Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
Commentato per articolo a cura di Michele
Iaselli
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PARTE II: DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I; TRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui
al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto
del Ministro della giustizia.
Commento
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da
39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita'
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non
ricorrono per l’ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Commento
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l’autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado puo'
acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione puo'
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal
Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
Commento
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre
1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione
dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
Commento
CAPO II:
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento
a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale.
Commento
CAPO III:
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorita' giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.
Commento
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell’autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado,
l’interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia
definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del
provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle
generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalita', l’autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d’ufficio che sia
apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi
del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalita' e
gli altri dati identificativi di.....”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, e' omessa l’indicazione delle generalita' e degli
altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso,
anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalita',
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali
puo' desumersi anche indirettamente l’identita' di minori, oppure delle
parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso
di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura
civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma
1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai
sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in
modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
Commento
TITOLO II:
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da
39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Commento
Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze di
polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l’acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica.
A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di
convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalita' di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative
che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalita' di
cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o
integrazioni dei documenti che li contengono.
Commento
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un
danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici
o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all’introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti
ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell’articolo 39.
Commento
Art. 56
(Tutela dell’interessato)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre
che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da
organi, uffici o comandi di polizia.
Commento
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di
attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalita' di cui all’articolo 53 dal Centro
elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati
trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per
rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici
cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle
categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali
essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per
l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Commento
TITOLO III:
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di
Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli
articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa
o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche'
alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che
regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalita' di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all’aggiornamento e alla conservazione.
Commento
TITOLO IV:
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I:
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le
modalita', i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attivita' finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Commento
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un
altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Commento
CAPO II:
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu' archivi,
tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del
Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono
essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l’esistenza di provvedimenti
che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della
professione.
3. L’ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona
iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2
con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attivita'
professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale puo'
altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero
alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Commento
CAPO III:
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello
stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche'
al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle
generalita'.
Commento
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Commento
CAPO IV:
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e
del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure
di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di
legge che prevede specificamente il trattamento.
Commento
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell’attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato
degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell’attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui
al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da
leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarita';
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l’attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma
1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili
e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicita' dell’attivita' istituzionale, fermo restando
il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Commento
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione
delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed
alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione
degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Commento
Art. 67
(Attivita' di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta
attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed
efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di
altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento
a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad
atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma
4.
Commento
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di
usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio'
e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente
articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di
controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Commento
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di
culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad
uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese
e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e
premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a
cerimonie ed incontri istituzionali.
Commento
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo
20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al
loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita'
di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Commento
Art. 71
(Attivita' sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo
391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla
riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta'
personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da
far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Commento
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali
con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose.
Commento
Art. 73
(Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, nell’ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o
non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attivita' che la legge demanda
ad un soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di
suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare
a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Commento
CAPO V:
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la
sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e
la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su
veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture
dai quali puo' desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita' e l’indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la
loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o
necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Commento
TITOLO V:
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I:
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Commento
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell’ambito di un’attivita' di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con le
modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e' rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanita'.
Commento
CAPO II:
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui cio' e' richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Commento
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei
dati personali necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell’incolumita' fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di
cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma
3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla
disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la
dignita' dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita' alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, e' manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Commento
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalita' semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli
articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu'
strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano
l’avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita'
che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma
3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu'
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai
soggetti di cui all’articolo 80.
Commento
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della
facolta' di fornire un’ unica informativa per una pluralita' di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti
servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o
della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita'
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Commento
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice o di
altra disposizione di legge, puo' essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso e' documentato,
anziche' con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente
la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al
trattamento di dati effettuato da uno o piu' soggetti e all’informativa
all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di piu'
professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalita', anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla
tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma
4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai
sensi del medesimo comma.
Commento
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell’incolumita' fisica)
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorita' ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in
caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere
o di volere dell’interessato, quando non e' possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumita'
fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l’informativa e' fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario.
Commento
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli
interessati, nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell’interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione
tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Commento
Art. 84
(Comunicazione di dati all’interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2,
lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o
dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L’atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al
contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.
Commento
CAPO III:
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell’incolumita'
fisica dell’interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o
all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita',
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato e' lecito da
parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al
comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai
soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle
attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilita'
dei dati di volta in volta trattati.
Commento
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita', perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attivita' amministrative correlate all’applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche'
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita'-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 85, comma 4.
Commento
CAPO IV:
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello
di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita'
dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi
delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello
predisposte per l’indicazione delle generalita' e dell’indirizzo
dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Commento
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalita' dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita'
dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identita', per un’effettiva necessita' derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale
modalita' di preparazione o di utilizzazione.
Commento
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identita' dell’interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l’utilizzo.
Commento
CAPO V:
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere
del Consiglio superiore di sanita'.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalita' perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52,
ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
Commento
CAPO VI:
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime carte e' consentito se necessario ai sensi
dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Commento
Art. 92 (Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da
quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in
parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in
un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Commento
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al
parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le
disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta'
di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia
integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia
identificabile.
Commento
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti
in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito
sanitario, e' effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi
previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto
del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Commento
TITOLO VI:
ISTRUZIONE
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Commento
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare
o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli
esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle predette finalita' e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami
mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
Commento
TITOLO VII:
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Commento
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Commento
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici e' considerato compatibile con i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.
Commento
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi,
con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Commento
CAPO II:
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati
personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Commento
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e
alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Commento
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e' disciplinata
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
Commento
CAPO III:
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati
per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Commento
Art. 105
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non
possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all’interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di
altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera
b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l’informativa all’interessato puo' essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato
non e' dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita'
individuate dai codici di cui all’articolo 106.
Commento
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno
o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e
alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g),
che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Commento
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili,
quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate,
individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del
Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Commento
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte
del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106,
comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Commento
Art. 109
(Dati statistici relativi all’evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate
dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della
salute, dell’interno e il Garante.
Commento
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la
ricerca e' prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell’articolo 39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non e' possibile informare gli interessati e
il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed e' autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
Commento
TITOLO VIII:
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e
per
l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalita' di occupazione di cui all’articolo 113, comma
3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Commento
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o
la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico
ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica,
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita'
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformita' alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e'
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Commento
CAPO II:
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Commento
CAPO III:
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Commento
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore
di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Commento
CAPO IV:
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell’interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
Commento
TITOLO IX:
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I:
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l’affidabilita' e la puntualita' nei
pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche
modalita' per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Commento
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche,
in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Commento
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo
118 sono altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei
dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed
elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel
codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificita' dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Commento
Art. 120
(Sinistri)
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le
modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per
la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte
dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonche' le modalita' e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate
nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni.
Commento
TITOLO X:
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I:
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Commento
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l’uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al
comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o
dall’utente, e' consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso
il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13
che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalita' e la
durata del trattamento.
Commento
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a
fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto,
solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato
il proprio consenso, che e' revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del
servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell’articolo 30 sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di
clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente
necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare
l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
Commento
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico e' tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al
comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita'
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l’abbonato puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilita' delle modalita' di cui
al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i
numeri completi delle comunicazioni.
Commento
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se e' disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilita' di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L’abbonato chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilita' di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilita',
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e'
stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilita' di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da
tali Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste
ai commi 1, 2, 3 e 4.
Commento
Art. 126
(Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono
essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore
aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonche' sull’eventualita'
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a
valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali
dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell’articolo 30, sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a
quanto e' strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore
aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai
dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
Commento
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della
linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L’inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli
orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un
periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le
modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia
preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e
puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della
soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonche', ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il
rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da
parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate
d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Commento
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Commento
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e
in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e
di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore
del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la
manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalita' di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima
semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera
ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche'
in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Commento
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e'
consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli
ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il
consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L’interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalita' di
cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l’identita' del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso
il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati
inviate le comunicazioni.
Commento
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la
sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Commento
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita')
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta
mesi, per finalita' di accertamento e repressione di reati, secondo le
modalita' individuate con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno e delle comunicazioni,
e su conforme parere del Garante.
Commento
CAPO II:
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una piu'
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalita' del loro trattamento,
in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una piu' ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualita' delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Commento
CAPO III:
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di
informativa all’interessato per garantire la liceita' e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.
Commento
TITOLO XI:
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da
soggetti che esercitano un’attivita' di investigazione privata autorizzata
in conformita' alla legge.
Commento
TITOLO XII:
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica.
Commento
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il
consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di
cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialita'
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico.
Commento
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati
personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le
norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Commento
CAPO II:
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che
prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice puo' anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino
a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell’articolo
143, comma 1, lettera c).
Commento
TITOLO XIII:
MARKETING DIRETTO
CAPO I:
PROFILI GENERALI
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Commento
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