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Fonte:
Dott. Vito Maggi, Procura della Repubblica, Napoli
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LIBRO TERZO Titolo
I
261. Applicazione
delle disposizioni del codice di procedura penale. ó Salvo
che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura
penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari,
sostituiti: Dellíesercizio della giurisdizione militare Capo
I
262. Unicità della giurisdizione militare. ó La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.
263. Giurisdizione
militare in relazione alle persone e ai reati militari.
ó Appartiene ai tribunali militari la cognizione
dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile
la legge penale militare [103, ultimo comma, Cost.] (1).
[264.
Connessione di procedimenti. (1) ó Tra i procedimenti
di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti
di competenza dellíautorità giudiziaria militare si ha connessione
solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo
da più persone riunite o da più persone anche in tempi
e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in
danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi gli
uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne,
al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità
[132, c.p.p.] (2). Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari. [265.
Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1) ó Durante líistruzione,
quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione
militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria,
il giudice militare, se proscioglie dallíimputazione le prime, rinvia
le altre allíAutorità giudiziaria ordinaria per líulteriore corso
del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
266. Effetti
della connessione sulla competenza dellíAutorità giudiziaria
militare e su quella dellíAlta Corte di giustizia.
(1) ó Nel caso di connessione fra procedimenti
di competenza dellíAutorità giudiziaria militare e procedimenti
di competenza dellíAlta Corte di giustizia, la competenza per tutti
appartiene allíAlta Corte, osservate le disposizioni del regolamento
giudiziario del Senato.
[267.
Giurisdizione militare italiana in territorio estero. ó Presso
i corpi di spedizione allíestero, líesercizio della giurisdizione militare
italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che
concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza
di accordi, dagli usi internazionali] (1).
268. Sostituzione
della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. (1)
ó Nei paesi nei quali i trattati e gli
usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale,
alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana,
inerente ai corpi di spedizione allíestero, alle navi militari e agli
aeromobili militari. Disposizioni generali Capo
I 269. Officialità
dellíazione penale. ó Per
i reati soggetti alla giurisdizione militare, líazione penale è
pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta [o la querela] [260],
è iniziata díufficio in seguito a rapporto (1), a referto, a
denuncia o ad altra notizia del reato [112 Cost.].
[270.
Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
(1) ó Nei procedimenti di competenza del giudice militare, líazione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può
essere proposta davanti ai tribunali militari. Del giudice. Sezione
I 271. Disposizione
generale. ó La legge relativa
allíordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione
e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.
Della competenza. §
1.
272.
Competenza dei tribunali militari [territoriali]. (1) ó Appartiene
ai tribunali militari [territoriali] (1) la cognizione dei reati soggetti
alla giurisdizione militare, [esclusi quelli di competenza dei tribunali
militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate
concentrate] (2).
[273.
Reati commessi in navigazione o allíestero. (1) ó La cognizione
dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o allíestero, salva
la disposizione dellíarticolo 282, appartiene al tribunale militare
del luogo in cui seguì líarresto o la consegna o la volontaria
costituzione dellíimputato nel territorio dello Stato [10 c.p.p.].
274.
Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
ó Per i reati di diserzione [148 ss.], di mancanza alla chiamata
[151] e di allontanamento illecito [147], è competente il tribunale
militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale líimputato
apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.
[275.
Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.
ó Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 2521
e numero 1) del terzo comma, e 257, è competente il tribunale
militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).
276. Effetti
della connessione sulla competenza per territorio. ó
La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti
per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare
del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso
di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.
Della competenza dei tribunali militari di bordo (1). ______________________________
[277.
Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. ó Appartiene
ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla
giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi
persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo díequipaggio di
una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda
da uníAutorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente,
faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di
un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.
[278.
Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. ó I
tribunali militari di bordo giudicano altresì:
[279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. ó Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali].
[280. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi. ó Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare líimputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, líimputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio].
[281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario. ó Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o allíestero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dellíultimo comma dellíarticolo 49 del codice di procedura penale].
[282.
Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. ó
La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate (1). ______________________________ (1) Articoli abrogati, per il tempo di pace, dallíart. 16, comma 1, l. 7 maggio 1981, n. 180. [283. Tribunali allíinterno e allíestero. ó La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate allíinterno è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce. Per la competenza dei tribunali
militari presso forze armate concentrate allíestero, oltre le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce, si osservano
gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno
al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali.
Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante
bando]. Dei conflitti di competenza. 284. Denuncia
e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.
ó [Quando più giudici militari contemporaneamente prendono
o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul
conflitto spetta al tribunale supremo militare]. (1) I commi tra parentesi sono abrogati implicitamente dallíart. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180. Della rimessione dei procedimenti. 285. Casi
di rimessione e norme relative. ó [In ogni stato del procedimento
di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina,
sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica il
tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno
a un altro tribunale militare.
286. Effetti
del procedimento per rimessione. ó
Il procedimento per rimessione non sospende [líistruzione o] (1) il
giudizio, [salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza
di sospensione] (2); nel qual caso rimane salva la facoltà di
compiere gli atti urgenti.
287. Applicazione
delle norme del codice di procedura penale. ó In quanto non
sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento
per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare
si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49 c.p.p.].
Della incompatibilità, dellíastensione e della ricusazione del giudice. 288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per la incompatibilità, líastensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, allíastensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dellíarticolo seguente [34-44 c.p.p.].
289. Incompatibilità
speciali per i procedimenti militari. ó Oltre i casi indicati
negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale (1), non possono
sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento,
far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo militare]
(2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
Delle parti. Sezione
I 290. Esercizio dellíazione penale da parte del pubblico ministero. ó Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita líazione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].
291. Attribuzioni
del procuratore militare della Repubblica. (1)
ó Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la
direzione del procuratore generale militare della Repubblica:
Dellíimputato.
[292.
Dubbio sulla identità personale dellíimputato nel giudizio davanti
al tribunale supremo militare. ó Quando il dubbio sulla identità
personale dellíimputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo
militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche díufficio, líistruzione
sullíincidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il
quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).
[293.
Difensori. (1) ó Qualora occorra tutelare il segreto politico
o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento
non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il
consulente tecnico non militare] (1).
[294.
Disciplina dei difensori militari. ó Il difensore militare,
nominato di ufficio o scelto dallíimputato, non può rifiutare
líincarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente
ha facoltà di concedere la dispensa.
295. Disciplina
dei difensori non militari. ó
(Abrogato) (1). Degli atti processuali. Sezione
I 296. Obbligo díosservanza delle norme processuali. ó Nei procedimenti di competenza dellíAutorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando líinosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare [124 c.p.p.].
[297.
Rilascio di copie, di estratti o di certificati. ó Il rilascio
di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento
penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero].
(1)
298. Notificazione degli atti. ó In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti allíufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].
299. Notificazioni
ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti
o custodi di cose sequestrate. ó
Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire,
come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti
ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto
o telegrafico, diretto dallíAutorità procedente al comando da
cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio allíAutorità
procedente líattestato della fatta intimazione. Delle nullità. 300. Nullità
non sanabili. ó Le nullità
stabilite dallíarticolo 178 del codice di procedura penale (1) non possono
essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato
e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate díufficio.
Della istruzione Capo
I Sezione
I §
1. 301. Persone
che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. ó
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione
dellíarticolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate,
nellíordine seguente:
302. Subordinazione
della polizia giudiziaria militare. ó
Le persone indicate nellíarticolo precedente esercitano le loro attribuzioni
sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica
e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni,
che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza
gerarchica [59 c.p.p.] (1).
303. Arresti, ispezioni o perquisizioni. ó Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.
304.
Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della
Repubblica. ó Terminate le operazioni, le persone indicate nellíarticolo
301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate
al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].
305. Sanzioni
disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria
militare. ó Le persone indicate
nellíarticolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali
non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono
o ritardano líesecuzione di un ordine dellíAutorità giudiziaria
militare, ovvero eseguono líordine soltanto in parte o negligentemente,
sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta
del procuratore generale militare della Repubblica [69 c.p.p. e 16-20
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1). Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare della Repubblica. 306. Assunzione
di atti di polizia giudiziaria. ó Il procuratore militare
della Repubblica [prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare
la istruzione sommaria] (1), può procedere direttamente, o per
mezzo delle persone indicate nellíarticolo 301, ad atti di polizia giudiziaria,
secondo le norme del paragrafo precedente. 307. Assistenza
del cancelliere. ó Il procuratore
militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito
dal cancelliere (1). Della libertà personale dellíimputato. §
1. [308.
Arresto in flagranza. ó Le persone indicate nellíarticolo
301 devono procedere o far procedere allíarresto di chiunque è
colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva
o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti
dai regolamenti per líaccesso in luoghi militari].
[309.
Arresto fuori dei casi di flagranza. ó Fuori dei casi di
flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato,
ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può
essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza
di un mandato od ordine di cattura o di arresto dellíAutorità
giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui
il militare dipende ritenga di adottare] (1).
310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dallíAutorità militare. ó Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dellíAutorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dallíAutorità militare, allíarresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.
311. Arresto
in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dallíAutorità militare.
ó Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione
ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito [a mandato od ordine]
(1) dellíAutorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere allíarresto
dellíimputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti
o altri luoghi dipendenti dallíAutorità militare, líAutorità
giudiziaria ordinaria ne fa richiesta allíAutorità militare,
la quale è tenuta a porre immediatamente líimputato a disposizione
dellíAutorità giudiziaria.
[312.
Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica.
ó Il procuratore militare della Repubblica, appena líarrestato è
stato posto a sua disposizione, procede allíinterrogatorio, e, se ritiene
che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dellíarticolo
390 o nellíarticolo 379 del codice di procedura penale, ordina che sia
posto in libertà] (1). Dei mandati [313.
Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. ó
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso
il mandato di cattura contro líimputato:
[314.
Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. ó
Può essere emesso il mandato di cattura contro líimputato di
reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva
non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei
reati di duello preveduti da questo codice] (1).
[315.
Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti.
ó Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti,
si osservano le disposizioni dellíarticolo 278 del codice di procedura
penale] (1).
[316.
Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. ó In ogni
stato dellíistruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano
il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
[317.
Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento;
successiva emissione del mandato di cattura. ó Fuori dei
casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto
mandato di comparizione o di accompagnamento.
[318.
Esecuzione dei mandati. ó I mandati di accompagnamento, di
arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per
la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene
líimputato; e ne è consegnata copia allíimputato stesso.
Della custodia cautelare. [319.
Scarcerazione dellíimputato: sottoposizione a cauzione o malleveria;
inoppugnabilità dellíordinanza relativa. ó Se, durante
líistruzione e dopo líinterrogatorio, è ordinata dal giudice
o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti,
ma rimangono motivi di sospetto, líimputato estraneo alle forze armate
dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad
altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.
[320.
Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1)
ó Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti
a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare
le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti
penali] (2).
[321.
Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. ó Dopo ordinata
la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente
alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente
del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dallíarticolo 314,
qualora líimputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).
Della libertà provvisoria. [322.
Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. ó
Allíimputato, che si trova nello stato di custodia cautelare, può
essere conceduta la libertà provvisoria.
[323.
Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria:
cauzione o malleveria. ó [La libertà provvisoria può
essere conceduta in ogni stato dellíistruzione e nel giudizio, [escluso
il giudizio davanti al tribunale supremo militare] (1).
Della istruzione formale. Sezione
I [324.
Casi in cui è obbligatoria líistruzione formale. (1)
ó Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge
stabilisce la pena di morte o quella dellíergastolo, si procede con
istruzione formale.
[325.
Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.
(1) ó Líistruzione formale è compiuta dal
giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
[326.
Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.
ó Il procuratore militare della Repubblica deve vigilare e, occorrendo,
richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la
istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario,
al procuratore generale militare della Repubblica] (1).
Disposizioni speciali. §
1. [327.
Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dallíAutorità
militare da parte del giudice istruttore militare. (1) ó
Quando si deve procedere a ispezione [244-246 c.p.p.] o perquisizione
[247-252 c.p.p.] in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti
dalla Autorità militare il giudice istruttore, osservate le disposizioni
dei regolamenti per líaccesso in luoghi militari, procede alla ispezione
o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da
esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando
il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni
di giustizia].
328. Esperimenti
giudiziali. ó Ferma la disposizione
dellíultimo comma dellíarticolo 219 del codice di procedura penale (1),
nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono
vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio,
la disciplina o líordine dei luoghi militari. Dei periti e dei consulenti tecnici. 329. Nomina del perito. ó Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [220 ss. c.p.p.].
330. Consulenti
tecnici. ó (Abrogato) (1).
331. Incapacità
o incompatibilità del perito. (1) ó Oltre i casi di
incompatibilità o incapacità del perito e del consulente
tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare
ufficio di perito o consulente tecnico líufficiale che ha compilato
il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari allí[istruzione]
(2).
332. Termine
per la presentazione della relazione del perito. ó Quando
per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del
perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce,
per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non
può superare la durata di due mesi. Questo termine può
essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore
militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel
termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni
dellíarticolo 231 del codice di procedura penale (1). Degli atti
suindicati il giudice fa compilare processo verbale. (1) Nel testo originario era citato líart. 321 del c.p.p. del 1930. Degli interpreti. 333. Nomina dellíinterprete. ó Quando è necessario ricorrere allíopera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [143 ss. c.p.p.].
334. Incapacità
o incompatibilità dellíinterprete. ó
Oltre i casi díincapacità o díincompatibilità dellíinterprete,
stabiliti dal codice di procedura penale [144 c.p.p.], non può
prestare líufficio díinterprete líufficiale che ha compilato il rapporto
o la denuncia, o che ha proceduto ad [atti preliminari alla istruzione]
(1). Del sequestro per il procedimento penale. 335. Sequestro
in luoghi dipendenti dallíAutorità militare. ó Quando
si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi
dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per líaccesso
nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
[336.
Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio. (1)
ó Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene
atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta
di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi
di segreto militare o di segreto díufficio, il giudice, ove non ritenga
fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale
militare della Repubblica, il quale provvede a norma dellíart. 339,
se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre
che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione
concerne un segreto díufficio].
337. Nomina
del custode delle cose sequestrate. ó Nei procedimenti per
reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo
comma dellíarticolo 259, comma primo, del codice di procedura penale
(1), se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato
senza obbligo di cauzione. Dei testimoni.
[338.
Segreto professionale. ó Il diritto di astenersi dal testimoniare,
determinato dal segreto professionale a norma dellíart. 351 del codice
di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa
di un imputato davanti ai tribunali militari] (1). [339.
Segreto díufficio. (1) ó Nei casi preveduti dallíarticolo
202 del codice di procedura penale (2), quando il giudice istruttore
ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti
al procuratore generale militare della Repubblica, che ne informa il
Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per
il delitto preveduto dallíarticolo 372 del codice penale, senza líautorizzazione
del Ministro medesimo]. [Della chiusura della istruzione formale] (1). ______________________________ (1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. [340.
Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero. ó
Compiuta líistruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore
militare della Repubblica.
[341.
Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza
del tribunale militare. ó Il giudice istruttore, se ritiene
che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico
ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità,
provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero,
il quale ha líobbligo di presentare senzíaltro le sue requisitorie definitive
in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza
nel dibattimento] (1).
[342.
Sentenza díincompetenza. ó Quando il giudice istruttore ritiene
che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare,
ovvero allíAutorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice
speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina líinvio degli atti allíAutorità
competente.
[343.
Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà
personale dellíimputato. (1) ó Il giudice istruttore, se
riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale
al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico
dellíimputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con ordinanza, il rinvio
dellíimputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere
il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione
dellíarticolo 210.
[344.
Sentenza di proscioglimento. ó Nel caso di proscioglimento,
è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure
di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere
revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure
di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice] (1).
345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello. ó Nel caso preveduto dallíarticolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo [372].
[346.
Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore. ó
La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare,
contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura
penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo
o della nave a cui appartiene] (1).
347. Notificazione
della sentenza del giudice istruttore. ó (Abrogato)
(1). [348.
Impugnazione della sentenza istruttoria. ó Contro la sentenza
del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara
la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare
della Repubblica può proporre ricorso al tribunale supremo militare.
[349.
Assenza dellíimputato. ó Se líimputato non si è potuto
arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio,
questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura
penale; e se líimputato appartiene a un corpo o a una nave, è
posta allíordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto
essa è trasmessa al comandante dellíuno o dellíaltra] (1).
Della istruzione sommaria. [350.
Casi in cui si procede con istruzione sommaria. (1) ó Fuori
dei casi preveduti dal primo comma dellíarticolo 324, il procuratore
militare della Repubblica procede con istruzione sommaria, quando si
verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nellíarticolo
389 (2) del codice di procedura penale.
[351.
Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.
(1) ó Il procuratore militare della Repubblica, se ritiene che
non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati,
o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare
di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune
richieste.
[352.
Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.
(1) ó La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la
citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti
formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del
grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene].
Della riapertura dellíistruzione. [353.
Riapertura dellíistruzione e procedimento relativo. (1) ó
La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal
codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni
del codice stesso].
Del giudizio Capo
I Sezione
I 354. Scelta
del difensore; avvertimento da parte del cancelliere.
ó (Abrogato) (1).
355. Nomina
díufficio del difensore allíimputato latitante. ó (Abrogato)
(1).
356.
Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo.
Consulente tecnico. ó (Abrogato) (1).
357. Sanatoria
delle nullità verificatesi nella istruzione. ó (Abrogato)
(1).
358. Fissazione
del dibattimento e notificazione dellíavviso relativo. ó
Il presidente fissa il giorno e líora del dibattimento.
[Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria] (1). ______________________________ (1) Sezione integralmente abrogata con líentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. 359. Richiesta
di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore;
eccezioni di nullità. ó (Abrogato) (1).
(1) Articolo abrogato dallíart. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
[360.
Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.
(1) ó Il decreto di citazione a giudizio contiene:
[Disposizioni
comuni ai procedimenti [361.
Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione
di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.
(1) ó Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione
formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni
dei due ultimi commi dellíarticolo 406 e quelle degli articoli 410,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura
penale.
[362.
Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione. (1)
ó Quando sia necessario procedere allíesame di un testimonio prossimo
a partire in navigazione, il presidente, sullíistanza delle parti o
anche díufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta
anche prima dellíapertura del dibattimento, delegando allíuopo il giudice
istruttore del tribunale militare o líAutorità giudiziaria ordinaria.
[363.
Notificazione allíimputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione
di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici. (1)
ó Le notificazioni allíimputato estraneo alle forze armate dello Stato,
che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di
procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti].
Del dibattimento e della sentenza.
364. Applicazione
delle norme del codice di procedura penale. ó Nei procedimenti
davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento
e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura
penale [470 ss. c.p.p.] relative al giudizio davanti ai tribunali, con
le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
Del dibattimento. 365. Comparizione
dellíimputato. ó Alla udienza dei tribunali militari, líimputato
deve comparire personalmente (1).
[366.
Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato. (1) ó Nel
caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento
è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo
le disposizioni del capo primo di questo titolo.
[367.
Reati commessi in udienza; giudizio immediato. (1) ó Quando
è commesso un reato allíudienza di un tribunale militare, si
procede a norma dellíarticolo 476 (2) del codice di procedura penale.
[368.
Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione.
(1) ó Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito
dallíarticolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo
compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura,
salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o
rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la
sentenza di merito].
[369.
Letture permesse di deposizioni testimoniali. (1) ó Oltre
le deposizioni testimoniali indicate nellíarticolo 511 (2) del codice
di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni
ricevute a norma dellíarticolo 362 di questo codice].
Della sentenza. [370.
Deliberazione della sentenza. (1) ó Nel deliberare la sentenza,
il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate
nel primo comma dellíarticolo 527 (2) del codice di procedura penale.
371. Requisiti
formali della sentenza. ó Oltre i requisiti formali richiesti
dallíarticolo 546 del codice di procedura penale (1), la sentenza contiene:
372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna. ó Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dellíarticolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo [388].
373. Risarcimento
del danno. ó [Con la sentenza di condanna, líimputato è
condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni
cagionati dal reato. Del processo verbale di dibattimento. 374. Contenuto
del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.
ó Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo
le norme stabilite dal codice di procedura penale [480-483 c.p.p.] e,
oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere
la menzione: Dei giudizi speciali. 375. Del
giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per
decreto. ó Per i procedimenti davanti ai tribunali militari,
il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia
sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le
norme da essi stabilite. Del giudizio in contumacia. 376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. ó Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali [487-490 c.p.p.], salve le disposizioni dellíarticolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.
[377.
Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia. ó
Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione [148
ss.] e di mancanza alla chiamata [151 ss.], salvo che vi sia concorso
di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente
ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica].
[378.
Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso. (1) ó
Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata
allíimputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze
di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite
per le sentenze pronunciate in contraddittorio. Del giudizio direttissimo (1). ______________________________ (1) Líart.
233, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che: "Sono abrogate
le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo
in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice".
[379.
Casi e procedura del giudizio direttissimo. (1) ó Quando
una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di
competenza dei tribunali militari, il procuratore militare della Repubblica,
a disposizione del quale líarrestato è stato posto aí termini
dellíarticolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene
di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può
farlo subito condurre in stato díarresto davanti al tribunale militare,
se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché
líarresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima,
non oltre il decimo giorno dallíarresto. Se non è possibile provvedere
in tal modo, il procuratore militare della Repubblica procede con le
forme ordinarie, osservata la disposizione dellíarticolo 312].
[380.
Atti del giudizio direttissimo. (1) ó Nel giudizio direttissimo,
se líimputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato
dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò
non è avvenuto, dal presidente prima dellíapertura del dibattimento.
I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche
oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario
o da un agente di polizia giudiziaria.
[381. Sostituzione del
procedimento ordinario al giudizio direttissimo. (1) ó Chiuso il
dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione
formale. Del giudizio per decreto.
382. Casi
del giudizio per decreto. ó Nei procedimenti per reati militari,
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non
superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito
allíesame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene
che allíimputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore
a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare
che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento
(1).
383. Poteri
del presidente o del giudice relatore delegato. ó Nei casi
preveduti dai due primi commi dellíarticolo precedente, il presidente,
o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, se accoglie la richiesta
del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto,
senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna,
il presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, applica
la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per
la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le
spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione
delle cose sequestrate.
384. Requisiti
formali del decreto penale. Opposizione. ó
Il decreto di condanna contiene:
385. Procedimento
relativo allíopposizione. ó Líopposizione è proposta
dallíinteressato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale,
mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso
cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro
tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura líimmediata
comunicazione al tribunale competente.
[386.
Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento.
(1) ó Il procuratore generale militare della Repubblica, quando
abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori
dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta
una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento
al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio,
e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli
atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione
del procedimento nei modi ordinari]. Del ricorso per annullamento (1). ______________________________ (1) Líart.
3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ha riordinato il tribunale supremo militare
in corte militare di appello in attuazione del comma 2 della VI
disp. trans. della Costituzione. Líart. 6 della stessa legge ha dato
attuazione allíart. 111, comma 2, Cost., prevedendo il ricorso ordinario
per cassazione. Confortano questa interpretazione gli articoli 3, ultimo
comma, e 10 della l. 7 maggio 1981, n. 180 il primo dei quali ha attribuito
alla corte militare di appello la competenza del tribunale supremo militare
prevista dallíart. 45 dellíordinamento giudiziario militare, mentre
il secondo ha convertito in appello i ricorsi pendenti presso il tribunale
supremo militare. Dei casi nei quali si può ricorrere.
[387.
Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari. (1)
ó Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento
al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero
e dallíimputato per i motivi seguenti:
388. Ricorso
dellíimputato. ó Oltre che nei casi preveduti dallíarticolo
607 del codice di procedura penale (1), líimputato può ricorrere
anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal
pronunciare condanna aí termini dellíart. 210 di questo codice.
[389.
Termine per la presentazione del ricorso. (1) ó Il procuratore
militare della Repubblica e líimputato possono proporre ricorso per
annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei
tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.
Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza.
390. Dichiarazione
di ricorso. ó (Abrogato) (1).
[391.
Notificazione del ricorso del pubblico ministero allíimputato. (1)
ó Il ricorso proposto dal procuratore militare della Repubblica è
notificato, a pena di decadenza, allíimputato detenuto, entro tre giorni
dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.
[392.
Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso. (1)
ó I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione;
altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da
chi ha proposto líimpugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio
davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dallíavvenuta
notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria.
Il cancelliere appone allíatto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione,
e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore
generale militare della Repubblica.
[393.
Avviso al difensore. (1) ó Il cancelliere del tribunale supremo
militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni
dalla notificazione dellíavviso, può esaminare nella cancelleria
gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti.
Di questo avviso il cancelliere da immediata comunicazione al procuratore
generale militare della Repubblica, per gli effetti indicati nel secondo
comma dellíarticolo precedente].
[394.
Fissazione dellíudienza e conseguenti provvedimenti. (1)
ó Decorso il termine stabilito dallíarticolo precedente, il presidente
del tribunale supremo militare fissa líudienza e designa il relatore.
[395.
Deliberazione e sentenza. (1) ó [Per la deliberazione della
sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni
dellíarticolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.
[396.
Annullamento senza rinvio. (1) ó Ferme le altre disposizioni
dellíarticolo 620 del codice di procedura penale (2), il tribunale supremo
militare pronuncia líannullamento senza rinvio anche se il reato non
è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina
che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente].
[397.
Annullamento con rinvio. (1) ó Ferme in ogni altra parte,
in quanto applicabili, le disposizioni dellíarticolo 623 del codice
di procedura penale (2), se, a seguito di annullamento di una sentenza
di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è
rinviato ad altro tribunale militare.
[398.
Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
o rigetto del ricorso. (1) ó Nel caso in cui il tribunale
supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato
dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita
dallíarticolo 616 del codice di procedura penale] (2).
[399.
Limite dellíapplicazione della pena nel giudizio di rinvio.
(1) ó Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte
sia annullata su ricorso dellíimputato, il tribunale militare di rinvio
può infliggere una pena più grave di quella applicata
con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla
pena di morte]. Del ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare. [400.
Casi di ricorso. Presentazione dei motivi. (1) ó Contro la
sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto
o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il
procuratore generale militare della Repubblica e il condannato possono
proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.
Della revisione. [401.
Norma generale. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari
sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo
terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito
un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e
salve le modificazioni seguenti: Della esecuzione Capo
I
402. Applicazione
delle norme del codice di procedura penale. ó Salvo quanto
è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze
dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del libro decimo del codice di procedura penale (1), sostituito al Ministro
della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o,
se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende
il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale
che pronunciò la condanna [648 ss. c.p.p.].
403. Pluralità
di condanne per il medesimo fatto. ó Agli effetti del ragguaglio
delle pene, aí termini dellíart. 669 del codice di procedura penale
(1), nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili,
pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena
della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.
Disposizioni speciali.
[404.
Esecuzione della condanna alla pena di morte. ó La condanna
alla pena di morte è eseguita a cura dellíAutorità militare
e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del
Presidente della Repubblica [428; 25, 290, 294 c.p.m.g.].
405. Esecuzione
di pene detentive inflitte dal giudice militare. ó I regolamenti
militari (1) approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono
i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate
dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto,
si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa,
sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia
imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite allíestero.
406. Esecuzione
di pene detentive inflitte dal giudice ordinario. ó Le sentenze
di condanna a pene detentive, pronunciate dallíAutorità giudiziaria
ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali
non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite
a cura dellíAutorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore
della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della
Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi
il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento
al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.
407. Sostituzione
di pene. ó Se con la sentenza non è stata disposta
la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede
successivamente il pubblico ministero, díufficio o a richiesta del condannato.
408. Identificazione
delle persone arrestate per esecuzione di pena. ó Se viene
arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché
sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità
della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dellíarresto
la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione.
Quando riconosce che líarrestato non è il condannato, ne ordina
immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia,
ne rimette líaccertamento al tribunale militare competente per gli incidenti
di esecuzione.
409. Ufficio militare
di sorveglianza. (1) ó 1. Líufficio militare di sorveglianza è
costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
410. Esecuzione di pene pecuniarie. ó Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale [586 c.p.p.], in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
411. Esecuzione di pene accessorie.ó
La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione
dallíimpiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti
dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto
del Presidente della Repubblica.
412. Riabilitazione. ó
La Corte militare díappello (1), a domanda della persona riabilitata
a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione
in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale
militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga
necessari, che gli effetti dellíottenuta riabilitazione siano estesi
alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare
della sentenza. Dei
provvedimenti patrimoniali 413. Contestazione
sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice
ordinario. ó In caso di contestazione circa la proprietà
delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene
allíAutorità giudiziaria ordinaria [624 ss. c.p.p.].
Esecuzione delle misure di sicurezza.
414. Applicazione
delle norme del codice di procedura penale. ó Per la esecuzione
delle misure di sicurezza [74-76], si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del codice di procedura penale, [sostituito al ricorso
alla corte díappello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente,
il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del
tribunale supremo militare] (1). Della procedura dei tribunali militari di bordo (1) ______________________________ (1) Titolo soppresso per il tempo di pace dallíart. 8 l. 7 maggio 1981, n. 180. [415.
Istruzione preliminare. (1) ó Quando è commesso un
reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della
nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente
di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni
degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.
[416.
Atti di polizia giudiziaria in territorio estero. (1) ó Quando
sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni
o arresti in case private o stabilimenti civili, líufficiale incaricato
della istruzione ne informa il comandante, il quale, per líesecuzione,
si rivolge alle Autorità locali e al console italiano, qualora
ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.
[417.
Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare.
(1) ó Compiuti gli atti della istruzione preliminare, líufficiale
incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose
sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.
[418.
Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione díincompetenza.
(1) ó Il comandante, che, in base ai risultati dellíistruzione
preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza
della denuncia o del rapporto, ordina líarchiviazione degli atti, e,
qualora líimputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.
[419.
Rinvio diretto a giudizio. ó Il comandante, che, in base
ai risultati dellíistruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza
del reato, o per la confessione dellíimputato, o per altra circostanza,
la prova appare evidente, senza che occorra uníulteriore istruzione,
ordina, con decreto, che líimputato sia tradotto direttamente al giudizio
del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di
morte o con quella dellíergastolo o con una pena detentiva superiore
nel massimo a dieci anni. [420.
Ordine di procedere alla istruzione. (1) ó Fuori dei casi
indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda
alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti,
e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni
di pubblico ministero e di segretario.
[421.
Atti della istruzione. (1) ó Líufficiale incaricato delle
funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione
formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali,
sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni
del capo secondo del titolo quarto di questo libro [324 ss.].
[422.
Atti da compiersi in territorio estero. (1) ó Quando occorra
di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura
o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri
atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante,
a richiesta dellíufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda
al Ministro della difesa (2), se la nave non si trova dislocata allíestero,
o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per líesecuzione, alle competenti
Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del console, se
ivi si trova.
[423.
Chiusura della istruzione. (1) ó Compiuta líistruzione, líufficiale
che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nellíultimo
comma dellíarticolo 277.
[424.
Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie. (1) ó
Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dellíistruzione,
non è ammessa alcuna impugnazione].
[425.
Riapertura della istruzione. (1)
ó Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dellíarticolo
353.
[426.
Atti preliminari al giudizio. (1) ó Per gli atti preliminari
al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro.
Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale
sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto
di rinvio a giudizio].
[427.
Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento.
(1) ó Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo
del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.
[428.
Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia.
(1) ó Il comandante indicato nellíultimo comma dellíarticolo 277 provvede
alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati
negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:
[429.
Giudizio in contumacia. (1) ó Per il giudizio in contumacia,
si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378].
[430.
Ricorso per annullamento. (1) ó Fuori del caso preveduto
dallíarticolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari
di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale
supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima
costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla
pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata
a bordo di una nave che non si trovi dislocata allíestero.
[431.
Revisione. (1) ó Le sentenze dei tribunali militari di bordo
sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dallíarticolo
401.
[432.
Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena.
(1) ó Per la sostituzione di pene a norma dellíarticolo 407,
per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro
provvedimento relativo allíesecuzione, è competente il tribunale
militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati
rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario
militare]. Della estradizione 433. Estradizione
dallíestero. ó Se occorre chiedere a uno Stato estero la
estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento
di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare
della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli
gli atti e i documenti necessari (1).
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