penale militare di pace nella
parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci
anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; 2) in
applicazione dellíart. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 - líillegittimità
costituzionale dellíart. 90, comma 1, numeri 2 e 3, del codice penale
militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione
da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque
anni.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza
16 febbraio 1989, n. 49, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. nella parte in cui punisce i fatti
previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci
anni. La declaratoria díillegittimità dellíart. 90, comma 1, n.
4 c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie
ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nellíattesa di
un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune
di cui allíart. 260 n. 3 c.p..
(3) La Corte Costituzionale con sentenza
6 aprile 1998, n. 97, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíarticolo 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella
parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché
da uno a cinque anni.
91. Rivelazione di notizie segrete,
non a scopo di spionaggio. ó Fuori del caso indicato nellíart.
86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione
o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è
punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o
la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non
inferiore a venti anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto
dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo
comma [75, 92, 93, 96-102; 67 e 68 c.p.m.g.; 261 c.p.].
92. Circostanze aggravanti. ó
Se il colpevole del reato preveduto dallíarticolo precedente era, per
ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate,
o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità,
la pena è aumentata [50] (1).
______________________________
(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.
93. Procacciamento o rivelazione
di notizie di carattere riservato. ó Per i fatti preveduti
dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi
non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato,
per esserne stata vietata la divulgazione dallíAutorità competente,
[alla pena di morte con degradazione] (1) è sostituita la reclusione
non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo
alla metà [75, 96, 97, 100-102; 72, 73 c.p.m.g.; 258 e 262 c.p.].
______________________________
(1) La pena di morte è stata
sostituita con quella dellíergastolo. V. nota sub art. 22.
94. Comunicazione allíestero di
notizie non segrete né riservate. (1)
ó Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la
forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle
che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è
punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione
o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a
cinque anni [14, 75, 96, 100-102, 260].
______________________________
(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.
95. Militare che ottiene le notizie
indicate negli articoli precedenti. ó Le pene stabilite dagli
articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie
ivi indicate.
96. Fine di favorire lo Stato
italiano. ó Per i reati preveduti dagli articoli precedenti,
la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con
il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere
diminuita [7 e 51].
Capo III
Disposizioni comuni
ai capi precedenti.
97. Agevolazione colposa.
ó Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio,
la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo
a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi díinteresse
militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione
di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma
1, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la
difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre
a quindici anni [75, 100-102; 71 c.p.m.g.].
98. Istigazione od offerta.
ó Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti
dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito,
se líistigazione o líofferta non è accolta, ovvero se líistigazione
o líofferta è accolta, ma il reato non è commesso:
1° con la reclusione da cinque a dodici anni,
se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);
2° negli altri casi, con la pena stabilita per
il reato, diminuita dalla metà a due terzi [7, 75, 100-102; 70
c.p.m.g. e 302 c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
99. Corrispondenza con
lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio
militare. ó Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza
diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86,
87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti
stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [7,
75, 100-102].
100. Omesso rapporto. ó
Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo
capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque
anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai
superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due
anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica
la reclusione militare da uno a tre anni [75, 101, 102; 83 c.p.m.g. e
364 c.p.].
101. Parificazione degli Stati
alleati. ó Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si
applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato
alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [7 e 268
c.p.].
102. Circostanza attenuante.
ó Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai
capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi,
le modalità o le circostanze dellíazione, ovvero per la particolare
tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
[7 e 311 c.p.].
Titolo II
Dei reati contro il servizio militare
Capo I
Dei reati in servizio.
Sezione I
Della violazione di doveri
generali inerenti al comando.
103. Atti ostili del comandante
contro uno Stato estero. ó Il comandante, che, senza líautorizzazione
del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili
contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino
a tre anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato
italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della
protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni,
la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue
la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni
o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque
a dieci anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano
al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore
a dieci anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene,
ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più
persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [172 c.p.m.g.;
244, 260 c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
104. Eccesso colposo. ó
Nei casi indicati nellíarticolo precedente, se il comandante eccede colposamente
i limiti dellíautorizzazione o della necessità, [alla pena di morte]
(1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque
anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la
pena accessoria della rimozione [45, 260; 173 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
105. Perdita o cattura di nave
o aeromobile. ó Il comandante di una forza navale o aeronautica,
il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di
uno o più aeromobili (1) dipendenti dal suo comando, è punito
con la morte con degradazione (2).
La stessa pena si applica:
1° al comandante di una nave isolata o di un
aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave
o dellíaeromobile stesso;
2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita
o la cattura della nave o dellíaeromobile, su cui è imbarcato.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano
la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione
non inferiore a sette anni [109, 167, 260, 275; 242, 261 c.p.m.g.].
______________________________
(1) Per la più ampia nozione
di aeromobile di Stato v. líart. 1 della l. 17 ottobre 1986, n. 732 che
ha sostituito líart. 744 del codice della navigazione approvato con r.d.
30 marzo 1942, n. 327.
Líarticolo 744 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito
dal seguente:
"Art. 744. (Aeromobili
di Stato e aeromobili privati). ó Sono aeromobili di Stato gli
aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati
esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati
privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito
da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale
sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di
quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco".
Per líinapplicabilità delle
norme del codice della navigazione agli aeromobili militari v. líart.
2 della citata l. 732/1986 che ha sostituito líart. 748 dello stesso codice:
"Art. 748 (Norme applicabili
agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). ó Salvo diversa disposizione, agli aeromobili
militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
non si applicano le norme del presente codice".
(2) V. nota sub art. 22.
106. Perdita colposa o cattura colposa di nave
o aeromobile. ó Quando alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente
è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una
nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta
o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze,
che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è
della reclusione militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano al comandante di una
forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare
su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti
preveduti dallíarticolo precedente [167, 260, 275; 242 e 261 c.p.m.g.].
107. Investimento, incaglio o
avaria di una nave o di un aeromobile. ó Il comandante di una
nave, il quale ne cagiona líinvestimento, líincaglio o uníavaria, o il
comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona líinvestimento o uníavaria,
è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai
fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dellíaeromobile,
con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare,
che cagiona i danni suddetti alla nave o allíaeromobile su cui è
imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze,
che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è
della reclusione non inferiore a cinque anni [167 e 260].
108. Investimento o incaglio colposo
o avaria colposa di nave o aeromobile. ó Quando alcuno dei
fatti preveduti dallíarticolo precedente è commesso per colpa del
comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica
la reclusione militare fino a due anni.
La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile,
o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza
o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette
alcuno dei fatti preveduti dallíarticolo precedente [167 e 260].
109. Agevolazione colposa.
ó Quando líesecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa
del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate,
questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni
[260].
110. Omesso uso di mezzi per limitare
il danno, in caso díincendio o di altro sinistro. ó Il comandante
di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile,
o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel
caso díincendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro,
non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il
danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [260].
111. Abbandono o cessione del
comando in circostanze di pericolo. ó Il comandante, che in
qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona
il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino
a dieci anni.
La condanna importa la rimozione [260 e 275; 94
c.p.m.g.].
112. Violazione del dovere del
comandante di essere líultimo ad abbandonare la nave, líaeromobile o il
posto, in caso di pericolo. ó Il comandante, che, in caso di
pericolo ovvero di perdita della nave o dellíaeromobile o del posto affidato
al suo comando, non è líultimo ad abbandonare la nave, líaeromobile
o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a
un anno.
Se dal fatto è derivata la impossibilità
di salvare la nave o líaeromobile o il posto, la reclusione militare non
è inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di alcuna
delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della
morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [260, 275].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
113. Omissione di soccorso o di
protezione, in caso di pericolo. ó Il comandante di una forza
militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza
militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è
punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o
più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il
quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi
o ad aeromobili, ancorché non nazionali, líassistenza o la protezione,
che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].
114. Usurpazione di comando.
ó Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è
punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
Se il comando indebitamente assunto è ritenuto
contro líordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla
metà [287 c.p.].
Se il fatto è commesso a bordo di una nave
o di un aeromobile, la pena è aumentata.
In ogni caso, se il fatto ha compromesso líesito
di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione
nel petto (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
115. Movimento arbitrario di forze
militari. ó Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione,
ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari,
è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
116. Intempestiva od omessa apertura
di piego chiuso. ó Il comandante di una spedizione militare,
che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre
in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal
fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con
la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica
la reclusione militare fino a tre anni.
117. Omessa esecuzione di un incarico.
ó Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato
motivo, non esegue líincarico affidatogli, è punito con la reclusione
militare fino a tre anni.
La condanna importa la rimozione.
Se líincarico non è eseguito per negligenza,
la pena è della reclusione militare fino a un anno [100 c.p.m.g.].
Sezione II
Dellíabbandono di posto e
della violazione di consegna.
118. Abbandono di posto o violata
consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o
scolta. ó Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta
o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con
la reclusione militare fino a tre anni (1).
La reclusione militare è da uno a cinque
anni, se il fatto è commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a
magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave
danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici
anni.
______________________________
(1) V. art. 26, d.P.R. 18 luglio 1986,
n. 545, regolamento di disciplina militare.
119. Militare di sentinella, vedetta
o scolta, che si addormenta. ó Il militare, che, essendo di
sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel
secondo comma dellíarticolo precedente, si addormenta, è punito
con la reclusione militare fino a un anno [124 c.p.m.g.].
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena
è della reclusione militare fino a due anni.
120. Abbandono di posto o violata
consegna da parte di militare di guardia o di servizio. ó Fuori
dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona
il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna
avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è il comandante di un reparto
o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si
tratta di servizio armato, la pena è aumentata [125 c.p.m.g.].
121. Abbandono del convoglio o
colposa separazione da esso. ó Il comandante della scolta di
un convoglio, che líabbandona, è punito con la reclusione militare
da uno a cinque anni.
Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte
del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni
[122 c.p.m.g.].
[122. Violata consegna da parte
di militare preposto di guardia a cosa determinata. ó Il militare,
che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae,
devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto
o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata
consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
24 giugno 1992, n. 299, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 122 c.p.m.p.
Con sentenza 4 aprile 1985, n. 102,
la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 122, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi
1 e 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
26 luglio 1988, n. 901, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 122 c.p.m.p.,
sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. non essendo
stati adombrati nuovi profili per permettere alla Corte di discostarsi
dal precedente giudizio.
123. Omessa presentazione in servizio.
ó Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere
il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo
posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino
a sei mesi (1).
La stessa pena si applica al militare appartenente
a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio,
non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [260; 126 c.p.m.g.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza
27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 123 del codice
penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice,
in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
22 giugno 1992, n. 293, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 123 del codice
penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice,
sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
124. Separazione di una parte
delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso. ó
Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una
parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto
da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette
di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è
punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare,
che cagiona alcuno dei fatti suindicati [121 c.p.m.g.].
Sezione III
Della violazione di doveri
inerenti a speciali servizi.
125. Inosservanza di istruzioni
ricevute. ó Líufficiale incaricato di una missione o di una
spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato
motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato
líesito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare
fino a tre anni [29, 260; 101 c.p.m.g.].
La condanna importa la rimozione.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione militare fino a sei mesi.
126. Militare custode che cagiona
per colpa líevasione di persona arrestata o detenuta. ó Il
militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona
arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare,
il quale ne cagiona, per colpa, líevasione, è punito con la reclusione
militare fino a tre anni [387 c.p.].
Il colpevole non è punibile, se nel termine
di tre mesi dallíevasione procura la cattura della persona evasa o la
presentazione di questa allíAutorità.
127. Divulgazione di notizie segrete
o riservate. ó Salvo che il fatto costituisca un più
grave reato [91-93], il militare, che rivela notizie concernenti il servizio
o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o
in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete,
è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere
riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dallíAutorità
competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione militare fino a un anno [73 e 74 c.p.m.g.].
128. Violazione, soppressione,
omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.
ó Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non
consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato
di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche,
telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o
servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace il militare incaricato
del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche
e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un
ordine o un dispaccio inerente al servizio.
Il militare, che omette per colpa di custodire,
consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, líordine
o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione
militare fino a un anno [131; 129 e 131 c.p.m.g.].
129. Violazione o sottrazione
di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico
o telefonico militare. ó Il militare addetto al servizio postale,
telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità,
prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro
piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o
di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta,
o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge
o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi
a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in
tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso
o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato,
la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al
militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette
alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione,
per corrispondenza síintende quella epistolare, telegrafica o telefonica
[131; 619 c.p.].
130. Rivelazione del contenuto
di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio
postale, telegrafico o telefonico militare. ó Il militare addetto
al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia,
in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta
o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica,
lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero
a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione
è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei
mesi a tre anni [131; 620 c.p.].
131. Circostanza aggravante.
ó Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è
derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata [50].
132. Inadempienza nelle somministrazioni
militari. ó Il militare, che, essendo obbligato, per ragione
di ufficio o servizio, a provvedere allíapprovvigionamento o a somministrazioni
di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li
fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque
anni [162 c.p.m.g.; 251 e 355 c.p.].
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione militare fino a un anno.
133. Requisizione arbitraria.
ó Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà,
è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione
militare da uno a cinque anni [224 c.p.m.g.].
134. Abuso nelle requisizioni.
ó Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che
rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque
modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti,
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove líabuso sia commesso con violenza, si applica
la reclusione militare fino a dieci anni.
Se trattasi di alloggio militare, il militare, che
costringe colui che è tenuto allíalloggio a dargli più di
ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi
o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con
la reclusione militare fino a tre anni [224 e 226 c.p.m.g.].
135. Abuso nellíimbarco di merci
o passeggeri. ó Il militare, che arbitrariamente imbarca
o permette che síimbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili
militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
136. Abuso nel lavoro delle officine
o di altri laboratori militari. ó Il militare addetto alle
officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei
regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa
lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione
militare fino a due anni [14].
Sezione IV
Della violazione di speciali
doveri inerenti alla qualità militare.
137. Manifestazioni di codardia.
ó Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o
altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere
lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento
o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la
sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi
a cinque anni.
La condanna importa la rimozione [29].
138. Omesso impedimento di reati
militari. ó Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo
comma dellíarticolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore
di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile
per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà
o la difesa militare [77-102], o di rivolta [174] o di ammutinamento [175],
che si commette in sua presenza, è punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni,
se per il reato è stabilita la pena [di morte con degradazione]
(1) o quella dellíergastolo;
2° negli altri casi, con la pena stabilita per
il reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in
grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più
anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice
può diminuire la pena [51].
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti,
per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati,
non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori
od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione
[44; 105 e 230 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
Sezione IV
Della ubriachezza in servizio.
139. Nozione del reato e circostanze
aggravanti. ó Il militare, che, in servizio, ovvero dopo
di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di
ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua
capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare
fino a sei mesi.
Se il fatto è commesso dal comandante del
reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena
è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità
di prestare il servizio sia esclusa o menomata dallíazione di sostanze
stupefacenti [260; 134-137 c.p.m.g.; 588 c.p.].
Capo II
Dei reati contro militari in
servizio.
140. Forzata consegna. ó
Il militare [14], che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito
con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze
indicate nel secondo comma dellíarticolo 118, la pena è della reclusione
militare da due a sette anni.
Se il fatto è commesso con armi, ovvero da
tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno,
la pena è aumentata [50; 138 e 141 c.p.m.g.].
141. Resistenza, minaccia o ingiuria
a sentinella, vedetta o scolta. ó Il militare, che non ottempera
allíingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione
di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino
a un anno.
Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella,
vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a
tre anni [14; 139 e 141 c.p.m.g.].
142. Violenza a sentinella, vedetta
o scolta. ó Il militare, che usa violenza [43, 144] a una sentinella,
vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a
cinque anni.
Se la violenza è commessa con armi o da più
persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni
[14; 140 e 141 c.p.m.g.].
143. Resistenza alla forza armata.
ó Il militare, che usa violenza [43, 144] o minaccia per opporsi
alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è
punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o la minaccia è commessa con
armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.
Se la violenza o minaccia è commessa da più
di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto
di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché
senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a
sette anni [14; 141 c.p.m.g.].
144. Circostanze aggravanti.
ó Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste
nellíomicidio [575 c.p.], ancorché tentato o preterintenzionale
[56, 584 c.p.], o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.],
si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia,
la pena detentiva temporanea è aumentata [50].
145. Impedimento a portatori di
ordini militari. ó Il militare [14], che, con violenza o inganno,
ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o,
in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio
militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione,
è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
146. Minaccia a un inferiore per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. ó
Il superiore, che minaccia líinferiore per costringerlo a fare un atto
contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente
al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare
da sei mesi a cinque anni.
Capo III
Dei reati di assenza
dal servizio alle armi.
Sezione I
Dellíallontanamento illecito.
147. Nozione del reato; sanzione
penale. ó Il militare, che, essendo in servizio alle armi,
se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è
punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).
Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo
legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno
successivo a quello prefisso [260, 274; 14 c.p.].
Le disposizioni di questo articolo non si applicano,
quando il fatto costituisce il reato di diserzione [148; 146 c.p.m.g.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza
27 dicembre 1991, n. 495, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 c.p.m.p.,
in riferimento allíart. 260 dello stesso codice, sollevata, in relazione
agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 del codice
penale militare di pace, in riferimento allíart. 260 del medesimo codice,
in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, ultimo comma, della
Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza
22 giugno 1992, n. 295, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 147 del c.p.m.p.,
in riferimento allíart. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione
agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
13 novembre 1992, n. 448, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 147, comma 2,
del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt.
3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
8 aprile 1993, n. 160, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dellíart. 147, comma 2, c.p.m.p.,
sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost.
Sezione II
Della diserzione.
148. Nozione del reato; sanzione
penale. ó Commette il reato di diserzione, ed è punito
con la reclusione militare da sei mesi a due anni (1)(2):
1° il militare, che, essendo in servizio alle
armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque
giorni consecutivi;
2° il militare, che, essendo in servizio alle
armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto
motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso [68, 150, 154,
156, 274, 377; 143-150 c.p.m.g.; 14 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 8, comma 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con
líart. 148, nella parte in cui non prevede líesonero dalla prestazione
del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato
totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver
addotto motivi diversi da quelli indicati nellíart. 1 l. n. 772 del 1972
o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento
la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella
del servizio militare di leva.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza
10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 148, numero 1, del codice penale militare di
pace, sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza
26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R.
14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito,
nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
149. Casi di diserzione immediata.
ó È considerato immediatamente disertore:
1° il militare destinato a un corpo di spedizione
od operazione, ovvero appartenente allíequipaggio di una nave militare
o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente
al momento della partenza del corpo, della nave o dellíaeromobile;
2° il militare, che evade mentre sta scontando
la pena detentiva militare;
3° il militare, che evade mentre è
in stato di [detenzione preventiva] (1) in un carcere militare; o dovunque,
per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
4° il militare, che, senza autorizzazione,
prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero,
ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
5° il militare, che abbandona il servizio
alle armi, facendosi sostituire [155].
Il disertore è punito con la reclusione
militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2°
e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da
cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.
Nei casi indicati nei numeri 2° e 3°,
non si applicano le disposizioni dellíarticolo 385 del codice penale [68,
150, 154-156, 274, 377; 150 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 3.
150. Circostanze aggravanti: passaggio
allíestero; previo accordo. ó Nei casi preveduti dagli articoli
precedenti, se il militare, per sottrarsi allíobbligo del servizio militare,
si reca allíestero, la pena è aumentata [50].
Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è
commessa da tre o più militari, previo accordo.
Nel caso preveduto dal comma precedente, líaumento
è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori
[148 e 149 c.p.m.g.].
Sezione III
Della mancanza alla chiamata.
151. Nozione del reato; sanzione
penale. ó Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il
servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni
successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare
da sei mesi a due anni [68, 152, 154, 156, 274, 377; 14 c.p.] (1).
La stessa pena si applica al militare in congedo,
che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre
giorni successivi a quello prefisso.
Se la chiamata alle armi è fatta per solo
scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo,
negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la
reclusione militare fino a sei mesi [260; 151 c.p.m.g.; 14 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza
23 gennaio 1990, n. 27, ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p.
sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
26 febbraio 1990, n. 94, ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p.
sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
15 febbraio 1991, n. 83, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p.,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
del 16 febbraio 1991, n. 90, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p.,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
2 maggio 1991, n. 195, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dellíart. 151 c.p.m.p., sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (nella parte in cui non
prevede la medesima disciplina di cui ai commi 5 e 7 dellíart. 8 l. n.
772 del 1972, come sostituito dallíart. 2 l. n. 695 del 1974).
La Corte Costituzionale, con sentenza
del 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato "inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dellíart. 8, terzo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con líart. 151 c.p.m.p., sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma 3, e 52 della Costituzione".
La Corte Costituzionale con sentenza
10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 148, numero 1, del codice penale militare di
pace, sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza
26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dellíart. 147 del d.P.R.
14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nellíEsercito,
nella Marina e nellíAeronautica), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
152. Circostanza aggravante: passaggio
allíestero. ó Nei casi preveduti dai primi due commi
dellíarticolo precedente, se il militare, per sottrarsi allíobbligo del
servizio militare, si reca allíestero, la pena è aumentata [50;
152 c.p.m.g.].
153. Militare chiamato alle armi,
che si fa sostituire. ó Il militare, che, chiamato in servizio
alle armi in alcuno dei casi enunciati nellíarticolo 151, non si presenta,
facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente
mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite
dallíarticolo stesso, aumentate da un terzo alla metà [68, 154-156,
274, 377; 153 c.p.m.g.].
Sezione IV
Disposizioni comuni alle sezioni
seconda e terza.
154. Circostanza aggravante e
circostanza attenuante in relazione alla durata dellíassenza. ó
Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:
1° se la durata dellíassenza supera sei mesi,
la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2° se la durata dellíassenza non supera quindici
giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
155. Persona che sostituisce il
militare disertore o il mancante alla chiamata. ó Nei casi
preveduti dal numero 5° dellíarticolo 149 e dallíarticolo 153, colui
che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è
punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere
diminuita [51; 154 c.p.m.g.].
156. Rimozione. ó La
condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza,
eccettuato quello preveduto dallíultimo comma dellíarticolo 151, importa
la rimozione [29].
Capo IV
Della mutilazione e
della simulazione díinfermità.
157. Procurata infermità
a fine di sottrarsi permanentemente allíobbligo del servizio militare.
ó Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente allíobbligo
del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto,
si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi
altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso,
è punito con la reclusione da sei a quindici anni [160-163, 242;
115 c.p.m.g.].
Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni
dellíarticolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare (1).
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
n. 112 del 23 aprile 1986, ha dichiarato, per contrasto con líart. 103,
comma 3, secondo periodo della Costituzione, líillegittimità costituzionale
dellíart. 134, comma 2, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, "nella parte
in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice
penale militare di pace appartengono alla cognizione dellíautorità
giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva".
158. Procurata infermità
a fine di sottrarsi temporaneamente allíobbligo del servizio militare.
ó Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente allíobbligo
del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto,
si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi
altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso,
è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine
di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di uníarma o di una
specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità
al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni,
o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio
di un corpo, di uníarma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata
idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile
al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è
derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica
la reclusione da cinque a dieci anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.
159. Simulazione díinfermità.
ó Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo
tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare,
è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione
è commessa a fine di sottrarsi allíobbligo del servizio militare,
stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare
fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un
particolare servizio di un corpo, di uníarma o di una specialità
[160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.
160. Fatti commessi dagli iscritti
di leva o durante lo stato di congedo. ó Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano anche:
1° agli iscritti di leva;
2° ai militari in congedo illimitato, per i
fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono
richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione
[115 c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.
161. Procurata inabilità
o simulata infermità a fine di sottrarsi allíadempimento di alcuno
dei doveri inerenti al servizio militare. ó Fuori dei casi
indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi
allíadempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in
qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una
infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione
militare fino a sei mesi [260].
Se dal fatto è derivata inabilità
al servizio militare, si applicano le disposizioni dellíarticolo 158 [115
c.p.m.g.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 157.
162. Circostanza aggravante per
i concorrenti nel reato. ó Nel caso di concorso di persone
in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata
[50] per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
Il pubblico ufficiale [357 c.p.], il medico, il
chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in
alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene
ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. Líaumento è
della metà, se il colpevole è un ufficiale [115 c.p.m.g.].
163. Pena militare accessoria.
ó Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando
non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29; 115 c.p.m.g.].
Capo V
Della distruzione, alienazione,
acquisto o ritenzione
di effetti militari.
164. Distruzione o alienazione
di oggetti díarmamento militare. ó Il militare, che distrae,
distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento,
le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti,
gli sono forniti dallíamministrazione militare come costituenti il suo
armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a
quattro anni.
165. Distruzione o alienazione
di effetti di vestiario o equipaggiamento militare. ó Il militare,
che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi
modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dallíamministrazione
militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare,
è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 47 c.p.m.g.].
166. Acquisto o ritenzione di
effetti militari. ó Chiunque acquista o per qualsiasi titolo
ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre
cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del
segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali
oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti
[712 c.p.].
Capo VI
Distruzione o danneggiamento
di opere, di edifici o
di cose mobili militari.
167. Distruzione o sabotaggio
di opere militari. ó Il militare, che, fuori dei casi preveduti
dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in
parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti,
depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate
dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione
(1).
Se il fatto è commesso per colpa, si applica
la reclusione militare fino a cinque anni [158 c.p.m.g.; 253 c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
168. Danneggiamento di edifici
militari. ó Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dellíarticolo
precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è
punito con la reclusione militare fino a cinque anni [170, 171, 260; 635
c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 170.
169. Distruzione o deterioramento
di cose mobili militari. ó Il militare, che, fuori dei casi
preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o
rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque
altra cosa mobile appartenente allíamministrazione militare, è
punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave
militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è
da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se
dal fatto è derivata la perdita della nave o dellíaeromobile, o
se líuna o líaltro non sia più atto al servizio cui era destinato
[170, 171, 260; 635 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 170.
170. Fatti colposi. ó
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso
per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
23 luglio 1987, n. 280, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 170, in relazione agli artt. 168 e 169 dello
stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, comma
3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
2 febbraio 1988, n. 143, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e
170 c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
19 maggio 1988, n. 585, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 170 c.p.m.p.,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, e 52, comma 3, Cost. in
quanto nellíordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi
rispetto a quelli già esaminati.
La Corte Costituzionale con ordinanza
del 22 febbraio 1989, n. 106, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 170 del
codice penale militare di pace, in relazione allíart. 169 dello stesso
codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza
del 10 marzo 1994, n. 82, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e
170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento allíart.
3 della Costituzione.
171. Circostanza aggravante e
circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.
ó Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1° si applica la reclusione non inferiore a
cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
2° la pena è diminuita, se, per la particolare
tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.
172. Uccisione o deterioramento
di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate
dello Stato. ó Il militare, che, senza necessità, uccide,
o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato
al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione
militare da sei mesi a quattro anni [160 c.p.m.g. e 638 c.p.].
Titolo III
Dei reati contro
la disciplina militare
Capo I
Della disobbedienza.
173. Nozione del reato e circostanza
aggravante. ó Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di
obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli
da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un
anno.
Se il fatto è commesso in servizio, ovvero
a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è
da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se
il fatto è commesso in occasione díincendio o epidemia o in altra
circostanza di grave pericolo [40, 174, 175; 328, 329 c.p.] (1).
______________________________
(1) V. art. 4, l. 11 luglio 1978,
n. 382.
Capo II
Della rivolta, dellíammutinamento
e della sedizione militare.
174. Rivolta. ó Sono
puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che,
riuniti in numero di quattro o più:
1° mentre sono in servizio armato, rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano,
omettono o ritardano di obbedire allíordine di deporle, intimato da un
loro superiore;
3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti,
rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi
o di rientrare nellíordine, fatta da un loro superiore (1).
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto
la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici
anni [138, 175-178].
La condanna importa la rimozione [29].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
27 gennaio 1995, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 174, comma 1, n. 3, c.p.m.p. sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 25, comma 2, della Costituzione.
175. Ammutinamento. ó
Fuori dei casi indicati nellíarticolo precedente, sono puniti con la reclusione
militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di
quattro o più:
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire
a un ordine di un loro superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto,
una domanda, un esposto o un reclamo (1).
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto
líammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità
per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero
se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o
di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a
due terzi [138, 176-178, 260].
La condanna importa la rimozione [29].
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si
applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso,
organizzato o diretto líammutinamento, nel qual caso la pena è
della reclusione militare fino a un anno.
______________________________
(1) Con sentenza n. 126/1985 (vedila
sub art. 180) la Corte Costituzionale ha ritenuto che non formava
oggetto di sindacato, sia pure conseguenziale, la fattispecie legale di
cui allíart. 175, comma 1, n. 2, che prevede Ö "una condotta diversa ó
per il solo fatto di essere reiterativa ó tanto da quella prevista dallíart.
180, comma 1 Ö, tanto da quella prevista dallíart. 180, comma 2, che non
forma oggetto di sindacato".
176. Provocazione del superiore.
ó Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti
è commesso nello stato díira determinato dal fatto ingiusto del
superiore, consistente in una violenza [43] o altra grave offesa verso
líinferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite
da un terzo alla metà.
177. Omesso rapporto. ó
Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli
articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia
avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione
militare è da uno a due anni [138].
178. Accordo a fine di commettere
rivolta o ammutinamento. ó Quando quattro o più militari
si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento
preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano allíaccordo
sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita
per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà [181].
179. Cospirazione per compromettere
la sicurezza del posto o líautorità del comandante. ó
Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine
di compromettere la sicurezza della nave o dellíaeromobile, del forte
o del posto, o di impedire líesercizio dei poteri del comandante, ciascuno
di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare
non inferiore a due anni [181].
180. Domanda, esposto o reclamo
collettivo, previo accordo. ó [Quando dieci o più militari,
collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa
domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito
con la reclusione militare fino a un anno] (1).
Se la domanda, líesposto o il reclamo è presentato
da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la
pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni [175, 181]
(2).
______________________________
(1) Con sentenza 2 maggio 1985, n.
126, la Corte Costituzionale ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 180, comma 1, per contrasto con gli artt. 2, 3, 21 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con la stessa
sentenza ha escluso che il giudice a quo "abbia sollevato analoga
questione di legittimità relativamente allíart. 180, secondo comma,
che prevede come distinto reato, e punisce con pena più severa,
la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di uníistanza,
esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica".
(2) La Corte Costituzionale con ordinanza
22 maggio 1987, n. 186, ha dichiarato manifestamente inammissibile, la
questione di legittimità costituzionale dellíart. 180, comma 2,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52 della Costituzione.
V. artt. 7 e 8, l. 11 luglio 1978,
n. 382.
181. Casi di non punibilità.
ó Nei casi indicati nei tre articoli
precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dallíaccordo prima che
sia commesso il reato per cui líaccordo è intervenuto, e anteriormente
allíarresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta
líesecuzione del reato per cui líaccordo è intervenuto.
182. Attività sediziosa.
ó Il militare [14], che svolge uníattività diretta a
suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio
alle armi o per líadempimento di servizi speciali, è punito con
la reclusione militare fino a due anni [265 c.p.] (1) (2).
______________________________
(1) V. nota sub art. 14.
(2) Con sentenza 11 febbraio 1982,
n. 31, la Corte Costituzionale ha ritenuto "non fondata la questione di
legittimità costituzionale Ö dellíart. 182, in riferimento allíart.
21, comma 1, Cost..
183. Manifestazioni e grida sediziose.
ó Il militare, che pubblicamente [266 c.p.] compie manifestazioni
sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce
un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno [654
c.p.] (1).
______________________________
(1) Con ordinanza 7 marzo 1984, n.
57, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dellíart. 183, in relazione
agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost..
184. Raccolta di sottoscrizioni
per rimostranza o protesta. Adunanza di militari. ó Il militare
[14], che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta
in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive,
è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
La stessa pena si applica al militare, che, per
trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente
promuove uníadunanza di militari, o vi partecipa [260] (1).
______________________________
(1) Con sentenza 11 febbraio 1982,
n. 31, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dellíart. 184, comma 2, ultima parte,
in riferimento agli artt. 17 e 21 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza
24 gennaio 1989, n. 24 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellíart.
184, comma 2, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 21
e 52, ult. comma, Cost.
185. Rilascio arbitrario di attestazioni
o dichiarazioni. ó Se più militari rilasciano arbitrariamente
attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno
di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260]
(1).
______________________________
(1) V. art. 9, l. 11 luglio 1978,
n. 382.
Capo III
Della insubordinazione.
186. Insubordinazione con
violenza. ó Il militare che usa violenza contro un superiore
è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [336 c.p.].
Se la violenza consiste nellíomicidio volontario,
consumato o tentato, nellíomicidio preterintenzionale ovvero in una lesione
personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite
dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata
[575, 56, 584, 582 e 583 c.p.] (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 1, l. 26 novembre 1985, n. 689. Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che usa violenza contro
un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza
consiste nellíomicidio, ancorché tentato o preterintenzionale.
Se la violenza contro il superiore
consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena
di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e la
reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.
Fuori dei casi preveduti dai commi
precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, è
punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore
è un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il
superiore non è un ufficiale".
Dellíultimo comma di questa precedente
disposizione, con sentenza 27 maggio 1982, n. 103, la Corte Costituzionale
ha dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto
con líart. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare
non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con
la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale".
Ha, inoltre, dichiarato in applicazione dellíart. 27 l. 11 marzo 1953,
n. 87, líillegittimità costituzionale del comma 2, limitatamente
alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni se il superiore
non è un ufficiale" e quindi "una volta sostituita relativamente
ad una delle varie ipotesi di insubordinazione la pena originariamente
prevista dal codice penale militare di pace con quelle stabilite dal codice
penale comune, non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la ragionevolezza
e la coerenza della disciplina, se non quella di eliminare, mediante la
pronuncia di incostituzionalità, le pene estremamente più
severe previste dal c.p.m.p. divenute logicamente incompatibili con quelle
applicabili, secondo il codice penale comune" per effetto della sentenza
25 maggio 1979, n. 26.
La Corte Costituzionale, con ordinanza
10 luglio 1991, n. 327, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 186, comma
2, c.p.m.p., in riferimento allíart. 3 Cost.
187. Circostanze aggravanti.
ó Nella ipotesi di cui allíarticolo precedente la pena può
essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto
o il militare preposto al servizio o il capo di posto (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 2, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Per i reati preveduti dallíarticolo
precedente:
1° se ricorre alcuna delle circostanze
indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive
sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;
2° se il superiore offeso è
il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo
di posto, la pena può essere aumentata".
188. Circostanza attenuante:
cause estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7,
l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Quando alcuno dei fatti enunciati
nellíarticolo 186 è commesso per cause estranee al servizio e alla
disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio
e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare
o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene
sono diminuite da un terzo alla metà.
Le disposizioni del comma precedente
non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale,
sia punibile con la morte".
189. Insubordinazione con minaccia
o ingiuria. ó Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad
un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare
da sei mesi a tre anni [336 c.p.].
Il militare, che offende il prestigio, líonore o
la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con
la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].
Le stesse pene si applicano al militare, che commette
i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica,
telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia
altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 3, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che minaccia
un superiore, in sua presenza, ovvero offende líonore, il prestigio o
la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la
reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale,
e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale.
Le stesse pene si applicano al militare,
che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica,
o con scritti o disegni, diretti al superiore".
Del primo comma di questa precedente
disposizione, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio 1982, n.
103, aveva dichiarato líillegittimità costituzionale, per contrasto
con líart. 3 Cost., limitatamente alle parole "con la reclusione militare
da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale e da uno a
cinque anni, se il superiore, non è un ufficiale". La Corte Costituzionale
con sentenza 31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice
penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma
e 27, comma 1, della Costituzione.
190. Circostanze aggravanti.
ó Le pene stabilite dallíarticolo precedente sono aumentate [50]:
1) se la minaccia è usata per costringere
il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere
o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire
comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso è il comandante
del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna
delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo 339 del codice
penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel
secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare
da tre anni a quindici anni (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Le pene stabilite dallíarticolo precedente
sono aumentate:
1° se la minaccia è usata
per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri,
ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio,
ovvero per influire comunque sul superiore;
2° se il superiore offeso è
il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo
di posto;
3° se ricorre alcuna delle circostanze
indicate nel primo comma dellíarticolo 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze
indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione
militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso è un ufficiale,
e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale".
191. Minaccia o ingiuria
in assenza del superiore. ó (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7,
l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi preveduti dai due articoli
precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso,
ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito
con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è
un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non
è un ufficiale".
192. Circostanza attenuante: cause
estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato)
(1).
(1) Articolo abrogato dallíart. 7,
l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi preveduti dai tre articoli
precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio
e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per
servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave
militare o di un aeromobile militare, la pena è diminuita".
193. Funzioni esercitate dal superiore.
ó (Abrogato) (1).
(1) Articolo abrogato dallíart. 7, l. 26 novembre
1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano,
qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando
il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o
giudiziarie esercitate dal superiore".
194. Provocazione del superiore. ó (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7,
l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei reati preveduti dagli
articoli precedenti è commesso nello stato díira determinato da
un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo
che líinferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione
è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre
pene sono diminuite da un terzo alla metà".
Capo IV
Dellíabuso di autorità.
195. Violenza contro un inferiore.
ó Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito
con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nellíomicidio volontario,
consumato o tentato [575, 56, 584 c.p.], nellíomicidio preterintenzionale,
ovvero in una lesione personale grave o gravissima [582 e 583 c.p.], si
applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena
detentiva temporanea può essere aumentata [50, 198, 209, 238-241]
(1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 5, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che usa violenza contro
un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a
cinque anni.
Se la violenza consiste nellíomicidio,
ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale
gravissima o grave [583 c.p.], si applicano le corrispondenti pene stabilite
dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata".
Con sentenza 20 giugno 1984, n. 173,
la Corte Costituzionale aveva dichiarato líillegittimità costituzionale,
per contrasto con líart. 3 Cost. del comma 1, limitatamente alle parole
"con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", poiché,
a seguito della sentenza n. 103 del 1982 della stessa Corte, "líinferiore
che usi insubordinazione con violenza contro il superiore è sottoposto
a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a lui si applicano
anche in tali casi le pene previste nel codice penale comune Ö". Si è
venuta così a determinare uníirrazionale ed ingiustificata disparità
di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a seconda che
essa sia compiuta dallíinferiore oppure dal superiore, sicché la
precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dellíinferiore, risulta
ora addirittura capovolta a danno del superiore.
La Corte Costituzionale con sentenza
13 maggio 1991, n. 203, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellíart.
195, comma 2 ultima parte c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, comma
2, 25, comma 2, 27, comma 1, Cost.
196. Minaccia o ingiuria a un
inferiore. ó Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad
un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare
da sei mesi a tre anni [336 c.p.].
Il militare, che offende il prestigio, líonore o
la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con
la reclusione militare fino a due anni [341 c.p.].
Le stesse pene si applicano al militare che commette
i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica,
telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia
altro mezzo di comunicazione, diretti allíinferiore [3412].
La pena è aumentata se la minaccia è
grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dellíarticolo
339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel
secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare
da tre a quindici anni [198, 199, 238-241] (1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 6, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Il militare, che minaccia un inferiore,
in sua presenza, ovvero offende líonore o il decoro di un inferiore, in
sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
La stessa pena si applica al militare,
che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica,
o con scritti o disegni, diretti allíinferiore.
Si applica la reclusione militare
fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa
in uno dei modi indicati nellíarticolo 339 del codice penale".
La Corte Costituzionale con sentenza
4 aprile 1985, n. 102, ne aveva dichiarato líillegittimità costituzionale
per contrasto con líart. 3 Cost. limitatamente alle parole "la reclusione
militare fino a tre anni", poiché a seguito della sentenza n. 103/1982
(vedila sub art. 189), la minaccia ad un inferiore veniva ad essere
punita più severamente rispetto a quella contro il superiore, nonostante
líintrinseca maggiore gravità.
197. Circostanza attenuante: cause
estranee al servizio e alla disciplina militare. ó (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 7,
l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Nei casi indicati nel primo comma
dellíarticolo 195 e nellíarticolo 196, se la violenza, la minaccia o líingiuria
è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare,
la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà".
198. Provocazione. ó
Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso
nello stato díira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dellíinferiore,
e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia,
alla pena dellíergastolo è sostituita la reclusione non inferiore
a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà
(1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 8, l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli precedenti è commesso nello stato díira determinato da
un fatto ingiusto dellíinferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo
che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita
la reclusione non inferiore a venti anni; allíergastolo è sostituita
la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite
dalla metà a due terzi".
La Corte Costituzionale con sentenza
31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198 codice penale militare,
sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma della Costituzione,
in quanto non comportano una scriminante anche per il reato di cui allíart.
189, comma 2, c.p.m.p.
Capo V
Disposizione comune
ai capi terzo e quarto.
199. Cause estranee al servizio
o alla disciplina militare. ó Le disposizioni dei capi terzo
e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è
commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori
dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non
si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile
militare [o in luoghi militari] (1) (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
del 24 gennaio 1991, n. 22, ha dichiarato líillegittimità
costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p., limitatamente alle parole: "o in
luoghi militari".
La Corte Costituzionale, con ordinanza
29 marzo 1991, n. 138, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p.
ó già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle
parole "o in luoghi militari" ó sollevata in riferimento agli artt. 3
e 52 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
5 febbraio 1992, n. 45, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 199 c.p.m.p., nella parte in cui dispone líapplicabilità
del reato speciale di insubordinazione ai fatti commessi per cause estranee
al servizio ed alla disciplina militare, per la sola circostanza della
presenza dei militari riuniti per servizio in riferimento agli artt. 3
e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza
28 novembre 1994, n. 405, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 199 del codice penale militare di pace sollevata
in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
(2) Articolo così sostituito
dallíart. 9 della l. 26 novembre 1985, n. 689.
Il testo originario era il seguente:
"Se alcuno dei fatti preveduti dai
capi terzo e quarto è commesso a causa díonore, nelle circostanze
indicate nellíarticolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni
di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena
della reclusione".
Capo VI
Del reato militare di duello.
Sezione I
Disposizione generale.
200. Disposizioni penali applicabili.
(1) ó In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o
di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni
del codice penale [394 ss. c.p.] relative ai reati suindicati, si applicano
quelle delle sezioni seguenti.
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
Sezione II
Del duello fra superiore e inferiore.
201. Inferiore che sfida il superiore;
accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un
superiore, anche se la sfida non è accettata, è punito,
se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due
anni.
Il superiore, che accetta la sfida, è punito
con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.
Se il duello avviene [44 c.p.], si applica la reclusione
militare da uno a sette anni per líinferiore, e da sei mesi a tre anni
per il superiore.
202. Superiore che sfida líinferiore;
accettazione; duello. ó Il militare, che sfida a duello un
inferiore, anche se la sfida non è accettata, è punito,
se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.
Líinferiore, che accetta la sfida, è punito
con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non
avvenga.
Se il duello avviene, si applica la reclusione militare
da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per
líinferiore.
203. Promozione dellíinferiore.
ó Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che
líinferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore,
ma per cause di servizio anteriori alla promozione.
Sezione III
Del duello fra eguali.
204. Sfida; accettazione; duello.
ó Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado,
anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello
non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.
La stessa pena si applica al militare, che accetta
la sfida, sempre che il duello non avvenga [260].
Il duellante è punito con la reclusione militare
fino a tre anni.
Sezione IV
Disposizioni comuni
alle sezioni seconda e terza.
205. Casi di non punibilità.
ó Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato
il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti
[208 e 209].
206. Circostanze aggravanti e
circostanza attenuante. ó Le pene stabilite dalle disposizioni
delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:
1° se la sfida è portata o il duello
avviene per causa di servizio;
2° se il duello avviene, senza che la vertenza
sia stata deferita al giurì díonore e da questo decisa, ovvero
dopo che il giurì díonore ha deciso che non víera ragione a contesa
o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.
Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni
precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato
indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
207. Esclusione della rimozione.
ó La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti
non importa la rimozione.
208. Omesso deferimento della
vertenza al giurì díonore. ó Ciascuno dei militari rappresentanti
delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre
la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giurì
díonore, è punito con la reclusione militare fino a un anno [205].
209. Casi di applicazione delle
pene stabilite per la insubordinazione, líabuso di autorità, líomicidio
e la lesione personale. ó Se ricorre alcuna delle circostanze
prevedute dal primo comma dellíarticolo 397 del codice penale, in luogo
delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
1) quelle contenute nei capi terzo [186 ss.] e quarto
[195 ss.] di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
2) quelle relative ai reati contro la vita e líincolumità
individuale, preveduti da questo codice [222 ss.] e dal codice penale
[575 ss.], nel caso di scontro fra militari di pari grado.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite
quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo
di chi ne è líautore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini
o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo
si applicano anche a chi ha provocato il duello con líintento di carpire
denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, líapplicazione delle
disposizioni dellíarticolo 629 del codice penale.
210. Facoltà di non rinviare
a giudizio o di non pronunciare condanna. ó Nei casi preveduti
dallíart. 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale,
il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio [345], e, qualora
si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal
pronunciare condanna [372-388].
Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga
di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può
diminuire la pena da un terzo a due terzi.
211. Duello fra militari
in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone
estranee alle forze armate dello Stato. ó (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dallíart. 5,
l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Fuori dei casi in cui ricorrono le
circostanze prevedute dagli articoli 238 a 241, si applicano le disposizioni
relative al duello fra eguali nel caso di sfida, accettazione di sfida
o duello:
1° fra militari in servizio o
considerati tali e militari in congedo;
2° fra militari in servizio o
considerati tali e persone estranee alle forze armate dello Stato".
Capo VII
Della istigazione a delinquere.
212. Istigazione a commettere
reati militari. ó Salvo che la legge disponga altrimenti, il
militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a
commettere un reato militare [37], è punito, se líistigazione non
è accolta [115 c.p.], ovvero se líistigazione è accolta
ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque
anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore
alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce
líistigazione (1).
La stessa pena si applica se líistigato è
un militare in congedo illimitato, e líistigazione si riferisce ad uno
dei reati per i quali, secondo líart. 7 di questo codice, ai militari
in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare [78,
98, 214; 414 c.p.].
Se il colpevole è superiore dellíistigato,
la condanna importa la rimozione [29] (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 266 c.p., nella parte in cui non prevede che per líistigazione
di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata
in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato
al quale si riferisce líistigazione".
(2) Articolo così sostituito
dallíart. 3 l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Salvo che la legge disponga altrimenti,
il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi
o in congedo a commettere un reato militare, è punito, se líistigazione
non è accolta, ovvero se líistigazione è accolta ma il reato
non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni.
Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà
della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.
Se il colpevole è superiore
dellíistigato, la condanna importa la rimozione".
213. Istigazione di militari a
disobbedire alle leggi. ó Il militare, che commette alcuno
dei fatti díistigazione o di apologia indicati nellíarticolo 266 del codice
penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle
pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.
Le stesse pene si applicano al militare, che istiga
iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.
La condanna, quando non ne derivi la degradazione
[28], importa la rimozione [29] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
21 marzo 1989, n. 139 ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 266 c.p. nella parte in cui non prevede che per líistigazione
di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata
in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato
al quale si riferisce líistigazione.
214. Militari in congedo. ó
Le disposizioni dellíart. 212 si applicano anche se il fatto è
commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché líistigazione
si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali
è prevista, a norma dellíart. 7 del Codice penale militare di pace,
líapplicabilità della legge penale militare ai militari in congedo
(1).
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario così disponeva:
"Le disposizioni degli articoli precedenti
si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo".
Titolo IV
Reati speciali contro líamministrazione
militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio
Capo I
Del peculato e della
malversazione militare.
215. Peculato militare. ó
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra
cosa mobile, appartenente allíamministrazione militare, se líappropria,
[ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri] (1), è punito
con la reclusione da due a dieci anni [219; 314, 357 c.p.] (2).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza
13 dicembre 1991, n. 448, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 215 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a
profitto proprio o di altri".
La Corte Costituzionale con ordinanza
12 maggio 1988, n. 539, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 3 l. 9 dicembre
1941, n. 1383, sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza
del 22 ottobre 1990, n. 473, ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dellíart. 215 c.p.m.p., sollevata
in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza
del 19 dicembre 1990, n. 553, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 215 c.p.m.p.,
sollevata in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza
2 febbraio 1990, n. 60, e successiva sentenza di correzione di errore
materiale del 12 aprile 1990, n. 214, ha dichiarato manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dellíart. 219 c.p.m.p.,
con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
(2) Líart. 3 della l. 9 dicembre
1941, n. 1383 dispone:
"3. Il militare della Guardia di
finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente
delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria
o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di
cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia líamministrazione
o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite
dagli artt. 215 e 219 del c.p.m. di pace, ferme restando le sanzioni pecuniarie
delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati
appartiene ai Tribunali militari".
216. Malversazione a danno di
militari. ó Il militare incaricato di funzioni amministrative
o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio
o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare
e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è
punito con la reclusione da due a otto anni [219; 315 c.p.].
217. Peculato e malversazione
del portalettere. ó Il militare incaricato del servizio di
portalettere, che commette líappropriazione o la distrazione preveduta
dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae
a profitto proprio o di altri, con danno dellíamministrazione militare
o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo
servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite
da un terzo alla metà [219].
218. Peculato militare mediante
profitto dellíerrore altrui. ó Il militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando, che, nellíesercizio di esse, giovandosi dellíerrore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o allíamministrazione
militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre
anni [28, 29, 219; 316 c.p.].
219. Pena accessoria. ó
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando
non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29].
Capo II
Reati di falso.
220. Falso in fogli di licenza,
di via e simili. ó Il militare,
che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o
un permesso o una autorizzazione di libera uscita o díingresso o di libera
circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in
un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno
di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la
reclusione militare fino a un anno.
La stessa pena si applica al militare, che fa uso
di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente,
da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro
militare e non alterato [476 c.p.].
221. Usurpazione di decorazioni
o distintivi militari. ó Il militare, che porta abusivamente
in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche,
specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione
militare fino a sei mesi [260; 164 c.p.m.g.; 498 c.p.].
[La stessa disposizione si applica al militare in
congedo, che commette il fatto suindicato, quando indossa, ancorché
indebitamente, líuniforme militare] (1).
______________________________
(1) Comma abrogato dallíart. 5, l.
23 marzo 1956, n. 167.
Capo III
Reati contro la persona.
222. Percosse. ó Il
militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia
nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino
a sei mesi (1).
Tale disposizione non si applica, quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante
di un altro reato [133, 134, 142-145, 186, 195, 209, 238-241 e 260; 581
c.p.] (2).
__________________________________________________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza
3 luglio 1997, n. 224, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dellíart. 222 del codice penale militare
di pace in relazione allíart. 260, secondo comma, dello stesso codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo
comma, della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con ordinanza
12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente
agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice,
in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.
223. Lesione personale. ó
Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare
da due mesi a due anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci
giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli
articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare
fino a sei mesi [225, 260; 582 c.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza
25 febbraio 1988, n. 229, ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981,
n. 689, 223 e 260 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
14 aprile 1988, n. 467, ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981,
n. 689, 223 e 260 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., in quanto
ripropone ó senza ulteriori motivazioni ó identica questione già
dichiarata manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale con ordinanza
12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente agli
artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice, in relazione
agli artt. 3 e 103 della Costituzione.
224. Lesione personale grave o
gravissima. ó Se la lesione personale, commessa dal militare
a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da
due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica
la reclusione da cinque a dodici anni [583 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza
12 settembre 1995, n. 431, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dellíart. 37, comma 1, del codice penale militare di pace, unitamente
agli artt. 223 e 224, nonché allíart. 222 dello stesso codice,
in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione.
225. Circostanza aggravante e
circostanza attenuante. ó Nei casi preveduti dai due articoli
precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se
ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nellíarticolo 576
del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna
delle circostanze aggravanti indicate nellíarticolo 577 di detto codice,
ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti
è commesso a causa díonore, nelle circostanze indicate nellíarticolo
587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita
la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
226. Ingiuria. ó Il
militare, che offende líonore o il decoro di altro militare presente,
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con la reclusione militare fino a quattro mesi.
Alla stessa pena soggiace il militare, che commette
il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti
o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione militare fino
a sei mesi, se líoffesa consiste nellíattribuzione di un fatto determinato
[141, 189, 196, 228, 260; 594 c.p.].
227. Diffamazione. ó
Il militare, che, fuori dei casi indicati nellíarticolo precedente, comunicando
con più persone, offende la reputazione di altro militare, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione militare fino a sei mesi.
Se líoffesa consiste nellíattribuzione di un fatto
determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è
della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se líoffesa è recata a un corpo militare,
ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate
[191, 228, 260; 595 c.p.].
228. Ritorsione. Provocazione.
ó Nei casi preveduti dallíarticolo 226, se le offese sono reciproche,
il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei
fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato díira determinato
da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso [599 c.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
31 maggio 1990, n. 278, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 228, comma 2 e 198, codice penale militare
di pace, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 52, comma ultimo e
27, comma 1, della Costituzione.
229. Minaccia. ó Il
militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione militare fino a due mesi.
Se la minaccia è grave, si applica la reclusione
militare fino a sei mesi.
Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati
nellíarticolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione
militare fino a un anno [141, 146, 189, 196, 260; 612 c.p.].
Capo IV
Reati contro il patrimonio.
230. Furto militare. ó
Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, è punito con la reclusione militare
da due mesi a due anni.
Se il fatto è commesso a danno dellíamministrazione
militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni
[231-233; 624 c.p.].
La condanna importa la rimozione [29] (1).
Agli effetti della legge penale militare, sotto
la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le
navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo,
dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione
di servizio.
______________________________
(1) Con sentenza 10 marzo 1983, n.
49 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dellíart. 230, comma 3, in riferimento
allíart. 3 della Costituzione per difetto di rilevanza.
La Corte Costituzionale, con sentenza
7 novembre 1989, n. 490, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 230, comma 3, c.p.m.p., sollevata, con riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost..
La Corte Costituzionale, con sentenza
2 febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dellíart. 230, comma
3, c.p.m.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3,
Cost.; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dellíart. 166 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi
1 e 3, Cost. in relazione allíestensione alle pene accessorie degli effetti
della sospensione condizionale.
231. Circostanze aggravanti. ó
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto
dal primo comma dellíarticolo precedente, e da due a sette anni nel caso
preveduto dal secondo comma dellíarticolo stesso:
1° se il colpevole usa violenza sulle cose [392
c.p.] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
2° se il colpevole porta in dosso armi [585
c.p.] o narcotici, senza farne uso;
3° se il fatto è commesso con destrezza,
ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
4° se il fatto è commesso da tre o più
persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.
Se concorrono due o più delle circostanze
indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre
con altra fra quelle indicate nellíarticolo 61 del codice penale o nellíarticolo
47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel
caso preveduto dal primo comma dellíarticolo precedente, e la reclusione
da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dellíarticolo
stesso [232, 233; 625 c.p.].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione
[28], importa la rimozione [29].
232. Furto a danno del superiore
al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nellíabitazione
dello stesso superiore. ó Il militare addetto al personale
servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, síimpossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine
di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione
da due a sette anni.
La disposizione del comma precedente si applica
anche se il fatto è commesso, nellíabitazione del superiore, a
danno di persona con questo convivente.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel
primo comma dellíarticolo precedente, la pena è della reclusione
da tre a dieci anni.
Se concorrono due o più delle circostanze
indicate nel primo comma dellíarticolo precedente, o se alcuna di dette
circostanze concorre con altra fra quelle indicate nellíarticolo 61 del
codice penale o nellíarticolo 47 di questo codice, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni [233].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione
[28], importa la rimozione [29].
233. Furto díuso o su cose di
tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.
ó Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:
1° se il colpevole ha agito al solo scopo di
fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo líuso momentaneo,
è stata immediatamente restituita (1);
2° se il fatto è commesso su cose di
tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
3° se il fatto è commesso su oggetti
di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire
a deficienze del proprio corredo [260; 626 c.p.].
Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna
delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo
comma dellíart. 231.
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con
sentenza 10 gennaio 1991, n. 2, ha dichiarato líillegittimità
costituzionale dellíart. 233, comma 1, n. 1, del c.p.m.p., nella parte
in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione,
dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Con
sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, la Corte Costituzionale ha dichiarato
líillegittimità dellíart. 626, comma 1, n. 1, del codice penale,
per contrasto con líart. 27, comma 1, della Costituzione, nella parte
in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione
della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
La Corte Costituzionale, con sentenza
29 aprile 1991, n. 179, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 233, comma
1, n. 1 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27, commi 1e 3
Cost., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla
mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa
sottratta, per essere stata già dichiarata la illegittimità
costituzionale in parte qua della norma suddetta con sent. n. 2
del 1991. Ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 233, comma 1, n. 1 c.p.m.p., sollevata in relazione
agli artt. 27, commi 1 e 3, e 3 Cost., nella parte in cui non estende
la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta
dovuta a colpa del soggetto agente.
234. Truffa. ó Il militare,
che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé
o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è
punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni [640 c.p.].
La pena è della reclusione militare da uno
a cinque anni:
1° se il fatto è commesso a danno dellíamministrazione
militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare
(1);
2° se il fatto è commesso, ingenerando
nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o líerroneo
convincimento di dover eseguire un ordine dellíAutorità.
La condanna importa la rimozione [29] (2) (3).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza
23 luglio 1996, n. 298, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellíart. 1, comma
primo, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (concessione
di amnistia), sollevata in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza
5 dicembre 1997, n. 379, ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dellíart. 1, comma
1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione
di amnistia), sollevate, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza
25 luglio 1997, n. 272, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile
1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede
líapplicazione dellíamnistia per il delitto di truffa militare aggravata,
previsto e punito dallíart. 234, secondo comma, del codice penale militare
di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dallíart.
61, n. 7, del codice penale; e ai sensi dellíart. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, líillegittimità costituzionale dellíart.
1, comma 1, lettera c, numero 4, della legge 11 aprile 1990,
n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia),
nella parte in cui non prevede la concessione dellíamnistia per il delitto
di truffa militare aggravata, previsto e punito dallíart. 234, secondo
comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza
aggravante prevista dallíart. 61, numero 7, del codice penale.
La Corte Costituzionale, con ordinanza
2 marzo 1990, n. 105, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 234, comma ult., e 235,
comma ult., c.p.m.p., e dellíart. 166 c.p., sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
(3) La Corte Costituzionale con sentenza
11 dicembre 1997, n. 383, ha dichiarato:
a) non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma,
del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono líautomatica
applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
b) manifestamente inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 29
e 234, terzo comma, nella parte in cui prevedono la rimozione soltanto
per i militari che rivestono un grado o appartengono a una classe superiore
allíultima, e degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace,
sollevate, in riferimento allíart. 3 della Costituzione.
235. Appropriazione indebita.
ó Il militare, che, per procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile
di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è
punito con la reclusione militare fino a tre anni [646 c.p.].
Se il fatto è commesso su cose possedute
a titolo di deposito necessario o appartenenti allíamministrazione militare,
la pena è aumentata.
Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario
o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze
del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi
[260].
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma,
la condanna importa la rimozione [29] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 234.
236. Appropriazione di cose smarrite
o avute per errore o caso fortuito. ó È punito con la
reclusione militare fino a sei mesi:
1° il militare, che, avendo trovato, in luogo
militare [230], denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non
li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
2° il militare, che si appropria cose appartenenti
ad altri militari o allíamministrazione militare, delle quali sia venuto
in possesso per errore altrui o per caso fortuito [260].
Se il colpevole conosceva il proprietario della
cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare
fino a due anni [647 c.p.].
237. Ricettazione. ó
Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare
a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro
o cose provenienti da un qualsiasi reato militare [37], o comunque si
intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito
con la reclusione militare fino a due anni [648 c.p.].
Se il denaro o le cose provengono da un reato militare,
che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una
pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche quando líautore del reato, da cui il denaro o le cose provengono,
non è imputabile [85 c.p.] o non è punibile [46, 384 e 649].
La condanna, quando non ne derivi la degradazione
[28], importa la rimozione [29].
Titolo V
Disposizioni relative ai militari
in congedo, ai mobilitati civili
e alle persone estranee
alle forze armate dello Stato
Capo I
Disposizioni
per i militari in congedo.
238. Reati commessi dal militare
in congedo a causa del servizio prestato. (1)
ó È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice
il militare in congedo [7] che, a causa del servizio prestato, commette
verso un militare in servizio [3, 5] o in congedo alcuno dei fatti preveduti
dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché
il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui
il militare ha cessato di prestare servizio alle armi [186-198, 200-211,
241].
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
239. Reati commessi contro militari
in congedo a causa del servizio prestato. ó È punito
a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in
servizio alle armi [3] o considerato tale [5], che, a causa del servizio
prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti
dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro [186-198,
200-211, 241].
240. Reati commessi contro militari
in congedo che vestono, ancorché indebitamente, líuniforme militare.
(1) ó Il militare in servizio alle armi [3], o considerato
tale [5], che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto
e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo
mentre questi veste, ancorché indebitamente, líuniforme militare,
è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice
[186-198, 200-211, 241].
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
241. Militari in congedo assoluto.
(1) ó Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano
anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere
alle Forze armate dello Stato.
______________________________
(1) Articolo così sostituito
dallíart. 4, l. 23 marzo 1956, n. 167.
Capo II
Disposizioni per i mobilitati
civili.
242. Mutilazione o infermità
procurata o simulazione díinfermità. ó Chiunque, a fine
di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si
procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità
o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli
157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette
i fatti predetti a fine di sottrarsi allíobbligo del servizio militare.
Tuttavia, la pena è diminuita [51, 160; 115 c.p.m.g.].
243. Abbandono del servizio da
parte del mobilitato civile. (1) ó Chiunque, appartenendo al
personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero
a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione
dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente
assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi
a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei
mesi a due anni.
La stessa pena si applica al militare dispensato,
allíammesso a ritardo o allíesonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione,
che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel
comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per
oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non
vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.
Se il fatto è commesso da tre o più
persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se la durata dellíassenza non supera quindici giorni,
la pena può essere diminuita da un terzo alla metà [148;
146 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. artt. 26, 28, 35, 36, r.d.
31 ottobre 1942, n. 1611, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.
244. Violenza contro superiori
nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla
sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale
di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo precedente, usa violenza
[43] contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello
stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta líAutorità militare
preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito
con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso per cause estranee
al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato
da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dellíAutorità
militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
Se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché
tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o
grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.
Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata [186, 249].
245. Minaccia o ingiuria a superiore
nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla
sorveglianza disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale
di alcuno degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, minaccia un ingiusto
danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento
stesso, ovvero a chi rappresenta líAutorità militare preposta alla
sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua
presenza, líonore o il decoro, è punito con la reclusione militare
fino a tre anni.
La stessa pena si applica, se líingiuria è
commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti
o disegni, diretti alla persona offesa.
Se il fatto è commesso per cause estranee
al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato
da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dellíAutorità
militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà [189].
246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella
gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza
disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli
stabilimenti indicati nellíarticolo 243, rifiuta, omette o ritarda di
obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore
nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di
chi rappresenta líAutorità militare preposta alla sorveglianza
disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare
fino a otto mesi.
Se il fatto è commesso durante il servizio,
o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso,
la pena è aumentata [173].
247. Violenza usata da superiori
nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza
disciplinare. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno
degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, usa violenza [43] contro
un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento
stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.
Se il colpevole ha reagito in stato díira determinato
da un fatto ingiusto dellíinferiore, la pena è diminuita dalla
metà ai due terzi.
Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto
è commesso da chi rappresenta líAutorità militare preposta
alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente
allo stabilimento medesimo.
Se la violenza consiste nellíomicidio, ancorché
tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano
le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva
temporanea è aumentata [50, 195, 249].
248. Minaccia o ingiuria
a un inferiore. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno
degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, minaccia un ingiusto danno
a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento
stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, líonore o il decoro, è
punito con la reclusione militare fino a otto mesi.
La pena è della reclusione militare fino
a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei
modi indicati nellíarticolo 339 del codice penale.
Le stesse pene si applicano, se il fatto è
commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti
o disegni, diretti alla persona offesa.
Si applica la disposizione del secondo comma dellíarticolo
precedente [196].
249. Violenza a causa díonore.
ó Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è
commesso a causa díonore nelle circostanze indicate nellíarticolo 587
del codice penale (1), si applicano le disposizioni di detto codice.
______________________________
(1) Líart. 587 c.p. è stato
abrogato dallíart. 1, l. 5 agosto 1981, n. 442.
250. Ostruzionismo o sabotaggio
nei lavori. ó Chiunque, appartenendo al personale di alcuno
degli stabilimenti indicati nellíarticolo 243, ostacola il corso dei lavori,
ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro
affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se dal fatto è derivato grave danno, si
applica la reclusione militare non inferiore a sette anni (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 243.
251. Violazione di disposizioni
dellíAutorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.
ó Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è
punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente
o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto
dallíAutorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il
preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:
1° ritarda od omette di comunicare notizie o
dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi allíattività
dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;
2° presenta allíAutorità suindicata domanda
di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità
superiore a quella necessaria e sufficiente;
3° aliena le materie prime o i prodotti industriali
assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi
diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
4° omette o trascura la manutenzione degli impianti
dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità
produttiva;
5° procede, senza autorizzazione dellíAutorità
suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti,
oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari (1).
______________________________
(1) V. art. 35, r.d. 31 ottobre 1942,
n. 1611.
Capo III
Disposizioni per i piloti non
militari di navi militari
o aeromobili militari,
per i capitani di navi mercantili
e per i comandanti
di aeromobili civili.
252. Pilota che cagiona la perdita,
ovvero líinvestimento, líincaglio o líavaria della nave. ó
Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta
o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui
condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena
(1).
Il pilota, che cagiona líinvestimento di una nave
militare [112] da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta
o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave
avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni [105-109,
258, 275].
Se il fatto è commesso per colpa, si applica:
1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso
preveduto dal primo comma;
2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto
dal secondo comma.
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
253. Pilota che abbandona la nave. ó Il
pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto
scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni [111, 112, 258].
Se il fatto è commesso in caso di pericolo,
si applica la reclusione da tre a dieci anni.
254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda
di prestare servizio. ó Il pilota, che, incaricato di condurre una
nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta,
omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [173].
255. Pilota che
induce in errore il comandante. ó Il pilota di una nave militare
o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che,
mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce
in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la
reclusione da due a dieci anni.
Se líerrore del comandante deriva dalla colpa del
pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.
256. Perdita, investimento, avaria
o abbandono di un aeromobile. ó Le disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare,
relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del
pilota marittimo.
257. Reati di comandanti
di navi mercantili o aeromobili civili. ó Il comandante di
una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta
o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dellíaeromobile,
è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena (1).
Se il comandante si separa dal convoglio, si applica
la reclusione fino a tre anni [275].
Se il fatto è commesso per colpa, la pena
è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo
comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo
comma.
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
258. Circostanze attenuanti. ó Quando,
nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dellíarticolo 252 e
dal primo comma dellíarticolo 253, ricorrono particolari circostanze,
che attenuano la responsabiltà del colpevole, alla pena di morte
(1) è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le
altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.
(1) V. nota sub art. 22.
259. Rifiuto di assistenza
a nave o aeromobile militare. ó Il comandante di una nave mercantile
o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette
di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare líassistenza
chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione
da uno a tre anni.
Titolo VI
Disposizioni comuni
ai titoli precedenti
260. Richiesta di procedimento.
ó I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende
il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono
a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più
elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano [8-12,
127 e 313 c.p.; 342 c.p.p.].
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello
preveduto dal numero 2° dellíart. 171 sono puniti a richiesta del
comandante del corpo (1) o di altro ente superiore, da cui dipende il
militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a
corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale
dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di
grado, il superiore in comando o il più anziano (2).
Agli effetti della legge penale militare, per i
militari non appartenenti allíesercito, al comandante del corpo è
sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello
Stato.
Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma,
la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese
dal giorno, in cui líAutorità ha avuto notizia del fatto che costituisce
il reato.
Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:
1° se il colpevole non è militare, alla
richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la
richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando
dellíunità, presso cui è costituito il tribunale militare
competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita
la richiesta del comandante dellíunità, presso cui è costituito
il tribunale militare competente;
2° se più sono i colpevoli e alcuno di
essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del
militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate
dello Stato, che sono concorse nel reato.
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza
18 dicembre 1991, n. 449, ha dichiarato líillegittimità costituzionale
dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a
richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante
del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa
dalla condotta contestata.
(2) La Corte Costituzionale è
stata chiamata più volte a pronunziarsi sulla legittimità
costituzionale dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p.
Così, Corte Cost., sent. 6
marzo 1975, n. 42, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., una questione di legittimità costituzionale
dellíart. 260, comma 2, c.p.m.p.
Ed ancora, Corte Cost., ord. 14 luglio
1967, n. 177, che ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento
allíart. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale della
stessa norma.
V., pure, Corte Cost., sent. 22 luglio
1976, n. 189, che ha dichiarato infondata, con riferimento agli artt.
2, 3, 28 e 52 Cost., una questione di legittimità costituzionale
della citata disposizione di legge.
La Corte Cost. con ordinanza 10 maggio
1978, n. 60, ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale
dello stesso articolo.
V. anche la sentenza 26 luglio 1979,
n. 84, con la quale la Corte Cost. ha dichiarato "líillegittimità
costituzionale dellíart. 378, comma terzo, l. 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F" (in base alla quale líingegnere capo del Genio civile promoveva
líazione penale per le contravvenzioni previste dalla stessa legge), in
quanto "contrasta con líart. 112 Cost., che attribuisce al P.M.
(salve le eccezioni costituzionalmente previste) líesercizio dellíazione
penale, senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nellíadempimento
di tale doveroso ufficio".
Con ordinanza 25 giugno 1981, n. 112
la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, comma 2,
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..
Con sentenza 18 giugno 1982, n. 114,
la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dellíart. 260, comma 2, in riferimento allíart. 112 Cost..
Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dellíart. 260, comma 2, in riferimento allíart. 3 Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza
12 novembre 1987, n. 397, ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dellíart. 260, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza
16 dicembre 1996, n. 396, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dellíart. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con ordinanza
3 luglio 1997, n. 224, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dellíart. 222 del codice penale militare
di pace in relazione allíart. 260, secondo comma, dello stesso codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo
comma, della Costituzione.
libro
I| libro III
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