Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
Commentato per articolo a cura di Michele
Iaselli
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PARTE III: TUTELA
DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I: TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I: TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L’interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142,
per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 se-condo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
Commento
SEZIONE II:
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richie-ste, nonche' gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell’istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed e' presentato al
Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura,
e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta
elettroni-ca, telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
Commento
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente
infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, co-munque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu'
in-teressati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della colletti-vita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Re-pubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli
accertamenti.
Commento
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b),
se e' avviata un’istruttoria preli-minare e anche prima della definizione
del procedimento.
Commento
SEZIONE III:
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all’autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stes-se parti, e' stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
Commento
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere
proposto solo dopo che e' stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto
al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto
alla ri-chiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e'
fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessita',
ovvero ricorre altro giustificato motivo,
il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In
tal caso, il termine per l’integrale riscontro e' di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Commento
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscon-tro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e
reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della
sua valutazione e l'indi-cazione di un recapito per l’invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e'
autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e'
apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto
all'albo degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi
dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale
in conformita' alla normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative
alla sottoscrizione con firma digitale e
alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma
2, ovvero pre-sentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Commento
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1
e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro
sette giorni dalla data della sua pre-sentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento
in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Commento
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal
suo ricevimento la facolta' di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la
propria eventuale adesione spontanea. L’invito e' comunicato al titolare
per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7,
ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se
il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui
al comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore specia-le, e hanno facolta' di presentare memorie
o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e
documenti, non-che' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti
in contraddittorio anche median-te idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di
quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu'
perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzio-ne, ed e' comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in
ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e'
l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo
150, comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e
dall’articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedi-menti di cui all’ articolo 150, comma 1.
Commento
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il
provvedimento puo' essere adottato anche prima della co-municazione del
ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al ti-tolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla
data di presen-tazione, equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il pro-cedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del soccombente o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e'
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario,
del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello
Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Commento
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Commento
CAPO II:
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria
ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell’articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo'
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle
parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con
il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo
ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e puo' disporre la cita-zione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono deposi-tate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e
leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e'
necessario anche in relazione all’eventuale at-to del soggetto pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richie-sto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
Commento
TITOLO II:
L’AUTORITA’
CAPO I:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta compe-tenza delle materie
del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di pa-rita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere con-fermati per piu' di una volta; per tutta la durata
dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulen-za, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
suc-cessive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un’indennita' non eccedente nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presiden-te
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere
corrisposte a ca-rico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Commento
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il
compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o
non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e
di adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile
al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e
dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunita' di interventi
normativi richie-sti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trat-tamento dei dati personali e delle relative finalita',
nonche' delle misure di sicurez-za dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attivita' svolta e sullo
stato di attua-zione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o conven-zioni internazionali o
da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecu-zione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo
di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della con-venzione sull’uso dell’informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre
2000, che i-stituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali
e per l’efficace appli-cazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo'
anche invitare rappresentanti di un’altra autorita' a partecipare alle
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autori-ta',
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo'
richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto
ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del
Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Quando, per
esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al
presen-te comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e
il parere deve essere re-so definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita' giudiziaria in relazione
a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita'
informatica e' trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante.
Commento
CAPO II:
L’UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e
l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche'
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di
controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del
me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
Commento
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di
cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello
svolgi-mento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
pre-visti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e,
per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze fun-zionali e organizzative. Nelle more della piu' generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative
indipendenti, al personale e' attribuito l’ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell’Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di
amministra-zione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella
contabilita' specia-le, nonche' l’individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di leg-ge secondo le modalita' di cui
all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo o equipara-ti nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corri-spondente numero
di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
un’indennita' pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al
personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento
della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennita'
integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a
venti unita' ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante puo' avvalersi dell’opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non supe-riore a due
anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all’articolo 158 ri-veste, in numero non superiore a cinque unita', nei
limiti del servizio cui e' destinato e se-condo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a ta-le scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' sogget-to al
controllo della Corte dei conti.
Commento
CAPO III:
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al
titolare, al responsa-bile, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Commento
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un
altro luogo di pri-vata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l’assenso informato del ti-tolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale com-petente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con
de-creto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l’indifferibilita'
dell’accertamento.
Commento
Art. 159
(Modalita')
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo'
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli
ac-certamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata
copia dell'auto-rizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico
del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per
questa parte co-stituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo e' assente
o non e' designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribu-nale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima
delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con
preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Commento
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento e' stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della speci-ficita' della verifica, il componente designato puo'
farsi assistere da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi
dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo, da un numero delimitato di
addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati co-perti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei
riguardi di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee modalita' nel
rispetto delle reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione
istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta
dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l’efficacia e l’utilizzabilita' di atti, documenti e
provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
Commento
TITOLO III:
SANZIONI
CAPO I:
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all’interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 e' punita con
la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu'
interes-sati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Commento
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali e' pu-nita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.
Commento
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Commento
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Commento
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere applicata la
sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu'
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Commento
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
al-l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Commento
CAPO II:
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell’articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Commento
Art. 168
(Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Commento
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall’articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi,
anche con succes-sivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessita' o per l’oggettiva difficolta' dell’adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e'
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il
pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23
e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Commento
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143,
comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Commento
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e
114 e' punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Commento
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
Commento
TITOLO IV:
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I:
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, e'
cosi' modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 e' sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di
verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorita' di cui al comma
1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 e' soppresso;
c) l’articolo 11 e' sostituito dal seguente:
“11. 1. L’autorita' di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione
e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla
richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non e'
possibile fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti dall’autorita' di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.”;
d) l’articolo 12 e' abrogato.
Commento
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
“Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenu-to dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.”.
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: “puo' sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle
seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se cio' non e' possibile,”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la
parola: “l’originale” e' sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
“affigge avviso del de-posito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa
e sigillata”.
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto e' notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale e' diretta.”;
b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite
dalle seguenti: “al primo comma”.
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le pa-role da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: “maggiore celerita'” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza
o di tutela della dignita'”.
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e'
aggiunto il se-guente: ”L’intimazione di cui al primo comma, se non e'
eseguita in mani proprie del de-stinatario o mediante servizio postale, e'
effettuata in busta chiusa e sigillata.”.
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile e'
aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “Nell’avviso e' omessa
l’indicazione del debitore”.
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le
parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: ”informazioni, anche relative
alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive mo-dificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Quando la notificazione non puo' es-sere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalita' previste dall’articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente:
“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presenta-zione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modifica-zioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
“ 3. L’atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di rego-la mediante consegna di copia al destinatario oppure,
se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di
notifi-cazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che prov-vedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale
e alla copia dell’atto.”;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano
le indicazioni strettamente necessarie.”.
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
“e' scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti:
“e' effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma
1 e' sostituito dal seguente:
“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all’articolo 148, comma 3, del codice.”.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto.”;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
“L’agente po-stale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta
chiusa, del deposito”.
Commento
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1,
senza l’ausilio di strumenti elettronici ante-riormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne e' verificata
l’esattezza, com-pletezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per
la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' precedente ne da' no-tizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
tra-sformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone
informa-zione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di rego-lamento, puo' chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.
Commento
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: “median-te strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “,
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono, “.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordina-mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: “1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: “1. E’ istituito
il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione
delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e
con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e
successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente: “1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Con-siglio dei ministri l’adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle
carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto.”.
6. La denominazione: “Autorita' per l’informatica nella pubblica
amministrazione” con-tenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla
seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione”.
Commento
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utili-ta' anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzio-nale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle
informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
no-vembre 2000, n. 396.”.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce,
oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto
del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, ov-vero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: “Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.”.
Commento
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il
Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le
seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati per-sonali”.
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni
altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un
caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e'
tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta'
fondamentali dell’interessato, nonche' della relati-va dignita'.”;
b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanita'” sono
sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali”.
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano,
e' inserito, in fine, il seguente pe-riodo: “Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad e-scludere l’accesso
di terzi ai dati in esse contenuti. “.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' in data
11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: “e' acquisito unitamente al consenso
relativo al trattamento dei dati personali”.
Commento
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale;”.
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: “4,” e “,8”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10,
al Garante per la protezione dei dati personali”.
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e'
inserito il seguente:
“Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, com-ma 2, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici.
Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei
diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della
dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati
e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
Commento
CAPO II:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure
minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di
cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data
certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi
di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro
un anno dall’entrata in vigore del codice.
Commento
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004,
in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e'
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30
aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30
giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l’informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pedia-tra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche
in occasione del primo ulterio-re contatto con l’interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, e'
obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46
e 53, da riportare nell’allegato C), e' effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, con-tinua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l’attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
Commento
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' istituzionali, in
sede di prima applica-zione del presente codice e comunque non oltre il 31
marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello
iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilita' di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad
enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di
fuori ruolo o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilita' di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia
maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Commento
CAPO III:
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresi', abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori mi-dollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al
parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti
di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicura-tivo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in
campo scientifico e tecnologi-co;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di dif-fusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si os-servano
nella misura indicata dal medesimo codice.
Commento
CAPO IV:
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e
alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
Commento
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1
e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Commento
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156,
176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla mede-sima data si
osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli
149, com-ma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Commento
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