Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
Commentato per articolo a cura di Michele
Iaselli
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DISCIPLINARE TECNICO IN
MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (ALLEGATO B)
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti
elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che
consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a
uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di
autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un
codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o
piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di adottare
le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente
riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in
possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di autenticazione, e'
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni
tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo' essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualita'
che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito
e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di
trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e' consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale
per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalita' con le quali il
titolare puo' assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici
in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita' di
operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle
copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa segretezza e
individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro
custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti
punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai
trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione
di ambito diverso e' utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi
omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente
all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati
necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la
sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale,
mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con
cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a
prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a correggerne
difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati
sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita' nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la disponibilita'
dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini
della loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino della
disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui
al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle
misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati
personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita', delle
responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle
misure minime adottate dal titolare. La formazione e' programmata gia' al
momento dell'ingresso in servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di
mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformita' al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per
la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo,
di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei
strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e
l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di
evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli
stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso
ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti
elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e
non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le
modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di
consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I
dati relativi all'identita' genetica sono trattati esclusivamente
all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei
trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il
trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di
soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione
riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento
effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del
documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi
da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento
delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti
dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche
per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o
giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono
controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera
che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e'
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono
dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi
accedono sono preventivamente autorizzate.
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI
EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA (ALLEGATO C)
(Artt. 46 e 53 del codice)
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