Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
Commentato per articolo a cura di Michele
Iaselli
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CODICI DI DEONTOLOGIA
(ALLEGATO A)
A.1 CODICE DI
DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
(Provvedimento del Garante del 29 luglio
1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il
quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione
giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di
deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice e'
applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei praticanti
giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al
fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi
e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di
deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante
ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro
il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante
ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di
sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il
Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da
tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti
dall'attivita' giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha
formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal
Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n.
7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante,
sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996
e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia
e giustizia l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della legge, che
e' stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13
maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella
seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n.
1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli
interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia
trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n.
2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996,
il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali
della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la
liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica
si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale
per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e
vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi,
ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attivita'
giornalistica e per gli scopi propri di tale attivita', si differenziano
nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di
dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi
principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi
17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la
propria identita', la propria professione e le finalita'
. In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
della raccolta, salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o
renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita
artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista
non e' tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui
all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il
luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n.
675/1996. Le imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della gerenza
il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma
5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo
necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si
estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle
norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla
legge.
Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell'essenzialita' dell'informazione, evitando riferimenti a
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6 (Essenzialita' dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale
non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in
ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi
particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei
protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul
loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di
informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i
nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in
grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della
qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora,
tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i
limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini
riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare
se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore,
secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli
di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e
foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi,
salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e' tenuto
a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o
mentali.
Art. 10
(Tutela della dignita' delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati
analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita'
dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se
questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali
riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita'
dell'informazione e nel rispetto della dignita' della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica
il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale e' ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i
principi di cui all'art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963,
si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli
elenchi o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile
2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo
De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675
, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di
ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno
o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999
, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per
i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei
dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu'
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del
medesimo codice in base al principio di rappresentativita' a darne
comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volonta' di partecipare alla redazione del codice e fra i quali e' stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da
componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la
consultabilita' degli atti d'archivio riservati, del Centro di
Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione
nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, della Societa' per lo studio della
storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e
contemporanea, della Societa' per gli studi di storia delle istituzioni,
della Societa' italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia
d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione,
anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di
favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la
raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da
parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto
in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati
personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge
n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, societa'
scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato
all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI
In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza
frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede
alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione
dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il
legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del
d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano
dati personali per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere il
consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge
(l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio
1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e
integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve
pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di
deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a
rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale
per la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l.
31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la
ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a
figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di
rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita' dei soggetti
pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione delle
associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le
societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare l'equilibrio delle
diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti
storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate
(art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua
in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e
diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di
cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi
privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per
scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre
agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle
pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica
e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio
d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi
correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al
congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia
degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi,
svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I:
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica
e del diritto allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti
e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si
applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti
di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di comportamento dei
soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso
archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro
nazionalita', categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte
di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati
di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico,
i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella
misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni
e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento
dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel
preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito
della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art.
1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a
documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o
di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su
qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II:
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone alle
quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per
ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come
modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo
d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai
doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza propri
dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della
attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui
sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e
le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal
fine, operano in conformita' con i principi, i criteri metodologici e le
pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando
anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze
storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei documenti,
anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione
permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e
successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a
prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato
ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il
principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e, attenendosi
al quadro della normativa vigente, favorisce l'attivita' di ricerca e di
informazione nonche' il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio
in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire
banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata
sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalita' di
fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle
disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto
tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche'
i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non
rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche in via
confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o
comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle
stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati
personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione
dalla propria attivita'.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalita' che assicurino la
distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente
acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie
di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione
gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente
idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a
dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti
nel tempo, la sussistenza dell'interesse e' valutata anche in riferimento
al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l'identita' e l'attivita' svolta
dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III:
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di studio,
ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati
di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano
i documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi
perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi
di pertinenza ed indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 10:
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti hanno
diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere
riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che
divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli
contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2
puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le
questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati
istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata
dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui
al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente
che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti
riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalita'
della ricerca e le modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha
facolta' di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e' rilasciata a
parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della
parita' di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al
comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3,
prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele volte a consentire
la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la
dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della
ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi
delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare attenzione e' prestata al
principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che
possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente trattamento dei
dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono
essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita' degli
interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e
dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona
identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni
pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non
abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n.
281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza e' valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli
dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti nel loro
complesso. L'utente puo' diffondere i dati personali se pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la
riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10,
comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini
della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente
codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri
ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche'
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche
promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune
misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni
di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli
utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed e' considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il
proprio ordinamento, puo' altresi' escludere temporaneamente dalle sale di
studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente
codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla
consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono
tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono
segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto
1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita',
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di
ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno
o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica
e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal
codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca
scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la
garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico
nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei
dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu'
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato
tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi
codici in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volonta' di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali e' stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra
gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di
studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo
di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000,
n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle
procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al
Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001
in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico
nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002
sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su
mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente
rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10,
comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati
personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati
personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge
n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n.
281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
Preambolo
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di
rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica
ufficiale intesa quale patrimonio della collettivita', si svolga nel
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle
persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti
per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico
nazionale, per il perseguimento delle finalita' di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e
documenti internazionali in materia di attivita' statistica e, in
particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre
2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30
settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono
chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di non
discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in
. In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati
depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di
finanziamenti pubblici.
CAPO I:
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema
statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale
o per la produzione di informazione statistica, in conformita' ai
rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti
alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano
previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica
attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute
nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281,
e loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente
codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate
nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata
"Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende
inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato
per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e
diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico
nazionale o per effettuare informazione statistica in conformita' agli
ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di
dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di
tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che
faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi,
atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i
dati trattati.
Art. 3
(Identificabilita' dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione significativamente
probabile tra la combinazione delle modalita' delle variabili relative ad
una unita' statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato
afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto
di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre
a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per
collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo
anche conto delle effettive possibilita' di pervenire in modo illecito
alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo' ritenersi
non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di
probabilita' di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati
comunicati o diffusi, e' tale da far ritenere sproporzionati i mezzi
eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla
lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che puo'
derivarne, avuto altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti
criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali
e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita'
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla
soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di
riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono
soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita'
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle
variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere
diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre
fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in
cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino la medesima
modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario
per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e
la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono
individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3,
comma 1, lett. d), definisce anche le modalita' di rilascio dei dati
dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai
sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano
ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma
anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del
trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza
l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la
legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i
seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base
degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio' risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche
sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie
di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali interviste
telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso
per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' espresso,
puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione
dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo
consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II:
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato
o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono
raccolti per uno scopo statistico e' rappresentata l'eventualita' che essi
possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformita' a
quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30
luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso
l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto
previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si
considera resa se il trattamento e' incluso nel programma statistico
nazionale o e' oggetto di pubblicita' con idonee modalita' da comunicare
preventivamente al Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed
accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla
persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere differita per la
parte riguardante le specifiche finalita', le modalita' del trattamento
cui sono destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il
raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine -in relazione all'argomento o
alla natura della stessa- e purche' il trattamento non riguardi dati
sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere
fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti un impiego di
mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca
deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno due anni
dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che
esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge- in cui siano indicate
le specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le modalita'
seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni
che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico
nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale
possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati
individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con
gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non
identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o ad
istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a cui si
applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, e' consentita nell'ambito di specifici laboratori
costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai
ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva
dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello
oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di immissione e
prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il
laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori
che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva
verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle
norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i
dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati
personali a ricercatori operanti per conto di universita', altre
istituzioni pubbliche e organismi aventi finalita' di ricerca, purche' sia
garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti
per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche
nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di
effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti
dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini
di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i
soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita per i trattamenti
statistici, strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del
soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita' statistiche
tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita, previa
motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le
finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia
possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e,
comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal
soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalita'
perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi
comprese le finalita' di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art.
2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9
(Autorita' di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente
codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8,
segnalando al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III:
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo
da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli
interessati, procedendo altresi' alla designazione degli incaricati del
trattamento, secondo le modalita' di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita'
della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui
all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che
consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole,
evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite
pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di
rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa
autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di
cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo
necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 9 della Legge
e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari
per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per
le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti
livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile in ragione delle
particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della
Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo,
il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di
accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e
alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge,
l'interessato puo' accedere agli archivi statistici contenenti i dati che
lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o
l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la
natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi
spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i
dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non
producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla
variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e
con le metodologie statistiche adottate in conformita' alle norme
internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi
di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali
trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche
alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi
definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la
dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e
alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si
venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita'
statistica o di attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi,
ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali
devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e
delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere
favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purche' nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono
tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando
non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto
professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per
garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e
degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal
presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o
al titolare del trattamento.
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