Titolo III: Rapporti con la parte assistita
Art. 35 Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato
che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Art. 36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della
legge e dei principi deontologici.
L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti
o colpiti da nullità.
Art. 37 Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di
una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
Art. 38 Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti, é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o
a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non
può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie
attività professionali.
Art. 40 Obbligo di informazione
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare
il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo
reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del
processo.
E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze
o altri effetti pregiudizievoli.
Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del
denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari
ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di
renderne sollecitamente conto.
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione di documenti
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del
mandato quando questa ne faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale
riserva.
L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
Art. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla
parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte
assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico
della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato
una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato
é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le
somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché
sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato
conseguito.
Art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia
al mandato.
Art. 47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita
un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e'
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina
di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non
é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente
dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
Titolo IV: Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
Art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in
corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
Art. 49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad
effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa
quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia
comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52. Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura
penale, nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui
fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza,
e deve informare la persona che depone dell'importanza civile e morale
delle dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve raccogliere
tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione
fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.
Art. 53 Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile
in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del
legale avversario.
L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.
Art. 54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i
doveri di indipendenza e imparzialità.
Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né
come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in
corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando
all'incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporto con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei
confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere
di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.
Art. 57 Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone
su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale
e inerenti al mandato ricevuto.
L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola
sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità,
sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V: Disposizione finale
Art. 60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione
dei principi generali espressi.
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