PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati
personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Commento
Art. 2 (Finalita')
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Commento
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita'
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
Commento
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli
60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come
parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni
siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o
con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto
della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai
fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso
di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l' autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa
puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione
di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Commento
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice
solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Commento
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Commento
Titolo II: DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita'
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Commento
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla
tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati
di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Commento
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere
formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Commento
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la
quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla
loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta
ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo'
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale
supporto del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle richieste ed e'
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Commento
Titolo III: REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I:
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Commento
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita'
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Commento
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e'
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Commento
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Commento
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Commento
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali e' priva di effetti.
Commento
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali,
nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo' determinare,
e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Commento
CAPO II: REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non
devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Commento
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma
di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando
e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo'
essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2,
e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Commento
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita'
al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e'
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e
3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
Commento
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Commento
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e'
prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e'
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo
in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita'
che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito
di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti
da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Commento
CAPO III :
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI
ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Commento
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza
consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita'
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il
consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa'
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta'
fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e'
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalita' di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Commento
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Commento
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato
dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i
dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati
non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per
la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Commento
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
Commento
TITOLO IV: SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o
l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
Commento
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e
delle proprie istruzioni.
Commento
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale
e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unita' medesima.
Commento
Titolo V: SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I: MISURE DI SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Commento
Art. 32 (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati relativi al traffico,
dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la
controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure
che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2,
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Commento
CAPO II:
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo
o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Commento
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici
e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Commento
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
Commento
Art. 36 (Adeguamento)
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
Commento
Titolo VI: ADEMPIMENTI
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica
di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati
a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o
scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi
di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di
cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie
accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate
per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Commento
Art. 38 (Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo'
anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita'
di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e
la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Commento
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad
altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma
1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per
via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2,
oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Commento
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento
che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
Commento
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2.
La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Commento
Titolo VII: TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati
personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva
l'adozione, in conformita' allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Commento
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito
quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si
tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda
dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il
consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Commento
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito
quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e
26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea
constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un
livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Commento
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese
di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela
delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
Commento
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