Approvato dal Consiglio Nazionale Forense - 20 ottobre 1999
Preambolo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità
delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
Titolo I: principi generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi.
Art. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le
sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1'
infrazione.
Art. 3 Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed
alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di
valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo
mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione
deve essere unica.
Art. 4 Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite
dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l' immagine della classe forense.
L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Art. 8 Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò
appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito,
indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che
siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza
in dipendenza del mandato.
L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per
l'attività stragiudiziale.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che
cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti
ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento
dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi
di intervenuta segretazione dell'atto.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
per lo svolgimento delle attività di difesa;
alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato
e assistito;
in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a
quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi
patti attinenti a detta attività.
Art. 11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma
di legge.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere
con adeguata competenza.
L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13 Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l' attività.
Art. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti
falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne'
utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che
sappia essere false.
L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste
sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Art. 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo
carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
Art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative
alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere
del proprio Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo
in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste
siano venute meno.
Art. 17 Informazioni sull'esercizio professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attivita'
professionale, secondo correttezza e verita', nel rispetto della dignita'
e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e
riservatezza.
L'informazione e' data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (e' da escludere la possibilita' di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l'aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del
codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purche' propri
dell'avvocato o di studi legali associati o di societa' di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine.
Con riferimento ai siti gia' esistenti l'avvocato e' tenuto a procedere
alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza entro 120
giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettivita' o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o
negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e cosi' via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell'Ordine (in relazione alla modalita' e finalita' previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e
libri pubblicati, attivita' didattica, onorificenze, e quant'altro
relativo alla persona, limitatamente a cio' che attiene all'attivita'
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attivita' prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualita' (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualita' deve depositare presso il
Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validita' e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) E' consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell'ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi
per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (e' vietato pubblicare l'annuncio che
la prima consultazione e' gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall'articolo 19 del codice deontologico).
17.III) E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purche' il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Nuovo testo risultante dalle modifiche al Codice deontologico forense
approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 26 ottobre 2002 che novella: Divieto di pubblicità
-
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e
del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di
riservatezza.
L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettere,
rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a
diffusione internazionale.
E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari
rami di attività.
E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione
e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello
stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che
non siano coperte dal segreto di indagine.
Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire
fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere
il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
Art. 19 Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi.
Art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in
materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il
collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
Titolo II: Rapporti con i clienti
Art. 22 Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega.
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad
agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta
della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo
dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle
iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può
essere anche successiva.
L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega.
La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali
o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le
spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
Art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività
professionale.
Art. 25 Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
Art. 26 Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a
favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti
di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte,
sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un
collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.
L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata
tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Art. 29 Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla
sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che
il collega incaricato della stessa vi consenta.
Art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare
le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo,
ove non adempia la parte assistita.
Art. 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l'incarico.
L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel
modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando
non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
Art. 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per
le prestazioni svolte.
L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
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