Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

Commentato per articolo a cura di Michele Iaselli
 

PARTE III: TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I: TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I: TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Art. 141 (Forme di tutela)
1. L’interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 se-condo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Commento

SEZIONE II: TUTELA AMMINISTRATIVA

Art. 142 (Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richie-ste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca, telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
Commento

Art. 143 (Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, co-munque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' in-teressati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della colletti-vita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.

Commento

Art. 144 (Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata un’istruttoria preli-minare e anche prima della definizione del procedimento.

Commento

SEZIONE III: TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

Art. 145 (Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Commento

Art. 146 (Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che e' stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla ri-chiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e' fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro e' di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Commento

Art. 147 (Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscon-tro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indi-cazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Commento

Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.
Commento

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito e' comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore specia-le, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, non-che' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche median-te idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu' perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzio-ne, ed e' comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedi-menti di cui all’ articolo 150, comma 1.
Commento

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della co-municazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al ti-tolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presen-tazione, equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il pro-cedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Commento

Art. 151 (Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Commento

CAPO II: TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in relazione all’eventuale at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-sto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Commento

TITOLO II: L’AUTORITA’
CAPO I: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153 (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di pa-rita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere con-fermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulen-za, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presiden-te della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Commento

Art. 154 (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunita' di interventi normativi richie-sti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trat-tamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurez-za dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attivita' svolta e sullo stato di attua-zione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o conven-zioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecu-zione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della con-venzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che i-stituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace appli-cazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un’altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autori-ta', prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione puo' procedere indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presen-te comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere re-so definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante.

Commento

CAPO II: L’UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155 (Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Commento

Art. 156 (Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgi-mento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri pre-visti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministra-zione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella contabilita' specia-le, nonche' l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di leg-ge secondo le modalita' di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equipara-ti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corri-spondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta un’indennita' pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennita' integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non supe-riore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 ri-veste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a ta-le scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' sogget-to al controllo della Corte dei conti.
Commento

CAPO III: ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al titolare, al responsa-bile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Commento

Art. 158 (Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di pri-vata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del ti-tolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale com-petente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con de-creto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l’indifferibilita' dell’accertamento.
Commento

Art. 159 (Modalita')
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli ac-certamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia dell'auto-rizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribu-nale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Commento

Art. 160 (Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento e' stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della speci-ficita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati co-perti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l’efficacia e l’utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
Commento

TITOLO III: SANZIONI
CAPO I: VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 e' punita con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interes-sati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Commento

Art. 162 (Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' pu-nita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Commento

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Commento

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Commento

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere applicata la sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Commento

Art. 166 (Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Commento

CAPO II: ILLECITI PENALI

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Commento

Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Commento

Art. 169 (Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l’oggettiva difficolta' dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Commento

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Commento

Art. 171 (Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Commento

Art. 172 (Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
Commento

TITOLO IV: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I: DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 e' sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorita' di cui al comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 e' soppresso;
c) l’articolo 11 e' sostituito dal seguente:
“11. 1. L’autorita' di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorita' di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;
d) l’articolo 12 e' abrogato.
Commento

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenu-to dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “puo' sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” e' sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del de-posito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.”;
b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le pa-role da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerita'” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignita'”.
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e' aggiunto il se-guente: ”L’intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del de-stinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.”.
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “Nell’avviso e' omessa l’indicazione del debitore”.
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: ”informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive mo-dificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non puo' es-sere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente:
“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presenta-zione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
“ 3. L’atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di rego-la mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notifi-cazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che prov-vedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “e' scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “e' effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente po-stale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.
Commento

Art. 175 (Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici ante-riormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne e' verificata l’esattezza, com-pletezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' no-tizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informa-zione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di rego-lamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.
Commento

Art. 176 (Soggetti pubblici)
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “median-te strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordina-mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: “1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Con-siglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.
6. La denominazione: “Autorita' per l’informatica nella pubblica amministrazione” con-tenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.
Commento

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-ta' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzio-nale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.”.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.
Commento

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati per-sonali”.
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell’interessato, nonche' della relati-va dignita'.”;
b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanita'” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in fine, il seguente pe-riodo: “Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. “.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e' acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.
Commento

Art. 179 (Altre modifiche)
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;”.
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “,8”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e' inserito il seguente:
“Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, com-ma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e' allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita' personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
Commento

CAPO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180 (Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice.
Commento

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pedia-tra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulterio-re contatto con l’interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, e' obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
Commento

Art. 182 (Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' istituzionali, in sede di prima applica-zione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilita' di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilita' di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Commento

CAPO III: ABROGAZIONI

Art. 183 (Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresi', abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori mi-dollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicura-tivo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologi-co;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di dif-fusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si os-servano nella misura indicata dal medesimo codice.
Commento

CAPO IV: NORME FINALI

Art. 184 (Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Commento

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Commento

Art. 186 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, com-ma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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